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Archivio newsBrexit: al via il periodo transitorio. Come devono prepararsi le imprese
La Brexit prende forma con l’uscita del Regno Unito dall’Europa. L’idea di un unico territorio nel quale godere delle quattro libertà di circolazione, per le persone, i servizi, le merci e i capitali, non riguarderà più le relazioni tra la UE e UK. In termini operativi, si profila un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 durante il quale il diritto dell'UE continuerà ad applicarsi integralmente al Regno Unito. Le imprese, che intrattengono relazioni commerciali con la Gran Bretagna, devono però già da subito prepararsi, per non farsi trovare impreparate in vista dello scadere di tale termine, attraverso una corretta valutazione delle proprie competenze per la gestione dei futuri adempimenti doganali, nonché munirsi di tutte le autorizzazioni e registrazioni necessarie alla specifica attività commerciale. La check list elaborata dalla Commissione Ue può essere di aiuto agli operatori economici.
Il 29 gennaio 2020 il parlamento Europeo ha ratificato il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. Già il 23 gennaio, Sua Maestà la Regina Elisabetta II aveva approvato il testo del Brexit Withdrawal Agreement. Dunque, l’accordo di recesso, firmato tra Londra e Bruxelles oramai oltre un anno fa, dopo un lacerante iter parlamentare è ora divenuto legge.
Dal 31 gennaio 2020, il Regno Unito è pertanto fuori dalla UE. Si tratta certamente di un evento triste per tutti gli europeisti e, in ogni caso, per tutti i cittadini europei. L’idea di un unico territorio nel quale godere delle quattro libertà di circolazione – per le persone, i servizi, le merci e i capitali – non riguarderà più le relazioni tra la UE e UK.
In termini operativi, si profila un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 (che potrà essere prorogato di comune accordo una sola volta, entro il 1° luglio 2020 nel caso in cui entrambe le parti lo acconsentano) per consentire alle parti di raggiungere un accordo commerciale che soddisfi le rispettive esigenze e cautele rispetto alla nuova integrazione che – almeno nei propositi- anima tutti i negoziatori. Fino a quella data, ancora senza dazi né controlli alla frontiera, resteranno vigenti le quattro libertà così come l’applicazione delle discipline unionali relative ad IVA ed accise.
Durante il periodo transitorio il diritto dell'UE continuerà ad applicarsi integralmente al Regno Unito, che però non sarà più rappresentato nelle istituzioni ed organi dell'UE, né potrà partecipare al processo decisionale europeo pur partecipando all'unione doganale e al mercato unico.
Inoltre, il Regno Unito sarà tenuto a rispettare la politica commerciale dell'UE, pur potendo allo stesso tempo negoziare accordi commerciali con Paesi terzi (i quali potranno entrare in vigore prima della conclusione del periodo transitorio solo previa autorizzazione della stessa UE).
Su questo ultimo e delicato aspetto, il Governo Britannico ha fatto sapere che intende preservare le relazioni con i partner di tutto il mondo. Tra le altre, il Governo UK si impegna a preservare le relazioni regolate da accordi.
Durante il periodo di transizione, è stato convenuto tra le parti che il Regno Unito sarà trattato come uno Stato membro ai fini degli accordi internazionali dell'UE con paesi terzi (compresi gli accordi di libero scambio). A seguito della firma dell'accordo di recesso (ratificato il 30 gennaio 2020 anche dal Consiglio Europeo), l'UE sta notificando tale intesa anche ai paesi terzi.
Tale notifica offre la possibilità di operare in continuità rispetto alle attestazioni preferenziali che coinvolgano merci e componenti UK in prodotti finiti UE. Durante il periodo di transizione, il Regno Unito sarà anche in grado di negoziare, firmare e ratificare nuovi accordi internazionali in settori di competenza dell'UE che entrano in vigore o si applicano dopo la fine del periodo.
Il Governo britannico ha già sottoscritto ben 20 accordi internazionali con Paesi extraUE, al fine di assicurarsi la prosecuzione dell'efficacia degli accordi di libero scambio conclusi dall'Unione europea. Tali accordi acquistano efficacia automatica il 31 gennaio 2020, salvo diverse intese. In particolare, sono stati già sottoscritti accordi di mutuo riconoscimento con Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, mentre è attualmente in corso la trattativa con il Giappone.
Vale ricordare che gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell’UE che – dalla data del prossimo 31 dicembre 2020 – vorranno importare o esportare merci dal Regno Unito dovranno essere in possesso di un codice identificativo EORI. Inoltre, le imprese dovranno innanzitutto valutare le proprie competenze per gestire i nuovi adempimenti doganali, nonché munirsi di tutte le autorizzazioni e registrazioni doganali necessarie alla specifica attività commerciale e, nel caso, interpellare le Autorità doganali locali (applicando i provvedimenti “exiting the EU”).
Si tratta delle disposizioni adottate dal Governo britannico per sostituire le regole unionali in materia di diritto doganale ed IVA. Sulla base del "EU Withdrawal Act 2018" (EUWA) e del "Taxation (Cross-border Trade) Act 2018" (TCTA), questo i principali interventi legislativi introdotti dal Parlamento britannico:
- The Cash Controls (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019;
- The Customs (Export) (EU Exit) Regulations 2019;
- The Customs (Record Keeping) (EU Exit) Regulations 2019;
- The Customs (Import Duty) (EU Exit) Regulations 2018;
- The Customs (Special Procedures and Outward Processing) (EU Exit) Regulations 2018;
- The Customs Transit Procedure (EU Exit) Regulations 2018;
- The Value Added Tax (Accounting Procedures for Import VAT for VAT Registered Persons and Amendment) Regulations 2019;
Il 4 settembre 2019, la Commissione UE ha pubblicato una check-list con lo scopo di agevolare le imprese che intrattengono relazioni commerciali con il Regno Unito invitandole a prepararsi.
Il documento, in particolare, richiama l’attenzione degli operatori economici sulle seguenti azioni di porre in essere prima della Brexit:
- la registrazione, presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stati stabiliti, per richiedere il codice identificativo denominato EORI;
- la verifica delle autorizzazioni e registrazioni doganali necessarie nell'attività commerciale;
- lo sviluppo di una pianificazione doganale ampia e dettagliata al fine di mantenere inviolati i rapporti commerciali con gli operatori economici del Regno Unito;
- l'adozione delle misure necessarie per garantire una protezione costante dei diritti di proprietà intellettuale nel Regno Unito;
- l'esame della catena di approvvigionamento e dei prodotti "non originari" dell'UE.
In definitiva, esistono già tutte le diverse disposizioni necessarie per dare continuità alle relazioni commerciali tra i due paesi, alla fine del periodo transitorio.
La più grande discontinuità – nelle more della definizione di quale potrà essere il livello delle potenziali tariffe applicabili negli scambi reciproci - sarà rappresentata dalla necessità di adempiere le formalità doganali.
Del resto, seppure nelle dichiarazioni di esponenti del Governo britannico si esprima la volontà di giungere ad un accordo commerciale del tutto diverso – e migliore – di quelli già esistenti, non sembra facile disegnare un accordo che vada oltre quelli già in vigore con paesi amici quali la Norvegia e la Svizzera. La definizione di un equilibrio commerciale tra le parti, che soddisfi le diverse esigenze economiche potrebbe richiedere ben più degli 11 mesi residui del 2020.