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Ritenute fiscali negli appalti: attenzione alle sanzioni. Come calcolarle

Le nuove regole in materia di ritenute fiscali negli appalti labour intensive pongono precisi obblighi e sanzioni in capo a committenti e imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici alle quali è stata affidata l’esecuzione di opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro. In particolare, il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il loro tardivo versamento, senza possibilità di compensazione. Tale somma va però versata solo in caso l’impresa appaltatrice abbia effettivamente commesso le violazioni e le siano state irrogate le relative sanzioni.

Il decreto fiscale 2020 (legge n. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019), prevede nuovi oneri in capo alle aziende committenti in relazione al versamento delle ritenute fiscali operate dalle aziende appaltatrici per i lavoratori impegnati nell’appalto.

Le nuove regole (oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020) si applicano in caso di affidamento ad un’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, dell’esecuzione di opere o servizi per un importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro con contratti di labour intensive.

I committenti sono obbligati a richiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

La disciplina si applica ai committenti che affidano a un’impresa il compimento di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro tramite contratti di appalto/subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziati comunque denominati, ove caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Le aziende committenti sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice e alle eventuali subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

La mancata consegna della documentazione utile al riscontro della regolarità dei versamenti obbliga il committente a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’appaltatrice per un importo pari all'importo delle ritenute non versate e comunque non oltre 1/5 del valore complessivo dell’opera o del servizio.

E’ previsto inoltre l’obbligo di darne comunicazione, entro 90 giorni, all’ufficio delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti.

Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dalle eventuali imprese subappaltatrici), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione dei relativi importi a credito con quelli a debito.

Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, al committente devono essere trasmessi:

- un prospetto riepilogativo contenente i codici fiscali dei lavoratori impegnati, nel mese precedente, per l’esecuzione dell’appalto, le ore di lavoro, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione.

- copia delle deleghe di pagamento all’impresa committente.

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice

· non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati,

· ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa,

il committente (come evidenziato in precedenza) dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

In tali casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

La norma pone uno specifico apparato sanzionatorio in capo sia all’appaltatore/subappaltatore che al committente, nell’ipotesi di inadempimenti inerenti agli obblighi di versamento e attestazione delle ritenute nonché del relativo controllo a cura della committenza.

Le imprese esecutrici degli interventi (appaltatrice/affidataria e subappaltatrice) che non effettuano correttamente le ritenute nei confronti dei propri lavoratori, ovvero non ne danno evidenza al committente, incorrono in un duplice regime sanzionatorio (sospensione del pagamento del corrispettivo da parte del committente, oltre alle ordinarie sanzioni tributarie).

Nell’ipotesi di mancato o incompleto versamento delle ritenute, l’impresa appaltatrice o subappaltatrice è soggetta ad una sanzione amministrativa pari al 30% dell’importo non versato. Invece, in caso di mancata effettuazione delle ritenute alla fonte, la sanzione amministrativa è pari al 20% dell’importo non trattenuto.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione viene ridotta alla metà. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione viene ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

La norma in commento introduce una nuova fattispecie sanzionabile riferibile al committente che effettui il pagamento dei corrispettivi all’impresa appaltatrice, senza aver ricevuto, da parte di quest’ultima, la comunicazione delle deleghe di pagamento o le informazioni riguardanti i lavoratori impiegati nell’appalto. In questo caso, qualora si verifichi l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1 del 2020, ha specificato che le sanzioni si applicano esclusivamente nelle ipotesi in cui l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia effettivamente commesso le violazioni e le siano state irrogate le correlate sanzioni. In questo caso il committente è tenuto a versare una somma calcolata e riferita alla quota-parte di ritenute fiscali riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto dell’appalto. Tale somma non è dovuta quando l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi, anche se con successivo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre specificato che restano fuori dall’ambito di applicazione del nuovo apparato sanzionatorio tutte le violazioni tributarie da parte dell’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice non espressamente menzionate dal legislatore: non comporta dunque l'applicazione di alcuna sanzione in capo al committente il fatto che l'appaltatore o subappaltatore abbia, ad esempio, omesso la trasmissione delle dichiarazioni obbligatorie in qualità di sostituto d’imposta.

E' altresì introdotto un periodo transitorio di non punibilità: nel caso in cui, entro il 30 aprile 2020, l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali senza però aver distinto i modelli di pagamento in base ai committenti, a questi ultimi non sarà contestata alcuna violazione, a condizione che sia fornito al committente medesimo la documentazione utile al controllo.

Le sanzioni applicabili

ViolazioneSanzioneRavvedimento
Mancato o incompleto versamento ritenute30% dell’importo non versato- Versamento entro 90 gg: sanzione ridotta al 50% - Versamento entro 15 gg: sanzione ridotta a 1/15 per ogni giorni di ritardo
Mancata effettuazione ritenute alla fonte20% dell’importo non trattenuto

Esempio di calcolo

Ritenute operate nel mese di gennaio 2020: 9.400 euroSanzione per omesso versamento: 2.820 euroRavvedimento per versamento effettuato il 7° giorno: (2.820 euro/15*7) = 1.316 euro Ravvedimento per versamento effettuato il 58° giorno: (2.820/2 euro) = 1.410 euro

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/02/15/ritenute-fiscali-appalti-attenzione-sanzioni-calcolarle

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