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Archivio newsSrl e obbligo di nomina dell’organo di controllo: a che punto siamo?
E’ in continua evoluzione il vivace dibattito in merito all’obbligo di nomina dell’organo di controllo previsto per lo scorso 16 dicembre da parte delle Srl che, negli ultimi due esercizi precedenti, abbiano superato alcuni specifici parametri economico-dimensionali, nonchè alle possibili conseguenze in caso di ritardato adempimento. Allo stato attuale esiste un forte ritardo: solo il 27,6% delle società è in regola. Si tratta di una situazione che espone le società ad eventuali sanzioni amministrative e segnalazioni al Tribunale territorialmente competente, a meno che non sia possibile giustificare tale comportamento. Il termine della vicenda è ancora lontano e non mancheranno le difficoltà, anche alla luce della prossima approvazione dell’annunciato decreto correttivo della crisi d’impresa. Quali saranno i prossimi passi? Come devono comportarsi le imprese?
Il sistema di allerta previsto dal nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) è l’istituto ritenuto necessario per prevenire la crisi d’impresa e conservare la continuità aziendale.
Il tutto prevedendo di intercettare sintomi di difficoltà economica utilizzando indicatori ed indici di varia natura e introducendo nuovi obblighi a carico delle società.
In questo contesto rientra la modifica dell’art. 2477 del codice civile che ha previsto l’obbligo di nominare, entro il 16 dicembre 2019, l’organo di controllo (collegio sindacale, sindaco unico o revisore) da parte delle società che, negli ultimi due esercizi precedenti, abbiano superato almeno uno dei seguenti parametri:
a) 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
b) 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
c) 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
All’organo di controllo il Codice della crisi d’impresa ha assegnato il compito di verificare l’operato dell’organo amministrativo in merito:
- all’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa;
- all’esistenza dell’equilibrio economico finanziario;
- alla stima del prevedibile andamento della gestione.
Sulla base di queste informazioni, ed in presenza di criticità, l’organo di controllo è chiamato ad una serie di adempimenti allo scopo del superamento dell’eventuale crisi o all’adozione di iniziative finalizzate all’emersione tempestiva della crisi e alla prevenzione dell’insorgenza di uno stato di insolvenza.
Fin dalla sua introduzione, l’obbligo in esame è stato oggetto di osservazioni, critiche e suggerimenti che hanno portato alla modifica delle disposizioni originarie e, recentemente, ad interventi finalizzati a individuare quale sia la corretta tempistica per gli adempimenti dei revisori.
Le critiche ai valori limite per l’adozione dell’organo di controllo (2 milioni di attivo, 2 milioni di ricavi e 10 dipendenti), previsti nell’originaria modifica dell’art. 2477 del codice civile contenuta nell’art. 379 del Codice della crisi e dell’insolvenza, hanno provocato la loro modifica portandoli a quelli attualmente vigenti e già indicati sopra (art. 2 bis del decreto Sblocca Cantieri - D.L. n. 32/2019)
Fino agli ultimi giorni che hanno preceduto il 16 dicembre 2019, ci sono stati ripetuti tentativi, da parte di giuristi, tecnici e associazioni di categoria, finalizzati ad ottenere un differimento dell’avvio del nuovo obbligo.
Tra queste iniziative si evidenzia il documento del CNDCEC del 5 dicembre 2019, con il quale è stato ulteriormente proposto il rinvio della nomina dell’organo di controllo o del revisore all’assemblea che sarà convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 (normalmente prevista entro il 30 aprile di ciascun anno) o, in alternativa, in base alle previsioni del comma 5 dell’art. 2477 c.c., entro i trenta giorni successivi dalla data di approvazione del bilancio di tale esercizio.
Queste proposte derivavano dalle valutazioni fatte relativamente al contenuto della relazione del collegio sindacale. Tale documento, che rappresenta il resoconto annuale dell’attività di vigilanza espletata, informa i soci sull’attività svolta dalla società, “anche in funzione di emersione tempestiva della crisi e di allerta secondo le novellate previsioni del Codice della crisi”.
L’esecuzione di tale attività di vigilanza non sarebbe stata possibile nel caso di nomina dell’organo di controllo eseguita alla fine dell’anno. Quest’ultimo, infatti, non sarebbe stato messo in condizione di esercitare, con continuità, l’attività di vigilanza nel corso dell’esercizio.
Nonostante tutti questi tentativi, è rimasta confermata la data del 16 dicembre 2019.
Superata la data stabilita per la nomina, nel mese di gennaio 2020, sono emerse interpretazioni relativamente il compito dei “nuovi” revisori.
Con “Il Caso 1/2020” Assonime ha affrontato il tema della nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle srl nonché del primo esercizio di svolgimento dell’attività di revisione legale, ritenendo che l'attività di revisione legale debba svolgersi con riferimento al primo esercizio successivo alla nomina, ovvero quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Il vivace dibattito in materia, probabilmente, proseguirà almeno fino alle prossime approvazioni dei bilanci.
Ad ormai oltre un mese dalla scadenza del 16 dicembre, sono state diffuse da Cerved informazioni sul comportamento tenuto dalle società nel rispetto della nomina dell’organo di controllo.
Tali dati evidenziano un forte ritardo: solo il 27,6% delle società è in regola, con un sensibile divario tra Nord e Sud Italia. L’incidenza massima, pari al 35%, è stata rilevata in Emilia Romagna e in Friuli, con un minimo pari a circa il 16% in Campania e pari a circa il 15% in Puglia.
Ritardo nell’adempimento, segnalazioni e sanzioni
Prima che venga eseguita la segnalazione al Tribunale territorialmente competente, perché provveda alla nomina d’ufficio dell’organo di controllo in completa autonomia, le società che non hanno provveduto all’obbligo di legge, dovranno rispondere a mezzo PEC, nel termine di 20 giorni, alla richiesta di informazioni provenienti dalle rispettive Camere di Commercio, sulle motivazioni che hanno impedito tale nomina entro il 16 dicembre scorso.
Le giustificazioni da portare in caso di ritardo nell’adempimento potrebbero essere, per esempio, “assemblea deserta, pur regolarmente convocata”, “indisponibilità del professionista selezionato” od altre ancora.
Si ritiene che, fino alla segnalazione al Tribunale, ogni società possa autonomamente procedere a tale nomina, pur andando incontro a possibili sanzioni amministrative, se il ritardo non dovesse essere giustificabile.
Resterà, infine, la possibile applicazione dell’art. 2630 del codice civile, contenuto nel Titolo XI dove si tratta delle disposizioni penali in materia di società e consorzi, (soprattutto se la futura nomina avverrà su iniziativa del Tribunale).
Si tratta della norma in base alla quale la Procura della Repubblica può prendere provvedimenti nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge o per le funzioni rivestite in una società, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, come appunto la nomina obbligatoria dell’organo di controllo.
Come si può vedere, per giungere in fondo al percorso avviato, la strada è ancora lunga e non mancheranno le difficoltà.
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Tra queste, senza tralasciare il differimento al 15 febbraio 2021 degli obblighi di segnalazione per le PMI previsto dalla bozza del decreto correttivo al Codice della crisi, sarà da considerare anche la futura istituzione degli OCRI, gli Organismi di Composizione della Crisi, da attivare tra mille incognite presso le Camere di Commercio entro il 15 agosto 2020, destinatari delle segnalazioni dell’allerta prima dell’emersione definitiva della crisi, con l’inevitabile intervento degli organi giudiziari per l’avvio delle procedure concorsuali.