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Antiriciclaggio: da Bankitalia nuove disposizioni per l’adeguata verifica della clientela

Il nuovo provvedimento della Banca d’Italia del 4 febbraio 2020, emanato in esecuzione del decreto antiriciclaggio limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, per gli operatori non finanziari, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento contiene i criteri generali per la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, e fa riferimento al principio dell'approccio basato sul rischio, per cui gli operatori adottano misure di adeguata verifica graduate in relazione al grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020 il provvedimento della Banca d’Italia del 4 febbraio 2020 riguardante disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari.

In particolare, il provvedimento è stato emanato in esecuzione del decreto antiriciclaggio limitatamente all'attività di trattamento delle banconote in euro, per gli operatori non finanziari.

Quanto ai criteri generali per la valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, si fa riferimento al principio dell'approccio basato sul rischio, per cui gli operatori adottano misure di adeguata verifica la cui frequenza ed estensione è graduata in relazione al grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente.

Per cui vi sono:

- obblighi di adeguata verifica ordinaria;

-misure di adeguata verifica semplificata;

-obblighi di adeguata verifica rafforzata.

Ai fini della valutazione del rischio, gli operatori definiscono il profilo di rischio attribuibile a ogni cliente, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio di carattere soggettivo e oggettivo.

Infatti, nell'identificare i fattori di rischio inerenti a un cliente, gli operatori considerano anche il titolare effettivo e, ove rilevante, l'esecutore. Per la valutazione del rischio connesso al cliente, l'operatore prende in considerazione:

- la natura giuridica;

- la prevalente attività svolta;

- il comportamento tenuto dal cliente o dall'esecutore al momento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo;

- l'area geografica di residenza o sede del cliente e del titolare effettivo.

Quanto ai criteri generali concernenti il rapporto o l'operazione, gli operatori considerano i seguenti criteri generali:

- la tipologia dell'operazione;

- le modalità di svolgimento dell'operazione o del rapporto continuativo;

- l'ammontare dell'operazione;

- la ragionevolezza dell'operazione e del rapporto continuativo.

Ciascun operatore definisce distinte classi di rischio cui associare la clientela, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio.

In caso di clienti a basso rischio gli operatori possono ottemperare agli obblighi di adeguata verifica in maniera semplificata, riducendo l'estensione e la frequenza degli adempimenti previsti.

Diversamente, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo gli operatori applicano misure rafforzate di adeguata verifica, che si sostanziano:

- nell'acquisizione e valutazione di informazioni aggiuntive sul cliente e sul titolare effettivo;

- nell'approfondimento delle informazioni rese sullo scopo e sulla natura del rapporto;

- nella maggiore frequenza nell'aggiornamento delle informazioni;

- nella richiesta dell'autorizzazione dell'alto dirigente prima di avviare, proseguire o intrattenere un rapporto continuativo o effettuare un'operazione occasionale.

Anche qualora l'operatore effettui la prestazione nei confronti di un soggetto diverso dal cliente, l'adeguata verifica andrà svolta nei confronti del cliente e dovrà essere improntata al principio dell'approccio basato sul rischio.

In ogni caso, quando gli operatori non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela non instaurano il rapporto continuativo o non eseguono l'operazione e valutano se effettuare una segnalazione alla UIF.

Banca d’Italia, provvedimento 04/02/2020 (G.U. 15/02/2020, n. 38)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/banche/quotidiano/2020/02/17/antiriciclaggio-bankitalia-nuove-disposizioni-adeguata-verifica-clientela

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