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Codice della crisi d'impresa: tutte le novità del decreto correttivo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il testo chiarisce il contenuto di alcune disposizioni e apporta modifiche dirette a meglio coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice. Il decreto contiene inoltre una previsione di regime transitorio che differisce al 15 febbraio 2021 l’operatività dell’obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, in relazione alle imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 4 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni per 4 milioni di euro e dipendenti occupati in media durante l'esercizio nel numero di 20 unità.

Il Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2020 ha approvato, in esame preliminare, su proposta del Ministro della giustizia Alfonso Bonafede, un decreto legislativo recante “Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155".

In vista dell’entrata in vigore del decreto che, fatta eccezione per alcune disposizioni già vigenti, avverrà il 14 agosto del 2020, è stato necessario apportare alcune modifiche, in particolare il decreto interviene, tra l’altro, al fine di:

- chiarire la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza;

- riformulare le norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di direzione e coordinamento;

- chiarire la nozione di gruppo di imprese, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;

- ridefinire le “misure protettive” del patrimonio del debitore;

- rendere più stringenti le norme relative alla individuazione del componente degli “Organismi di composizione della crisi d'impresa” (OCRI) riconducibile al debitore in crisi.

Al fine di un avvio graduale del sistema delle segnalazioni all’organismo, la norma contiene una previsione di regime transitorio che differisce al 15 febbraio 2021 l’operatività dell’obbligo di tali segnalazioni, che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, in relazione alle imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

E’ evidente che il differimento dell’entrata in vigore dell’obbligo di segnalazione all’OCRI previsto dalla normativa, determina anche, in via riflessa, il differimento dell’operatività della causa di esonero da responsabilità, che, coerentemente con quanto previsto dalla legge n.155 del 2017, presuppone non solo l’avviso all’organo amministrativo, ma anche la tempestiva segnalazione all’organismo.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/fallimento-e-procedure-concorsuali/quotidiano/2020/02/14/codice-crisi-impresa-novita-decreto-correttivo

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