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Ritenute fiscali negli appalti: ancora incertezze sull’ambito di applicazione?

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2020, ha chiarito, a parziale correzione di indirizzi “orali” forniti in precedenza, che le disposizioni in materia di ritenute fiscali negli appalti si applica alla somministrazione lecita se questa viene effettuata in violazione della normativa settoriale. Escluso che possa il riferimento sia alle violazioni che si riferiscono alla durata del contratto, al numero delle proroghe, l’unica spiegazione possibile è che si parli della somministrazione fraudolenta. Dei chiarimenti delle Entrate sulle ritenute negli appalti se ne parlerà nel corso del VIII Forum TuttoLavoro, organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Dottrinalavoro.it, in programma a Modena il prossimo 25 febbraio.

Con la circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle norme in materia di ritenute fiscali negli appalti contenute dell’art. 4 del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019 convertito, con modificazioni, nella legge n. 157) che molte perplessità hanno sollevato tra gli operatori e che hanno spinto tutte le associazioni datoriali a chiedere il rinvio dell’applicazione della nuova normativa: tale auspicio non si è realizzato (ci sarebbe voluto un provvedimento legislativo che, fino ad oggi, non è pervenuto) e, di conseguenza, tutte le imprese interessate, si trovano ad operare con una nuova complessa realtà che postula cambiamenti gestionali di non poco conto. Sono problemi che interessano, da vicino, anche i professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.) che collaborano con le stesse nella elaborazione delle buste paga. La norma, pubblicata in Gazzetta Ufficiale nel pomeriggio del 24 dicembre 2019 è entrata in vigore il successivo 1° gennaio: il breve lasso di tempo ha inciso sulla organizzazione delle imprese e sull’attività dei produttori di software gestionale che, necessariamente, debbono cambiare i programmi.

Va dato atto all’Agenzia delle Entrate di aver affrontato e cercato di risolvere una serie di questioni di non facile soluzione che discendono direttamente dal dettato normativo.

Fatta questa breve premessa ritengo opportuno effettuare una disamina dei chiarimenti amministrativi partendo dall’obiettivo che si è posto il Legislatore.

Partendo dalla constatazione che in taluni settori rilevanti della nostra economia (appalti, subappalti, affidamenti, in special modo, nella logistica, nell’alimentare, nella meccanica, nei servizi all’impresa, nell’edilizia, in agricoltura, ecc.) si verifica un persistente omesso versamento dell’IVA ed una utilizzazione di crediti falsi attraverso il meccanismo della compensazione ex art. 17 del D.L.vo n. 241/1997, ha ritenuto che tale sistema si potesse contrastare efficacemente coinvolgendo, in prima persona, il committente che è a capo della filiera produttiva. Tutto questo si verifica con soggetti che utilizzano prevalentemente manodopera e che, nella maggior parte dei casi, sono società a responsabilità limitata, cooperative o società consortili che si interfacciano con il committente.

I mancati versamenti IVA, a fronte della detrazione di imposta da parte del committente, producono il c.d. “salto d’imposta” che si accompagna a violazioni di natura lavoristica e, molto spesso, ad appalti non genuini in aperto contrasto con la previsione dell’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003.

Il committente viene responsabilizzato ma, forse, per una serie di questioni che affronterò nel corso della riflessione, non ha a disposizione tutti i mezzi necessari per una proficua attività di controllo.

In questa prima parte cerchiamo di capire quali sono i soggetti inclusi e quali i soggetti esclusi dai nuovi obblighi sulle ritenute fiscali negli appalti.

Il comma 1 dell’art. 17-bis del D-L.vo n. 241/1997, come introdotto dall’art. 4 del decreto fiscale 2020, trova applicazione ai soggetti residenti ai fini delle imposte sul territorio italiano. Essi sono:

a) Enti e società indicati dall’art. 73, comma 1, del TUIR che esercitano imprese commerciali o agricole;

b) Società e associazioni ex art. 5 del TUIR che esercitano attività di impresa commerciale od agricola;

c) Persone fisiche residenti in Italia chge esercitano imprese commerciali o agricole ex art. 55 del TUIR;

d) Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che esercitano arti o professioni;

e) Curatore fallimentare e commissario liquidatore.

Dalla ampia elencazione del comma 1 dell’art. 23 del DPR n. 600/1973 sono stati esclusi dalla circolare n. 1/E:

· I condomini che, in quanto tali, non possono detenere beni strumentali in quanto non possono esercitare alcuna attività di impresa, o di arti o di professioni;

· I soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia: tra questi, a mio avviso, vi rientrano le imprese straniere che acquisiscono appalti secondo le procedure individuate dal D.L.vo n. 136/2016;

· Persone fisiche o società semplici che non esercitano attività di impresa, arti o professioni;

· Enti non commerciali (Enti pubblici, associazioni, trust, ecc.), limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta. Per quel che riguarda le Pubbliche Amministrazioni l’esclusione, per le c.d. “attività non commerciali” è di natura soggettiva e si riferisce, essenzialmente (ma non solo) ai soggetti indicati nell’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001 con la conseguenza che sono esclusi anche i contratti che hanno ad oggetto servizi necessari per erogare prestazioni. Ovviamente, laddove, vengano sviluppate attività “commerciali” tali Enti vi rientrano a pieno titolo;

· Le Agenzie di somministrazione che, istituzionalmente, forniscono agli utilizzatori manodopera professionale (art. 2, comma 1, lettera a, del D.L.vo n. 276/2003) e che non  possono aver commissionati dal committente opere o servizi.

Sotto quest’ultimo aspetto circolare dell’Agenzia delle Entrate chiarisce, a parziale correzione di indirizzi “orali” forniti in precedenza, che si vuole soltanto affermare che le disposizioni si applicano nei confronti di somministrazione illecita di manodopera, come avviene in appalti non genuini che, però, per poter essere definiti tali, necessitano di accertamenti ispettivi che possono portare alla irrogazione di sanzioni amministrative e penali sotto l’aspetto lavoristico con riconduzione dei rapporti in capo all’utilizzatore effettivo.

L’esclusione riguarda anche i soggetti che forniscono, ai sensi della legge n. 84/1994 lavoratori temporanei portuali.

Piuttosto, appare di significato controverso, il passaggio della circolare laddove stabilisce che l’art. 17-bis si applica alla somministrazione lecita se questa viene effettuata in violazione della normativa settoriale: escluso che possa riferirsi, ad esempio, a questioni che si riferiscono alla durata del contratto, al numero delle proroghe, l’unica spiegazione possibile concerne l’art. 38.bis del D.L.vo n. 81/2015 che parla di somministrazione fraudolenta finalizzata ad aggirare un obbligo scaturente dalla legge o dal contratto collettivo. Si tratta di una che, in genere, viene posta in essere da “false” Agenzie (che non hanno alcuna autorizzazione ad esercitare) ma che, in teoria, potrebbero riguardare anche una Agenzia autorizzata. Anche in questo caso, però, vigono regole specifiche con sanzioni penali ed amministrative, che riconducono i lavoratori direttamente alle dipendenze di chi ha utilizzato le loro prestazioni.

Un segnale particolarmente forte arriva dalla circolare n. 1/E laddove tratta la questione concernente i soggetti coinvolti lungo la catena degli appalti. I controlli riguardano tutti i soggetti della filiera che possono, a seconda della posizione, ricoprire la qualifica di committente (ad esempio, committente nei confronti dell’appaltatore e del subappaltatore, l’appaltatore nei confronti del subappaltatore, e così via) in presenza di tutti i presupposti di applicabilità previsti dalla norma.

L’Agenzia delle Entrate si rende conto che l’aggiramento della soglia dei 200.000 euro, IVA esclusa, potrebbe essere avvenire attraverso il frazionamento degli affidamenti ed afferma, di conseguenza, che il valore sarà verificato unicamente nel rapporto tra il primo committente, pur se non dovesse rientrare nell’ambito di applicazione perché carente di altri presupposti di applicabilità, e affidatario. Se il valore economico sussiste gli altri presupposti (sui quali mi tratterrò tra un attimo) che concernono l’utilizzo prevalente di manodopera presso la sede del committente ed i beni strumentali ad esso riconducibili, dovranno essere verificati presso ogni soggetto che, nei confronti dell’altro della filiera, si caratterizza come committente (e nella circolare vengono fatti una serie di esempi).

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Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/02/19/ritenute-fiscali-appalti-incertezze-ambito-applicazione

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