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Imposta sostitutiva TFR: saldo con F24 al rush finale

Entro il 17 febbraio 2020 i datori di lavoro sono tenuti a versare il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR accantonato per i dipendenti. L’imposta sostitutiva non è dovuta per i lavoratori che aderiscono ad una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del TFR che viene interamente destinato al fondo pensione. Sono, inoltre, esclusi dall’obbligo i datori di lavoro di colf e badanti. Quali sanzioni si applicano in caso di tardivo o omesso versamento?

Scade il 17 febbraio 2020 il termine entro cui i datori di lavoro sono obbligati a versare, ove dovuto, il saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR accantonato per i propri lavoratori dipendenti.

Si tratta dell’IRPEF dovuta sulla rivalutazione operata sugli importi accantonati a tale titolo, applicando un’aliquota pari al 17%. Dall’importo così determinato deve essere sottratto quanto già versato in acconto il 16 dicembre 2019.

Restano esclusi dal versamento dell’imposta i datori di lavoro che non sono sostituti di imposta, come per esempio i datori di lavoro di colf e badanti (domestici).

Con riferimento all’anno 2019, la rivalutazione del TFR (sarà pari al minimo legale, pari all’1,5% cui si aggiunge una componente variabile determinata nella misura del 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente, pari allo 0,989%.

La rivalutazione del TFR, oltre che alla fine di ciascuno anno, deve essere effettuata anche al momento della cessazione del rapporto di lavoro utilizzando l’indice ISTAT del mese in cui è avvenuta l’interruzione.

Sull’importo corrispondente alla rivalutazione del TFR è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 17% da versarsi in acconto, per una misura pari al 90%, entro il 16 dicembre e a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo. Tali termini valgono anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno.

In particolare, il datore di lavoro, in vista della prossima scadenza, deve:

- Calcolare la rivalutazione effettivamente maturata nel corso del 2018;

- Applicare a tale rivalutazione l’aliquota del 17%;

- Sottrarre quanto già versato a titolo d’acconto.

La procedura di determinazione del saldo dell’imposta sostitutiva riguarda anche i datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria. Infatti, anche in questo caso il TFR deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno e tale costo rimane a carico del Fondo. Pertanto, il datore di lavoro deve stabilire la rivalutazione sulla quota di TFR versata al Fondo, calcolare l’imposta sostituiva e recuperare tale importo in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.

Al fine di procedere alla liquidazione dell’imposta il datore di lavoro deve utilizzare il modello F24 riportando nella delega di pagamento, nella sezione “Erario”, il codice tributo 1713.

La sanzione da applicare in caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta è pari al 30%: si tratta di una violazione a cui è comunque applicabile il ravvedimento operoso purchè il versamento tardivo sia effettuato nei termini stabiliti per la presentazione della prossima dichiarazione 770, fissato al 31 ottobre 2020, nella quale vengono esposti i dati relativi agli importi dovuti e ai versamenti effettuati.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/02/17/imposta-sostitutiva-tfr-saldo-f24-rush-finale

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