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Archivio newsRiduzione del cuneo fiscale: in arrivo il super bonus Renzi
Via libera al decreto legge con le misure per la riduzione del cuneo fiscale. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, introduce, una ulteriore detrazione in favore dei percettori di redditi di lavoro dipendente. La misura riguarda i lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro. La misura massima della detrazione è pari ad un massimo di 100 euro mensili per redditi lordi che non superano i 28.000 euro e decresce all’aumentare del reddito.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2020 il decreto legge che contiene misure in materia di cuneo fiscale.
Il decreto prevede il riconoscimento di una somma di importo pari a 600 euro, a titolo di trattamento integrativo che non concorre alla formazione del reddito, in favore dei lavoratori dipendenti il cui reddito complessivo non è superiore a 28.000 euro.
Si tratta di una misura valida per le prestazioni di lavoro subordinato rese dal 1° luglio 2020.
L’ulteriore detrazione è fruibile, entro i limiti di reddito definiti dal legislatore, dalle seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori dipendenti;
- soci di cooperative;
- lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;
- titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- sacerdoti;
- lavoratori socialmente utili;
- percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpI.
L’ulteriore detrazione dall’imposta lorda deve essere rapportata al periodo di lavoro ed è riconosciuta nella seguente misura:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.
Il beneficio mensile è dunque pari a:
- 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito annuo lordo fino a 28.000 euro;
- 80 euro per i lavoratori che percepiscono redditi di importo compreso tra 28.000 e 35.000 euro.
L’importo del bonus fiscale diminuisce poi gradualmente fino ad azzerarsi per i dipendenti con redditi tra 35 e 40 mila euro.
Resta confermato l’obbligo per il sostituto d’imposta di procedere alla verifica di conguaglio a fine anno: qualora l’ulteriore detrazione risulti non spettante, in tutto o in parte, il recupero dell’ulteriore detrazione non spettante è effettuato in 4 rate di pari ammontare, a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio, qualora lo stesso ecceda 60 euro.
Decreto legge 05/02/2020, n. 3 (G.U. 05/02/2020, n. 29)