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Archivio newsOpzione donna: ecco le regole per la proroga 2020
Nella circolare n. 18 del 2020, l’INPS fornisce i dettagli applicativi per la proroga dell’opzione donna disposta dalla Legge di bilancio 2020. Possono così andare in pensione anticipatamente le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2019. Tale facoltà è però sottoposta alla condizione che la lavoratrice richiedente opti per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo.
L’INPS, con la circolare n. 18 del 7 febbraio 2020, interviene riguardo l’istituto del pensionamento anticipato riservato alle donne (c.d. opzione donna), per il quale la Legge di Bilancio 2020 ha previsto una proroga. Il legislatore ha infatti esteso la possibilità, per le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2019, di accedere al pensionamento, a condizione che optino per la liquidazione della pensione con le regole di calcolo del sistema contributivo. La disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
Possono accedere alla pensione anticipata con opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
Questi requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:
a) dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
b) diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2019 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile.
La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 2 gennaio 2020, giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge in commento.
INPS, circolare 07/02/2020, n. 18