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Ritenute fiscali negli appalti: i Consulenti del Lavoro chiedono una proroga

Alla luce dei nuovi adempimenti introdotti, entro il prossimo 24 febbraio le imprese appaltanti, tramite i loro intermediari, dovranno trasmettere i dati relativi alle ritenute applicate. Tempi stretti, che stanno creando numerosi problemi applicativi, a cui si aggiungono le tempistiche variabili per il rilascio del Documento unico di regolarità fiscale (DURF). La posticipazione della decorrenza della disciplina al 1° aprile è la richiesta del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro all’Agenzia delle entrate.

E’ avvenuto il confronto tra la Presidente del Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti, Marina Calderone, il Vicepresidente, Sergio Giorgini, e il neo Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, sulle ritenute relative agli appalti e sui canali di trasmissione Entratel e FisconLine, al fine di sostenere la posticipazione della decorrenza della relativa disciplina di almeno un trimestre con decorrenza 1° aprile 2020. Adempimenti previsti che si rivelano molto complessi per aziende, software house e professionisti.

Altro punto all’ordine del giorno: accelerare il periodo tra la data di richiesta e quella di rilascio del documento unico di regolarità fiscale (DURF) che attesta i requisiti per evitare i controlli sulle ritenute negli appalti. Proprio in vista della scadenza del prossimo 24 febbraio del nuovo obbligo per i committenti di appalti e subappalti superiori a 200 mila euro si sono rilevati alcuni problemi operativi a imprese e professionisti delegati a causa della ristrettezza dei tempi per il rilascio. Il documento è valido per quattro mesi dalla data del rilascio, autorizzato previa domanda con il possesso di specifici requisiti da parte delle imprese appaltatrici. I Consulenti hanno fatto notare dunque che, ipotizzandone il rilascio da parte dell’Amministrazione finanziaria entro 30 giorni, il richiedente si troverebbe ad applicare una disciplina dalla quale potrebbe successivamente essere escluso.

Sono stati richiesti, inoltre, chiarimenti sul controllo in capo ai committenti e, in particolare, se sia sufficiente limitarsi a verificare le ritenute fiscali relative ai lavoratori presenti nell’appalto senza ulteriori controlli di congruità difficilmente effettuabili dal professionista.

Il Consiglio Nazionale ha inoltre evidenziato che tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione dei crediti tramite modello F24 sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel, FisconLine) oppure un intermediario abilitato. Non essendo prevista in merito nessuna decorrenza, si presume che l’utilizzo di questi canali sia divenuto obbligatorio dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto legge in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 26 ottobre 2019. Tuttavia, l’Agenzia ha annunciato che sono ritenuti validi i versamenti effettuati tramite Home Banking o altri canali diversi da F24 o FisconLine nel primo periodo successivo all’entrata in vigore della norma.

Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del lavoro, comunicato stampa 19/02/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/lavoro-dipendente/quotidiano/2020/02/20/ritenute-fiscali-appalti-consulenti-lavoro-chiedono-proroga

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