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Archivio newsBrexit: dall'INPS le istruzioni su pensioni e distacco dei lavoratori
Nella circolare n. 16 del 2020, l’INPS fornisce istruzioni operative in materia di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche, e sulle modalità degli scambi di informazioni tra Istituzioni, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dell’accordo entrato in vigore.
L’INPS, nella circolare n. 16 del 4 febbraio 2020, pubblica le disposizioni in materia dell’accordo di recesso firmato il 24 gennaio 2020 che definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea.
L’accordo prevede un periodo di transazione che decorre dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
Si applica altresì a tutti coloro che hanno il diritto di soggiornare legalmente nel territorio del Regno Unito o dell’Unione europea, finché mantengono tale diritto. Tuttavia, nelle ipotesi in cui i soggetti non rientrino più nelle fattispecie di cui sopra, per esempio in caso di perdita della cittadinanza, della residenza, del diritto di soggiorno, dello status di rifugiato o di apolide, ad essi continueranno ad applicarsi le disposizioni e i principi comunitari in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, ai fini del perfezionamento delle
prestazioni di sicurezza sociale.
Uno dei principi fondamentali del diritto comunitario in materia di sicurezza sociale è la totalizzazione dei periodi assicurativi necessari per il raggiungimento del requisito previsto per il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale.
Nell’ambito di prestazioni pensionistiche, familiari, di disoccupazione, malattia, maternità e paternità, legislazione applicabile, distacchi di lavoratori all’estero, recuperi di contributi e prestazioni indebite, pensionistiche e non pensionistiche sono garantiti i benefici dovuti per periodi fino al 31 dicembre 2020, sia nel caso di domande presentate prima di tale data e in corso di trattazione, che di domande presentate
successivamente, se riferite a situazioni verificatesi prima di tale data.
Al fine di garantire la continuità dell’attività amministrativa, per lo scambio di informazioni con il Regno Unito, si continuano ad utilizzare le attuali modalità, con particolare riferimento al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale EESSI (“Electronic Exchange of Social Security Information").
INPS, circolare 04/02/2020, n. 15