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Antiriciclaggio: nuovi obblighi per gli operatori non finanziari che gestiscono denaro contante

Bankitalia ha definito, con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, gli obblighi di adeguata verifica della clientela e per la conservazione dei dati e delle informazioni per operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza di licenza. Il provvedimento fissa i criteri generali da seguire per la profilatura della clientela. Tale operazione dovrà prendere in considerazione i fattori di rischio di carattere soggettivo, con riguardo al tipo di cliente (tra cui anche gli indici reputazionali) e oggettivo, con riferimento a tipo di operazione o di rapporto continuativo.

La Banca d’Italia ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2020, in tema di antiriciclaggio, il provvedimento 4 febbraio 2020 recante "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350".

Si ricorda che il D.Lgs. n. 231/2007 contiene misure per la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

In particolare, tale decreto:

- con l’articolo 1, comma 2, lett. c), attribuisce alla Banca d’Italia la funzione di autorità di vigilanza di settore nei confronti degli operatori non finanziari che esercitano le attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all’articolo 134 T.U.L.P.S., limitatamente all’attività di trattamento delle banconote in euro, in presenza dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 8 del D.L. n. 350/2001, relativo ai soggetti che effettuano Gestione e distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche in euro;

- all’articolo 7, comma 1, lett. a), prevede che le autorità di vigilanza di settore adottano nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati disposizioni di attuazione del citato decreto in materia di adeguata verifica della clientela;

- all’articolo 23, comma 3, individua ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l’elenco previsto dal medesimo articolo 23, comma 2, e stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica;

- all’articolo 24, comma 4, stabilisce che le autorità di vigilanza di settore, nell’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 7, possono individuare ulteriori fattori di rischio da prendere in considerazione al fine di integrare o modificare l’elenco di cui al comma 2 del medesimo articolo 24 e possono stabilire misure rafforzate di adeguata verifica della clientela ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 25, da adottare in situazioni di elevato rischio;

- agli articoli 31 e 32 stabiliscono, rispettivamente, gli obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni e le relative modalità.

Ciò premesso il provvedimento in esame rammenta anzitutto il principio dell’approccio basato sul rischio che caratterizza le misure antiriciclaggio.

In particolare, in base al principio dell’approccio basato sul rischio, gli operatori adottano misure di adeguata verifica la cui frequenza ed estensione è graduata in relazione al grado di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al singolo cliente.

In relazione a tale approccio sussistono: obblighi di adeguata verifica ordinaria (articoli 17, 18 e 19 del decreto antiriciclaggio), misure di adeguata verifica semplificata (articolo 23 del decreto antiriciclaggio) ed obblighi di adeguata verifica rafforzata (articoli 24 e 25 del decreto antiriciclaggio).

Il provvedimento rammenta anche i criteri generali per la valutazione del rischio. Al riguardo, infatti, gli operatori definiscono il profilo di rischio attribuibile a ogni cliente, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio di carattere soggettivo (criteri concernenti il tipo di cliente) e oggettivo (criteri relativi all’operazione o al rapporto continuativo) indicati nell’articolo 17, comma 3 del citato D.Lgs. n. 231/2001.

Il provvedimento ripercorre i criteri generali concernenti il tipo di cliente e gli aspetti da considerare ai fini del relativo rischio (la natura giuridica, la prevalente attività svolta, il comportamento tenuto dal cliente o dall’esecutore al momento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo, vengono in considerazione comportamenti di natura dissimulatoria, come l’eventuale riluttanza del cliente o dell'esecutore a fornire le informazioni richieste ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle stesse) e l’area geografica di residenza o sede del cliente e del titolare effettivo.

Per valutare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo gli operatori devono considerare i seguenti criteri generali che fanno riferimento alle specificità dell’operazione o del rapporto continuativo:

a) la tipologia dell’operazione: in tale ambito l’attività da sottoporre ad adeguata verifica è quella di trattamento del contante;

b) le modalità di svolgimento dell’operazione o del rapporto continuativo: vanno considerate le ipotesi caratterizzate, nelle fasi d’instaurazione del rapporto o di esecuzione dell’operazione, dalla eventuale interposizione di soggetti terzi. In tale ambito rileva anche l’eventuale presenza di più richieste da parte di un unico cliente (frazionamento ingiustificato di un unico contingente di contante) di procedere al trattamento di contante pur se lo stesso risulti, da informazioni rese dal cliente o comunque acquisite, riconducibile a una provvista unitaria;

c) l’ammontare dell’operazione: l’operatore è chiamato a valutare con particolare attenzione eventuali operazioni di cospicuo ammontare, in particolare se incoerenti rispetto alle informazioni già acquisite sul profilo economico-patrimoniale del cliente e del titolare effettivo, lo scopo del rapporto o l’attività prevalente del cliente e del titolare effettivo;

d) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo: la frequenza delle operazioni (ad esempio, poco frequenti, frequenti, molto frequenti) e il loro volume vanno valutate in relazione all’attività del cliente e allo scopo e natura del rapporto;

e) la ragionevolezza dell'operazione e del rapporto continuativo: tale valutazione richiede un giudizio di congruità con la situazione patrimoniale o reddituale del cliente e del titolare effettivo.

Pertanto, si deve tener presente il profilo economico del cliente e il conseguente fabbisogno di servizi di trattamento del contante individuato sulla base delle informazioni acquisite nel momento dell’avvio delle relazioni. Possono essere utili valutazioni comparative con l'operatività di soggetti simili per dimensione, settore economico, area geografica di operatività.

E’ necessario inoltre effettuare la “profilatura del cliente”; in particolare, ciascun operatore definisce distinte classi di rischio cui associare la clientela, sulla base dei complessivi elementi di valutazione e dei fattori di rischio, con particolare riferimento a quelli indicati dal provvedimento in commento, nel relativo allegato.

In esito alla profilatura, ciascun cliente è incluso in una delle classi di rischio predefinite dagli operatori; a ciascuna classe di rischio devono corrispondere adempimenti degli obblighi di adeguata verifica differenti per frequenza ed estensione.

A tal fine, gli operatori, ai sensi dell’articolo 22 del decreto antiriciclaggio, acquisiscono dal cliente per iscritto tutte le informazioni necessarie e aggiornate per adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

In relazione ai rapporti continuativi, gli operatori definiscono la frequenza ordinaria di aggiornamento della profilatura del cliente in coerenza con il suo livello di rischio. In ogni caso, gli operatori devono verificare senza ritardo la congruità della classe di rischio già assegnata quando giungano a conoscenza di eventi o circostanze suscettibili di incidere sul profilo di rischio del cliente, anche se riferibili al suo titolare effettivo, come ad esempio: la presenza nella compagine societaria di nominativi che abbiano acquisito, dopo l’avvio delle relazioni, la qualifica di PEP o l’assunzione di tale qualifica da parte del cliente o del titolare effettivo laddove siano persone fisiche, le modifiche rilevanti, per volumi o tipologia, dell’operatività del cliente, l’avvio di procedure concorsuali, l’irrogazione di sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal decreto antiriciclaggio o dalla normativa di attuazione, l’esistenza di procedimenti penali, procedimenti per danno erariale o ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, l’operatività caratterizzata da un numero consistente di banconote sospette di falsità o danneggiate, eventuali ritardi nella trasmissione di informazioni chieste in merito a operazioni sottoposte ad approfondimento e richieste di informazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria, degli Organi investigativi e della UIF.

L’attribuzione della classe di rischio deve avvenire, per quanto possibile, attraverso procedure informatiche alimentate da dati e informazioni raccolte dall’operatore avvalendosi di percorsi di analisi strutturati e di questionari sottoscritti dal cliente.

Se il sistema informatico che supporta il processo di attribuzione della classe di rischio è fornito da soggetti esterni, gli operatori devono conoscere i criteri che determinano l’attribuzione della classe di rischio.

Gli operatori assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente applicando, se del caso, classi di rischio più elevate.

L’abbassamento del livello di rischio o dei controlli da parte degli operatori deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto.

La verifica di coerenza e/o l’attribuzione della classe di rischio è di competenza del responsabile antiriciclaggio che può avvalersi anche di soggetti da lui formalmente incaricati; in questo caso il Responsabile antiriciclaggio è tenuto a confermare o modificare la valutazione del delegato.

La transizione di un cliente da una classe connotata da un rischio più elevato a un’altra connotata da un rischio più contenuto, anche se proposta da altre strutture o organi dell’operatore, secondo l’assetto organizzativo adottato e i compiti assegnati, è decisa in maniera motivata dal Responsabile antiriciclaggio.

Tale decisione deve essere comunicata senza ritardo al componente dell’organo di gestione con delega al trattamento del contante. Quest’ultimo potrà confermare le valutazioni del responsabile antiriciclaggio o ripristinare della precedente classe di rischio.

Gli operatori conservano evidenza delle valutazioni condotte dai diversi soggetti intervenuti nel processo di attribuzione del profilo di rischio del cliente.

Nella seconda parte del provvedimento, la Banca d’Italia si sofferma in dettaglio sugli obblighi di adeguata verifica della clientela, sugli obblighi rafforzati di adeguata verifica, sull’esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi, sulle prestazioni nei confronti di un soggetto diverso dalla clientela e sugli obblighi di conservazione.

Particolare attenzione deve essere riservata agli obblighi rafforzati di adeguata verifica, il provvedimento indica alcuni elementi che meritano di essere approfonditi dagli operatori del settore (è dedicato al tema l’intero allegato 1).

Si tratta della destinazione e dell’origine delle banconote trattate. Quanto alla destinazione, occorre verificare in sede di adeguata verifica rafforzata se le banconote trattate debbano essere tenute a disposizione del cliente nel caveau dell’operatore, o se debbono invece essere consegnate ad altro operatore o immesse nella giacenza di una banca specifica o indicata di volta in volta dal cliente. La verifica circa l’origine, assume particolare rilievo ove il trattamento del contante derivi da un’occasionale richiesta di soggetti che non svolgono attività di tipo commerciale o che comunque giustifichi il possesso di contante

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/02/18/antiriciclaggio-obblighi-operatori-non-finanziari-gestiscono-denaro-contante

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