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Fondo per le vittime dell’amianto: modalità e termini di accesso alle prestazioni

Il 2 marzo 2020 scade il termine per la presentazione dell’istanza di accesso alle prestazioni in favore degli eredi di deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per l’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali. Le domande devono essere inoltrate via Pec o con raccomandata A/R alla Sede centrale dell’INAIL, anche in caso di lavoratori non assicurati, accompagnate da sentenza o verbale di conciliazione giudiziale. L’importo della prestazione è stabilito annualmente dall’INAIL.

La legge di Stabilità 2016 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo a favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie correlate all’esposizione all’amianto, nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Successivamente è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che stabilisce le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni.

Con la crcolare n.4 del 07/02/2020 l’INAIL fornisce le istruzioni per la presentazione delle istanze di accesso al Fondo per la quale è stata confermata una dotazione in euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e per l’erogazione delle prestazioni a favore degli aventi diritto.

Le domande volte ad ottenere la prestazione erogata dal Fondo devono essere presentate, secondo la modulistica allegata alla circolare INAIL n. 4 del 2020, da ciascuno dei soggetti beneficiari:

Per l’anno 2019 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 2018;

Per l’anno 2020 con riferimento alle sentenze depositate o ai verbali di conciliazione giudiziale sottoscritti entro il 31 dicembre 20

L’invio deve essere effettuato tramite Pec indirizzata a: dcra@postacert.inail.it o raccomandata A/R alla Sede centrale dell’lNAIL-Direzione centrale rapporto assicurativo, Piazzale G. Pastore, 6 – 00144 Roma, anche in caso di lavoratori non assicurati.

L’avente diritto autocertifica sotto la propria responsabilità i propri dati anagrafici e lo status di erede del malato deceduto per patologia asbesto-correlata.

Alla domanda dovrà essere allegata la sentenza o il verbale di conciliazione giudiziale, a seconda del titolo esecutivo dal quale risultino gli aventi diritto alla prestazione e la somma dovuta.

L’importo della prestazione è stabilito annualmente dall’INAIL in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari e in ragione delle domande pervenute e ritenute accoglibili, dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza o nel verbale di conciliazione giudiziale e nel rispetto dei limiti di spesa.

La percentuale della prestazione è fissata entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo, trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenente l’indicazione dei beneficiari e delle somme loro spettanti sulla base dei provvedimenti giudiziari.

La prestazione è erogata agli aventi diritto entro 180 giorni dall’adozione della determina del Presidente dell’Istituto.

INAIL, circolare 07/02/2020, n. 4

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/02/11/fondo-vittime-amianto-modalita-termini-accesso-prestazioni

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