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Archivio newsPensione di vecchiaia e anticipata, opzione donna e quota 100: requisiti a confronto
In Italia l'età ordinaria per conseguire la pensione di vecchiaia è - di base - fissata a 67 anni: una fra le più alte in Europa. Il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 5 novembre 2019 ha bloccato gli incrementi della speranza di vita lasciando inalterati i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici valevoli per il biennio 2021/2022. Ma le “opzioni” per andare in pensione sono molteplici e prevedono diversi requisiti anagrafici e contributivi. Dalla pensione di vecchiaia anticipata, a “quota 100”, a “opzione donna”, fino ai requisiti agevolati per lavoratori precoci e addetti a lavori usuranti. L'INPS ha, da ultimo con le circolari n. 18 e 19 del 2020, chiarito i diversi requisiti di accesso alle diverse tipologie di pensione. Vediamo quando e come si potrà andare in pensione nel 2020.
67 anni per accedere alla pensione di vecchiaia. E' un requisito anagrafico trai i più alti nella UE. Come l'Italia c'è solo la Grecia. Ad evidenziarlo sono i dati dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Nel resto d’Europa si va in pensione molto prima (dai 62 anni della Francia ai 65 anni e 8 mesi della Germania e della Spagna nel 2019). Ma a questo primato, se ne aggiunge un altro: l’Italia eroga le pensioni più basse.
Ma a fronte di questa età “ordinaria” di pensionamento, i lavoratori italiani o, meglio, molti di essi, possono fruire di molteplici opzioni alternative (e anticipate): pensione di vecchiaia e anticipata, quota 100, opzione donna. Inoltre, se “precoce” o se svolge “mansioni usuranti”, il lavoratore fruisce di requisiti di pensionamento agevolati.
Le circolari INPS n. 18 e n. 19 del 7 febbraio scorso fanno ora il punto sui requisiti anagrafici e contributivi per accedere alla pensione nel 2020.
La pensione di vecchiaia è erogata a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e iscritti alla Gestione Separata in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dalla legge.
Per il conseguimento della pensione di vecchiaia sussistono, tuttavia requisiti di accesso differenziati, a seconda del fatto che il contribuente sia “già assicurato” alla data del 31 dicembre 1995 o sia iscritto per la prima volta ad una gestione previdenziale dal 1° gennaio 1996.
Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
I contribuenti con una carriera previdenziale avviata prima del 1996 possono conseguire la pensione di vecchiaia se in possesso del requisito contributivo di almeno 20 anni (valutando la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata) e del requisito anagrafico di 67 anni.
Età pensionabile | Anzianità contributiva |
67 anni | 20 anni |
N.B. Particolari categorie di lavoratori possono accedere alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima di 15 anni.
Soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996
Questi lavoratori possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia:
- in presenza del requisito anagrafico di 67 anni, di un requisito minimo contributivo di 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (“importo soglia”). Per il 2020, come indicato dalla circolare INPS 11 dicembre 2019, n. 147, è pari ad 689,745 euro (459,83 x 1,5);
- oppure, a prescindere dall’importo della pensione, al compimento dei 71 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.
Requisiti | Opzione 1 | Opzione 2 |
Età pensionabile | 67 anni | 71 anni di età |
Anzianità contributiva | 20 anni | 5 anni di contribuzione |
Importo della pensione | 689,745 euro (anno 2020) | - |
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti i requisiti. Su richiesta dell'interessato, la decorrenza può slittare al primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.
I lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose o sono addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (elencate nella circolare INPS n. 126/18) possono accedere alla pensione al raggiungimento dei 66 anni e 7, mesi a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
N.B. Per questi lavoratori gli incrementi alla speranza di vita ai requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipata non si applicano dal 1° gennaio 2019. |
La pensione anticipata è il trattamento di pensione che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.
Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi se donne, 42 anni e 10 mesi se uomini.
Uomini | Donne |
42 anni e dieci mesi (2.227 settimane) | 41 anni e dieci mesi (2.175 settimane) |
Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico anticipato si perfeziona trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
Soggetti con primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996
I soli lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, possono inoltre, chiedere la pensione anticipata:
· con almeno 20 anni di contribuzione effettiva (con esclusione della contribuzione figurativa);
· a condizione che l'ammontare della prima rata di pensione non sia inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (soglia rivalutata annualmente). Secondo la già citata circolare INPS 147/19, per il 2020 tale importo è di 1.287,524 euro (459,83 x 2,8).
Requisiti | |
Età pensionabile | - |
Anzianità contributiva | 20 anni |
Importo della pensione | 1.287,524 euro (anno 2020) |
I lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni possono accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata pari a 41 anni.
Requisito contributivo |
41 anni (2132 settimane) |
Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti.
È una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo viene considerata la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
La disciplina delle decorrenze è diversificata a seconda del datore di lavoro, pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Requisiti | |
Età pensionabile | 62 anni |
Anzianità contributiva | 38 anni |
La pensione “opzione donna” è un beneficio sperimentale per le lavoratrici dipendenti e autonome che optano per ricevere una pensione interamente computata con il sistema di calcolo contributivo.
Possono accedervi le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) (come previsto dalla legge di Bilancio 2020).
I requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:
-12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
-18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Le prestazioni pensionistiche sono erogata su domanda del lavoratore da presentare online all'INPS attraverso il servizio dedicato o, in alternativa, tramite Contact center o enti di patronato e intermediari dell'Istituto.