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Archivio newsCuneo fiscale e bonus Renzi: luci e ombre della riforma
Un trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. E’ una delle misure di riduzione del cuneo fiscale contenute nel decreto legge approvato dal Governo il 23 gennaio scorso. Il trattamento integra di 20 euro l’attuale bonus Renzi ed è rapportato al periodo di lavoro. Al superamento della soglia di 28.000 euro l’integrazione reddituale si trasforma in una detrazione dall’imposta lorda di importo decrescente in base al reddito complessivo e fino alla soglia di 40.000 euro.
Il Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2020 ha approvato la bozza di decreto-legge che attua la previsione della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019) ed istituisce il nuovo elemento retributivo destinato a ridurre il cuneo fiscale che incide sul netto in busta del lavoratore.
Il provvedimento riserva però una sorpresa: il trattamento integrativo spetta in via sperimentale per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. Pertanto, malgrado la legge di Bilancio2020 stanzi i fondi anche per il 2021, la misura è provvisoria, verrà rideterminata alla luce della programmata revisione del sistema delle detrazioni fiscali e vale, per ora, solo per il secondo semestre del 2020.
Il testo attualmente noto indica quali beneficiari dell’integrazione i
· titolari di reddito di lavoro subordinato di cui all’articolo 49 del Tuir - con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a) (pensionati)
· e i titolari di redditi assimilati di cui all’articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), dello stesso Tuir,
a condizione che il reddito percepito sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico.
Ai soggetti di cui sopra è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro ed è recuperato dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24.
Nei fatti, fino alla predetta soglia aumenta di 20 euro mensili l’importo dell’attuale bonus Renzi, la cui erogazione è sospesa dal primo luglio al 31 dicembre 2020. L’articolo 3, comma 1, dell’emanando decreto prevede infatti la sospensione dell’applicazione della disciplina relativa al credito di cui al comma 1-bis, dell’articolo 13 del TUIR nel predetto periodo.
Al superamento della soglia di 28.000 euro l’integrazione reddituale si trasforma in una ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Come per tutte le già vigenti detrazioni d’imposta di cui all’art. 13 del Tuir, i sostituti riconosceranno mensilmente, a partire dal 1° luglio 2020 l’ulteriore detrazione e verificheranno in sede di conguaglio la spettanza della stessa, così come dovranno verificare la spettanza dell’integrazione salariale. Qualora in tale sede il beneficio risulti non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Qualora il predetto importo superi 60 euro, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 4 rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.
Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento in esame, valutati in 2.947,4 milioni di euro per l’anno 2020 e 596,3 milioni di euro per l’anno 2021, la Relazione di accompagnamento prevede l’utilizzo del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 7, della legge n. 160 del 2019.
La Relazione tecnica stima un costo di competenza dell'anno 2020 pari -1.922,0 milioni di euro di trattamento integrativo e -1.614,8 milioni di euro di IRPEF. Si stima inoltre una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a -4,6 e -1,8 milioni di euro.