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Archivio newsRitenute fiscali negli appalti: verifica della regolarità in 4 mosse
Al via nuovi adempimenti per appaltatore e committente, previsti dall’articolo 17-bis del Decreto Legislativo n. 241/1997 negli appalti “labour intensive” e cioè laddove vi è una prevalenza nell’utilizzo della manodopera rispetto alle attrezzature ed ai mezzi a disposizione dell’appaltatore. Le novità contenute nel decreto fiscale 2020 più che a una estensione della responsabilità solidale per le ritenute fiscali eventualmente non pagate dall’appaltatore, sembrano aprire la strada ad un regime punitivo per il committente che non esegue le prescrizioni normative. Quali appalti sono interessati dalla riforma? E quali sono esclusi? Quali sono i nuovi adempimenti e quali le sanzioni in caso di irregolarità?
Dal 17 febbraio 2020 scatta l’obbligo per i nuovi adempimenti, previsti dall’articolo 17-bis del Decreto Legislativo n. 241/1997, in caso di appalto endo-aziendale. L’obbligo, a detta del legislatore, nasce dalla necessità di contrastare l'illecita somministrazione di manodopera che, negli anni, è stata sempre di più evidenziata dagli organi di vigilanza, soprattutto, negli appalti “labour intensive” e cioè laddove vi è una prevalenza nell’utilizzo della manodopera rispetto alle attrezzature ed ai mezzi a disposizione dell’appaltatore.
Gli adempimenti ricadono sia in capo all’appaltatore che al committente.
A differenza di quanto previsto dall’articolo 29, della Riforma Biagi (Decreto Legislativo n. 276/2003), non si tratta di una responsabilità solidale, in capo al committente, per le ritenute fiscali eventualmente non pagate dall’appaltatore, ma sembra di essere di fronte quasi a un regime punitivo per il committente che non esegue le prescrizioni normative. Lo stesso sarà infatti obbligato al pagamento di una somma pari alle sanzioni irrogate all’impresa appaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, qualora:
· non richieda all’appaltatore il modello F24 con le ritenute fiscali pagate ai lavoratori impiegati direttamente nell’appalto,
· non richieda all’appaltatore la documentazione relativa ai lavoratori impiegati direttamente nell’appalto,
· non verifichi la congruità tra il modello F24 e i dati forniti dall’appaltatore,
· non sospenda il pagamento delle fatture, laddove vi sia un omesso o insufficiente versamento delle ritenute,
· non segnali all’Agenzia delle Entrate gli inadempimenti dell’appaltatore, nel termine dei 90 giorni previsti.
Nelle tabelle che seguono si sono sintetizzati i 4 punti fondamentali da verificare per una corretta gestione dell’obbligo normativo e precisamente:
1. quali sono le caratteristiche che devono essere presenti nell’appalto, perché sia sottoposto agli obblighi previsti dall’articolo 17-bis;
2. quali sono gli appalti esclusi;
3. quali sono gli adempimenti per l’appaltatore ed il committente;
4. quali sono le sanzioni, previste dal legislatore, in caso di inadempimento.
Infine, è presente la normativa di riferimento e i primi due chiarimenti amministrativi dell’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 108/E/2019 e n. 109/E/2019), in attesa di una circolare che possa evidenziare tutte le casistiche e i dubbi, per una corretta applicazione della disposizione.
Tipo | Caratteristiche |
Committente | Residente, ai fini delle imposte dirette, nello Stato italiano. |
Contratto | Appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati. Non rientrano i contratti di lavoro autonomo (articolo 2222 e ss. c.c.). |
Attività | Compimento di una o più opere o di uno o più servizi. |
Valore annuo | Importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. Laddove l’azienda appaltatrice abbia in atto più contratti di appalto, per la verifica del superamento dei 200.000 euro vanno sommati tutti i valori dei contratti riguardanti l’anno di riferimento. |
Caratteristiche | Effettuata presso la sede del committente (c.d. appalto “endo-aziendale”), Prevalente utilizzo di manodopera (c.d. “labour intensive”), Utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. |
Decorrenza | L’obbligo insorge con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020. (AdE ris. 108/2019) |
La procedura non si applica qualora l’impresa appaltatrice (o subappaltatrice) comunica al committente, allegando la relativa certificazione dell’Agenzia delle Entrate (valida per i 4 mesi successivi alla data di rilascio), la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il versamento, dei seguenti requisiti: · sia in attività da almeno 3 anni, · sia in regola con gli obblighi dichiarativi, · abbia eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime. Nei versamenti per il calcolo del 10% rientrano l’IRPEF, l’IRAP, l’IVA, le ritenute ed i contributi; · non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. |
N.B. Si ritiene vada esclusa la somministrazione di manodopera, effettuata da agenzie per il lavoro iscritte nell’albo del Ministero del Lavoro. Ciò in quanto non si tratta di appalto di opere e servizi ma di fornitura professionale di manodopera all’utilizzatore. (art. 2, comma 1, lettera a), del D.L.vo n. 276/2003) Inoltre, la normativa, così come titolato dallo stesso articolo 17-bis, nasce “per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera”, quindi dovrà essere diretta a quelle cooperative e, in generale, a quelle imprese che nascono e muoiono in pochi anni e che evadono le ritenute fiscali. |
Appaltatore | Committente | |
Pagamento ritenute fiscali | Pagare le ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell'appalto, divise per committente. A tal fine va utilizzato il codice identificativo “09” denominato “Committente”. Il versamento deve essere operato con deleghe distinte per ciascun committente, senza alcuna possibilità di compensazione di natura tributaria o contributiva. Queste le modalità di compilazione dei campi della sezione “Contribuente” del modello “F24”: · nel campo “codice fiscale”, è indicato il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento, · nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, è indicato il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”. | |
Documentazione | Fornire al committente e, in caso di sub-appaltatore all’appaltatore, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell’appalto. | Richiedere all'impresa appaltatrice (e sub-appaltatrice) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’appalto. |
Fornire al committente un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione dell’appalto, con i seguenti dati: · Lavoratori: codice fiscale dei lavoratori, · Ore di lavoro: dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore, · Retribuzione: ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente, · Ritenute fiscali: dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente. | Richiedere all'impresa appaltatrice (e sub-appaltatrice) le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell’appalto. | |
Verifica | Verificare l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. I modelli “F24”, compilati secondo le istruzioni impartite, sono consultabili sia dall’impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet: www.agenziaentrate.gov.it. (AdE ris. 109/2019) | |
Sospensione fatture | In caso di mancato pagamento dei corrispettivi maturati per gli inadempimenti suindicati, non può effettuare alcuna azione esecutiva finché non verrà eseguito il versamento delle ritenute fiscali. | Sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice qualora quest’ultima: · non abbia trasmesso le deleghe di pagamento, · non abbia trasmesso le informazioni relative ai lavoratori impiegati nell’appalto. La sospensione può arrivare sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. |
In caso di mancato pagamento delle ritenute fiscali, ovvero di mancata comunicazione delle informazioni prescritte, comunicare all'Agenzia delle entrate competente, entro 90 giorni. |
Qualora il committente paghi i corrispettivi all’impresa appaltatrice, in assenza della comunicazione, da parte di quest’ultima, delle deleghe di pagamento e delle informazioni riguardanti i lavoratori impiegati nell’appalto, ovvero verifichi l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, sarà obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione. |
Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza