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Archivio newsAssunzione di giovani: opzioni e costi contributivi a confronto
Diventa sempre più complesso per le imprese che vogliono ampliare il proprio organico definire il quadro completo delle agevolazioni contributive fruibili e confrontare i relativi costi per una scelta all’insegna della convenienza. La legge di Bilancio 2020, oltre a confermare la decontribuzione per le assunzioni al Sud, sblocca l’esonero contributivo per gli under 35 e per l’assunzione, con contratto subordinato a tempo indeterminato, di giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca. E prevede lo sgravio totale sui contratti di apprendistato di I livello. Come orientare la scelta tra questi incentivi? Due sono i parametri oggettivi da considerare.
Anche nel 2020 la promozione dell’occupazione giovanile si conferma uno degli obiettivi primari delle politiche di Governo, operata quest’anno tramite la riorganizzazione delle misure in vigore e l’introduzione o riorganizzazione di alcune agevolazioni contributive mirate.
Se da un lato si mantiene l’estensione a 35 anni del requisito anagrafico utile alla individuazione dei lavoratori “giovani”, le misure via via introdotte tendono a premiare l’alternanza scuola-lavoro e le eccellenze che fanno il loro ingresso nel mondo del lavoro.
La legge di Bilancio 2020 ha confermato la decontribuzione per le assunzioni al Sud e, superando l’impasse creato dal Decreto Dignità, conferma l’efficacia strutturale del bonus under 35 e rende operativo il c.d. bonus laureati eccellenti.
La decontribuzione prevista dal comma 100 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017) è definita dalla possibilità di ottenere uno sgravio, per un periodo massimo di 36 mesi, pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, a tutele crescenti, di giovani under 30. Detto limite, era stato innalzato, per il solo anno 2018, agli under 35.
Il legislatore ha prorogato l’agevolazione per gli under 35 per tutto l’anno 2020, mentre a partire dal 2021 la durata rientrerà nel limite ordinario (sotto i 30 anni di età).
Per favorire l’occupazione nelle Regioni di Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di almeno 35 anni di età ma privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, viene premiata con l’esonero contributivo previdenziale del 100%, fino al massimale di 8.060 euro su base annua.
L’apprendistato di primo livello costituisce la tipologia contrattuale attraverso la quale la formazione effettuata in azienda risulta essere complementare al percorso di studi svolto dalle istituzioni scolastiche che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.
Il contratto può essere avviato in tutti i settori di attività e interessa giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni.
La durata del contratto varia, in base alla qualifica o del diploma da conseguire, da uno a quattro anni.
Per i contratti stipulati a partire dall’1.1.2020, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9 è riconosciuto, per un triennio, lo sgravio del 100 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Diviene operativo, a partire dal 1° gennaio 2020, l’esonero contributivo, destinato ai datori di lavoro privati che, tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato giovani laureati con il massimo dei voti o dottori di ricerca.
Nello specifico, l’esonero è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, che riguardano:
a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute
b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali e non statali legalmente riconosciute.
L'esonero riguarda i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8mila euro per ogni assunzione effettuata.
L’esonero è portabile, da un datore di lavoro ad un altro, e cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale.
Lo sgravio strutturale mira a conferire valore all'alternanza prevedendo una speciale incentivazione per l’assunzione a tempo indeterminato, entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studi, di giovani che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato diversi dal professionalizzante. In questo caso, il beneficio contributivo, comunque valido per un triennio, è aumentato sino alla misura del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, ferma restando l’esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e il limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua da riparametrare su base mensile.
Mantiene il suo appeal anche il contratto di apprendistato professionalizzante, con cui è possibile assumere giovani che non abbiano ancora compiuto 30 anni. Per l’intera durata del contratto di apprendistato, ovvero per 3 o 5 anni, la contribuzione dovuta dal datore di lavoro è pari al 10%, cui si aggiunge l’1,61% a finanziamento della NASpI, della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, unitamente all’aliquota ridotta posta in capo al lavoratore, pari al 5,84%.
Inoltre, i datori di lavoro che occupano fino ad un massimo di 9 lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto ad una ulteriore riduzione dell’aliquota che scende all’1,5% per i primi 12 mesi e al 3% per il secondo anno.
In aggiunta, la retribuzione corrisposta all’apprendista può essere determinata abbassando l’inquadramento di due livelli, in base a quanto stabilito dai CCNL. Inoltre, la contrattazione collettiva, nazionale territoriale od aziendale può stabilire una forma retributiva “percentualizzata” rispetto al trattamento economico finale e progressiva nell’ammontare.
Gli apprendisti, infine, non vengono computati ai fini della determinazione della dimensione aziendale per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
Si riporta, come esempio, il caso dell’assunzione di un giovane di 28 anni disoccupato da 12 mesi e con retribuzione mensile lorda erogata di 1.400 euro, impiegato come operaio del settore industria.
Vediamo i costi aziendali da sostenere nelle diverse ipotesi.
Bonus under 35 | Apprendistato professionalizzante | Appr. I livello | Bonus alternanza | |
Costi | ||||
Contribuzione INPS | 273 mensili 0 (Sud) | 21 mensili (fino a 9) I anno 42 mensili (fino a 9) II anno 140 (oltre 9 o dal III anno) | 0 per tre anni | 273 mensili |
Contribuzione INAIL | 270 mensili | 1,5% (fino a 9) I anno 3% (fino a 9) II anno 10% (oltre 9 o dal III anno) | 0 | 270 mensili |
Caratteristiche incentivo | ||||
Misura incentivo | 50% 100% (Sud) | Aliquote dedicate | 100% | 100% |
Tetto annuo incentivo | 3.000 8.060 (Sud) | - | - | 3.000 |
Durata incentivo | 3 anni | 3/5 anni + 1 + 1 | 3 anni | 3 anni |
Alla luce dei dati suesposti, appare evidente che la scelta tra le diverse proposte agevolative attualmente in vigore non può non essere basata, in primis, sulla valutazione di due parametri oggettivi:
1. età del lavoratore
2. area geografica di riferimento.
Sulla base di tali presupposti è possibile porre a confronto gli altri incentivi che comunque, a di là della misura percentuale del beneficio, scontano il tetto massimo di sgravio posto dal legislatore.
Ad esempio, il bonus alternanza scuola-lavoro è costituito da un beneficio posto al 100% ma che di fatto rimane fortemente limitato dal tetto fissato a 3.000 euro.
Resta però che, in presenza dei requisiti di base, il ricorso all'apprendistato di primo livello è senz'altro più conveniente, sotto il profilo del costo del lavoro, rispetto al bonus alternanza in quanto, a parità di durata, consente un abbattimento degli oneri contributivi ed assistenziali pressochè doppio.
Lo sgravio triennale invece risulta essere l'unica scelta possibile per chi assume giovani non inquadrabili come apprendisti.
Va altresì tenuto presente che:
· l’unico beneficio che consente di ottenere un risparmio in termini di costo del lavoro anche sul premio INAIL resta l’apprendistato;
· il contratto di apprendistato prevede l’applicazione di aliquote contributive ridotte, senza alcuna verifica di regolarità contributiva in capo al datore di lavoro. L’esenzione totale prevista invece per l’apprendistato di I livello è concessa invece solo previa verifica di DURC positivo.
Bonus giovani in sintesi
Bonus Under 35 | Bonus eccellenze | Appr. I livello | Sgravio alternanza scuola-lavoro | |
Durata | 12 mesi | 12 mesi | 36 mesi | 36 mesi |
Misura | 50% (100% Sud) | 100% | 100% | 100% |
Limite annuo | 8.060 euro | 8.000 euro | - | 3.000 euro |
Periodo appl. | 2019-20 | 2019-2020 | strutturale | strutturale |
Limite età | under 35 | under 30/35 | under 25 | under 30 |
DURC | SI | SI | SI | SI |
Retrib. Ridotta | NO | NO | SI | NO |