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Archivio newsRevisori S.r.l., ecobonus e RC auto: le novità del Milleproroghe
Il decreto Milleproroghe conferma il differimento - dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 - del termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla nomina del revisore o degli organi di controllo e per l’adeguamento di statuto e atto costitutivo alle nuove prescrizioni di legge. Modifiche anche alla disciplina delle tasse automobilistiche in caso di locazione a lungo termine e ritocchi alla disciplina dell’ecobonus auto e dell’RC auto familiare. Sono alcune delle principali modifiche apportate al decreto Milleproroghe nel corso dell’esame alla Camera.
È atteso per oggi il voto della Camera sulla questione di fiducia sulla legge di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/2019).
L’approvazione definitiva, dopo il passaggio al Senato, deve avvenire entro il 29 febbraio 2020. Numerose le modificazioni intervenute nel corso dell'esame alla Camera, tanto che si parla di una sorta di legge di Bilancio bis.
Di seguito un quadro di sintesi delle principali novità rispetto al testo originario del decreto.
Il comma 6-sexies dell’art. 8 interviene sull'art. 379, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) portando, dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019 (stabilita ai sensi dell'art. 2364, comma 2, c.c.), il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla nomina del revisore o degli organi di controllo e per l’adeguamento di statuto e atto costitutivo alle nuove prescrizioni di legge.
Al fine di adeguare l’ordinamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 21 febbraio 2019, con cui l’obbligo di pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici è stato oggetto di una parziale dichiarazione di incostituzionalità, con i commi da 7 a 7-quater dell’articolo 1, modificati durante l’esame alla Camera, si prevede che fino al 31 dicembre 2020 non costituisce causa di responsabilità dirigenziale e non si applicano le relative sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013 (Codice della trasparenza) per la mancata pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti.
Per espressa previsione normativa, continua, invece, a trovare piena applicazione la disciplina di pubblicazione vigente (ex art. 14 D.Lgs. 33/2013) per gli incarichi dirigenziali previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001: si tratta dei dirigenti con incarichi di segretario generale di ministeri o con incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali (art. 19, comma 3) e dei dirigenti con incarichi di funzione dirigenziale di livello generale (art. 19, comma 4).
Si demanda poi ad un regolamento di delegificazione, da adottare sentito il Garante per la privacy entro il 31 dicembre 2020, di individuare i dati che le amministrazioni devono pubblicare con riguardo ai titolari di incarichi dirigenziali, comunque denominati.
Viene infine specificato che gli obblighi di pubblicazione sono estesi anche ai componenti delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose e del comitato di sostegno e monitoraggio dell’azione delle commissioni straordinarie costituito presso il Ministero dell’interno.
Nel corso dell’esame alla Camera è stata modifica la disciplina in materia di riscossione della tassa automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, prevedendo che gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente possono adempiere all’obbligo del pagamento della tassa automobilistica non più sulla base della comunicazione all'anagrafe nazionale veicoli ma sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo Pubblico Registro Automobilistico (articolo 1, comma 8-bis di modifica dell’articolo 7 della l. n. 99/2009).
Con la disposizione, viene inoltre:
- prorogato al 31 luglio 2020 il termine per il versamento delle somme dovute a titolo di tassa automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, in scadenza nel primo semestre 2020 (la proroga del termine di versamento è disposta senza l'applicazione di sanzioni e interessi);
- stabilito che, per i periodi tributari in scadenza nel primo semestre 2020, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso al sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle Entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica. Le modalità operative per l'acquisizione di tali dati saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentito il gestore del sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico e l'Agenzia delle Entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Con il nuovo comma 9-bis dell’articolo 1, inserito nel corso dell’esame alla Camera, viene prorogato, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all’80% dei contratti di lavori e servizi.
Confermato l’obbligo, per i titolari di concessioni autostradali già in essere, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari al 60% dei contratti di lavori e servizi, entro il 31 dicembre 2020.
Il comma 10-sexies dell’articolo 1 dispone la proroga, per il solo anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre, del termine massimo per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni, previste dall’articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019 (decreto Crescita), per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi, chiuse da almeno 6 mesi, ubicati in comuni fino a 20.000 abitanti.
L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell’esercizio commerciale e per i 3 anni successivi, per un totale di 4 anni.
Per gli anni successivi al 2020, il termine per la presentazione delle domande rimane fissato al 28 febbraio.
Vengono differiti di ulteriori 12 mesi, rispetto a quanto già disposto dalla legge di Bilancio 2020, i termini riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici (comma 10-quaterdecies dell'articolo 1).
A seguito di tale proroga, pertanto, decorre:
- dal 31 gennaio 2022 l’abolizione dei contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale;
- dall’annualità di contributo 2021 la riduzione progressiva dell’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall’annualità di contributo 2024, per: imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.
Con il comma 10-quinquiesdecies viene effettuata un’interpretazione autentica dell’art. 3, co. 1, lett. c), del D.Lgs. n. 70/2017, disponendo che non possono accedere ai contributi all’editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.
Modificati i termini per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere (articolo 3, comma 5). In particolare, vengono differiti:
- dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi;
- dal 1° dicembre 2018 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale le predette strutture presentano, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno 4 delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.
Confermata la proroga dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2022 del termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, devono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale.
Per i rifugi alpini viene slittato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine (previsto dall’art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:
- dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011);
- della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).
Si ampliano i poteri che la Consob può esercitare per rafforzare l'attività di vigilanza rispetto all’offerta e alla diffusione di prodotti finanziari (articolo 4, comma 3-bis.).
In particolare, la Consob può ordinare ai fornitori di connettività alla rete internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione, o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, offra o svolga servizi o attività di investimento senza esservi abilitato.
Sono infine estesi i poteri ingiuntivi nei confronti degli intermediari Ue.
Con il nuovo comma 3-quater dell’articolo 4, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, viene stabilito che limitatamente all’anno 2020, si applicano le disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, nonché le norme in materia di canone per l’installazione di mezzi pubblicitari e per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, in deroga a quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2020, che ne dispone l’abrogazione a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Prorogata dal 1°gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota di base per il calcolo dell’accisa sui sigari introdotto dall'articolo 1, comma 659, lettera b) della legge di Bilancio 2020 (articolo 4, comma 3-sexies).
Con il comma 3-novies dell’articolo 4, inserito nel corso dell’esame alla Camera:
- viene estesa ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, inclusi i comuni colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia, la riduzione dell’aliquota dal 15 al 10% della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato;
- viene previsto che, per l'anno d'imposta 2020, l'applicazione dell’aliquota ridotta al 10% sulla cedolare secca per i contratti a canone concordato stipulati nei comuni per i quali era stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi, l'agevolazione si applichi esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.
L’articolo 4-bis integra la disciplina delle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante concessione di un finanziamento, introdotta dalla legge di Bilancio 2019.
Si prevede in particolare che, nelle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante finanziamento al cedente, con trasferimento del rischio, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, è tenuto ad adottare apposita deliberazione contenente l’indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. Tale deliberazione deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese e non produce effetti se non dopo l'iscrizione (articolo 2436, codice civile).
Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato.
Con riferimento alle obbligazioni del soggetto finanziato, quest’ultimo risponde delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente.
Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato, nonché le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.
L’articolo 5-bis modifica alcune disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.
In particolare:
- si consente a medici e veterinari già a partire dal terzo anno di corso di formazione specialistica di partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario;
- si differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro cui gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possono procedere ad assumere - a tempo determinato e con orario di lavoro parziale - i medici e veterinari in formazione specialistica che, avendo partecipato alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza pubblica del ruolo sanitario, siano utilmente collocati nelle relative graduatorie separate;
- si eleva, in via transitoria, il limite di età massima per il collocamento a riposo dei dirigenti medici degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. In base alla nuova norma, tali soggetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino ai 70 anni di età, anche qualora prima di tale limite anagrafico maturino i 40 anni di servizio effettivo.
Per le fondazioni lirico-sinfoniche, slitta dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020:
- il termine per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario;
- la data di riferimento per l’inquadramento delle attuali fondazioni lirico-sinfoniche, alternativamente, come “fondazione lirico-sinfonica” ovvero come “teatro lirico-sinfonico”.
Il comma 4 dell’articolo 8 proroga di quattro mesi - dal 31 marzo 2020 al 30 giugno 2020 - il termine per l’adozione del decreto del Ministro della giustizia recante le modalità attuative dell’Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza.
Con l'articolo 8, comma 5, viene differita dal 19 aprile 2020 al 19 novembre 2020 la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva.
Modificata anche la disciplina, con riferimento alla presentazione della domanda per l’adesione all’azione di classe.
In particolare, viene specificato che la domanda di adesione, presentata in via telematica, si considera valida quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), o con la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, oppure se trasmessa dall'istante dal proprio domicilio digitale purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, a norma dell'articolo 65, lettere b) e c-bis del codice dell'amministrazione digitale.
Slitta di ulteriori 2 anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (articolo 8, comma 6-quinquies).
A seguito della proroga, quindi, le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno in vigore a partire dalla sessione d'esame 2022 anziché dalla sessione 2020.
Prorogato da gennaio 2020 ad aprile 2020, il termine per l’applicazione anche al settore agricolo del sistema UNIEMENS, che permette l’invio in via telematica all'INPS delle denunce mensili relative ai lavoratori dipendenti (articolo 10, comma 4-bis).
Con l’articolo 10-bis viene differita al 31 dicembre 2020 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 33 del D.Lgs. n. 15/2019, dirette a consentire - ai titolari di marchi collettivi d’impresa ai sensi della disciplina previgente a quella introdotta dal D.Lgs. n. 15/2019 - di presentare domanda di conversione dei propri segni registrati in marchi di certificazione o in marchi collettivi ai sensi della disciplina introdotta dal medesimo decreto legislativo.
Viene riconosciuta la possibilità di concedere, per ulteriori 12 mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 (e nel limite di 2 milioni di euro per l’anno 2020), il trattamento straordinario di cassa integrazione salariale ai giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale (articolo 11, comma 2-bis).
L’INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) dovrà presentare mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati.
Il comma 3 dell’articolo 11, modificato nel corso dell’esame alla Camera, dispone che per i dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale - ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società, poi dichiarate fallite, e retrocedute per inadempimento del patto - la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale è calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell’anno 2019 e nell’anno 2020.
L’Inps riconosce il beneficio nel rispetto del limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Nel caso in cui dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un’eccedenza di spesa l’Inps provvede a rideterminare proporzionalmente il calcolo del trattamento, ai fini del rispetto dei limiti di spesa.
Aumenta da 3 a 4 anni il periodo massimo di operatività dell’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, istituita in via eccezionale e temporanea, dal 1° gennaio 2017, dall’articolo 4 del D.L. 243/2016 (articolo 11-bis).
Vengono, inoltre, stanziate ulteriori risorse, nel limite di 11,2 milioni di euro per il 2020, per la concessione di uno specifico strumento di sostegno al reddito riconosciuto per le giornate di mancato avviamento al lavoro (art. 3, comma 2, della l. n. 92/2012) ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie a ciò autorizzate dalle autorità portuali o marittime, nonché ai lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali del settore portuale.
Viene prorogato al 31 maggio 2020 il termine entro il quale i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che - in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subìto modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per mille tali da incidere sugli obblighi di assunzione di lavoratori disabili - devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione per i lavoratori disabili da inserire obbligatoriamente (articolo 11-ter).
Rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.
L’articolo 11-quater dispone la proroga e il rifinanziamento di diverse misure di sostegno al reddito. In particolare:
- conferma per il 2020 l’integrazione economica per la parte non coperta del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per i dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso del 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);
- rifinanzia, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, per l’anno 2020 le misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del settore dei call center;
- consente alle regioni Campania e Veneto di concedere un ulteriore intervento di CIGS in deroga (di cui all'art. 1, comma 140 e 141, della l. n. 205/2017) nel limite massimo di 12 mesi, a favore delle imprese che nel 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria (di cui al D.Lgs. n. 148/2015) e che operano in aree riconosciute di crisi complessa nel periodo 8 ottobre 2016 – 30 novembre 2017;
- proroga per il 2020, per ulteriori 12 mesi, la concessione della mobilità in deroga (prevista dall’art. 1, comma 142, della Legge 205/2017, come modificato dall’art. 25-ter del D.L. 119/2018 e, da ultimo, dall'art. 41 del D.L. 34/2019, per i lavoratori di imprese che operano in determinate aree riconosciute di crisi industriale complessa), estendendola anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020;
- stanzia, per il 2020, risorse pari a 28,7 milioni di euro per il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale previsto, in deroga ai limiti generali di durata vigenti, dall’art. 44 del D.L. 109/2018;
- stanzia ulteriori 45 milioni di euro per il 2020 - che si aggiungono ai 50 milioni già previsti - per la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto, in deroga ai limiti generali di durata vigenti, dall’art. 22-bis del D.Lgs. 148/2015 per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali;
- proroga per il 2019 la possibilità di impiegare le risorse destinate dalla normativa vigente a trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga (nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulla parte non ancora utilizzata e per ulteriori 12 mesi) anche in favore delle imprese e dei lavoratori che operino nelle aree interessate dagli accordi di programma per la reindustrializzazione delle aree di crisi.
Definite nuove modalità per l’erogazione delle prestazioni assistenziali a favore dei malati di mesotelioma non professionale per esposizione all’amianto (articolo 11-quinquies).
Ai sensi della nuova disposizione, per l’anno 2020 l’INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale la prestazione assistenziale per un importo fisso pari a 10.000 euro da corrispondersi in un’unica soluzione, su istanza dell’interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall’anno 2015.
La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso in favore degli eredi dei malati - e ripartito tra gli stessi-, su domanda da produrre l'INAIL, a pena di decadenza entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Qualora il decesso intervenga successivamente a tale termine, la domanda deve essere presentata dagli eredi a pena di decadenza entro 120 giorni dalla data del decesso stesso.
I soggetti beneficiari della prestazione una tantum per il periodo 2015-2019 in base ai decreti interministeriali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, possono chiedere, su domanda da presentare all’INAIL, a pena di decadenza entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, l’integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di 10.000 euro. In caso di decesso prima di tale termine, gli eredi possono chiedere l'integrazione con le stesse modalità sopra indicate.
L’articolo 12, commi 2 e 2-bis, innova la disciplina dell’ecobonus per l’acquisto di autoveicoli nuovi, di categoria M1, elettrici o ibridi, istituto dalla legge di Bilancio 2019.
Con una prima modifica vengono introdotti i veicoli Euro 0 tra i veicoli che possono essere rottamanti e consentono di fruire di incentivi maggiorati di 6.000/2.500 euro (ante modifica invece il contributo maggiorato era previsto solo in caso di rottamazione di autoveicoli omologati Euro 1, 2, 3, 4).
Con un secondo intervento si abbassa, da 70 a 60 gr/Km, la soglia massima di emissione di CO2 prevista per poter fruire dell’ecobonus per l’acquisto di veicoli, escludendo dal contributo i veicoli ibridi con più alte emissioni di CO2. Con l’innovazione viene pertanto escluso dall’ecobonus (pari a 1.500 o a 2.500 euro, rispettivamente con o senza rottamazione), l’acquisto di veicoli con emissioni superiori a 60 g/km di CO2.
Il nuovo articolo 18-quater, come riformulato dalle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea nella seduta del 17 febbraio, interviene sull’art. 560 c.p.c., dedicato al “Modo della custodia” degli immobili pignorati.
In particolare, viene stabilito che, a richiesta dell’aggiudicatario, l’ordine di liberazione dell’immobile può essere attuato dal custode senza l’osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti. Il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari.
Si dispone, inoltre, che quando nell’immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a 30 giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l’intimazione è rivolta anche a questi ultimi.
Se uno dei soggetti intimati non è presente, l’intimazione deve essergli notificata dal custode.
Se l’asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Viene infine precisato che le suddette disposizioni si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della l. n. 12/2019 (13 febbraio 2019), nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene, e alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Confermata l’applicazione dal 16 febbraio 2020 delle disposizioni in materia di RC auto familiare.
Si chiarisce inoltre che al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile, in via esclusiva o principale, un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia, che beneficia della RC auto familiare, che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a 5.000 euro, le imprese assicurative, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a 5 unità rispetto ai criteri indicati dall’IVASS.
Il comma 7-bis dell’articolo 15, introdotto in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l’esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati dalle persone fisiche residenti o domiciliate, e dalle persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del 2016 alla pubblica amministrazione in esecuzione di ordinanze del Commissario straordinario.
Con l’articolo 15-bis viene prorogato da 6 mesi a 18 mesi dal 31 agosto 2019 (data di entrata in vigore della l. n. 86/2019) il termine entro cui le società sportive professionistiche devono prevedere nei propri atti costitutivi un organo consultivo che provvede alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. L’organo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri eletti, ogni 3 anni, dagli abbonati alla società sportiva. L’organo consultivo elegge, tra i propri membri, il presidente, che può assistere alle assemblee dei soci.
Nel corso dell’esame alla Camera è stato inoltre inserito l’articolo 26-bis, con il quale viene previsto che garanzie e le coperture assicurative possono essere concesse da SACE anche in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.
Altro articolo introdotto nel corso dell’esame alla Camera è l’articolo 33-bis, con cui si proroga di un anno della sperimentazione riguardante la circolazione di segway, hoverboard e monowheel.
Viene inoltre stabilito che, nelle more della citata sperimentazione e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme susseguenti la stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del Codice della strada, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 Kw, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto ministeriale n. 229 del 4 giugno 2019.
Viene disposto poi che chiunque circoli con un monopattino avente caratteristiche tecniche diverse è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 400 euro, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino qualora abbia un motore termico oppure un motore elettrico potenza nominale continua superiore a 2 Kw.
Si stabilisce inoltre che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica:
- possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto 14 anni di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h (se è consentita la circolazione dei velocipedi) e sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile (esclusivamente all’interno della medesima);
- non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali;
- sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati ma possono essere solo condotti o trasportati a mano da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illuminazione.
La violazione suddette disposizione comporta una sanzione amministrativa da 100 a 400 euro.
Qualora si circoli con un veicolo atipico per il quale non siano state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali è prevista invece una sanzione amministrativa da 200 a 800 euro, cui consegue la confisca del veicolo e distruzione dello stesso.
Introdotte anche alcune regole di condotta. In particolare, si dispone che i conducenti dei monopattini elettrici:
- sono tenuti a procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a 2;
- devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che per segnalare la manovra di svolta;
- (se di età inferiore a 18 anni) sono obbligarti ad indossare idoneo casco protettivo;
- sono obbligati ad indossare, il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione.
È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, oltre che di trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
Per la violazione delle suddette disposizioni sono previste sanzioni amministrative per un importo compreso tra 50 e 200 euro.
Si disciplina inoltre l’attività di servizio di noleggio di monopattini, anche in modalità free floating (ossia nei casi in cui gli utenti facciano uso del dispositivo senza doverlo riportare presso apposite stazioni o luoghi deputati ma potendolo abbandonare liberamente, a disposizione di eventuali ulteriori utenti, una volta terminatone l’uso).
In particolare, viene stabilito che tali servizi possano essere attivati solo con una delibera di giunta comunale nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo di dispositivi messi in circolazione:
- l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- le modalità consentite di sosta per i dispositivi interessati;
- le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città.
Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto all’evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall’anno 2020 l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo.
Si prevede inoltre un incremento del Fondo risorse decentrate di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per l’Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
Con l’articolo 40-ter si dispone la proroga per il 2020 degli incentivi previsti dalla legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 954) per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto.
L’ammissione agli incentivi dovrà avvenire secondo le stesse procedure e modalità di cui all’articolo 1, commi da 954 a 956, della legge di Bilancio 2019 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.
Modificata la normativa in materia di trasmissione dei dati di produzione dei prodotti lattiero caseari al SIAN.
Secondo quanto disposto dall’articolo 41, comma 2-bis, le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino devono registrare trimestralmente (e non più mensilmente) nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino.
Viene poi stabilito che con il decreto attuativo, il cui termine per l’emanazione viene differito al 31 dicembre 2020, potrà essere stabilito un eventuale diverso periodo temporale di comunicazione per i piccoli produttori.
L’articolo 42-bis prevede che, nelle more del completo recepimento della direttiva UE RED II ed in parziale e anticipata attuazione delle disposizioni in essa contenute, sia consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili.
Viene in particolare disposto che:
- nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari possono associarsi nel solo caso in cui le attività di produzione di energia da fonti rinnovabili non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;
- nel caso di comunità energetiche gli azionisti o i membri possono essere persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
- la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori (compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili) i cui punti di prelievo sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione.
Viene demandata all’ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni.
Autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore di festival, cori e bande (articolo 7, comma 10-ter).
Vengono inoltre stanziati 2,7 milioni di euro (700.000 euro per il 2020 e 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022) per la prosecuzione degli interventi di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l’internazionalizzazione di cui all’articolo 42 del D.L. n. 83/2012 (articolo 14, comma 4-bis).