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Archivio newsServizi assistenziali, Uneba: approvata la versione definitiva del CCNL
UNEBA con Fisascat Cisl, FP Cgil, FP Cisl, Uiltucs e Uil FPL, in data 14 febbraio 2020, hanno siglato definitivamente il CCNL 20 gennaio 2020 per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo aderenti all'UNEBA. Tra le novità l’istituzione di un elemento retributivo di garanzia pari a euro 30, che sarà esigibile se entro il 31 dicembre 2021 interverrà un accordo di 2° livello su modalità e tempi di erogazione.
Per il personale dipendente dai settori socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo aderenti all'UNEBA, in data 14 febbraio 2020, è stato siglato definitivamente il CCNL 20 gennaio 2020.
Le Parti avevano raggiunto l'accordo sul rinnovo del contratto in data 10 dicembre 2019. Si riportano le novità di maggior interesse introdotte dalla stesura.###
L'accordo di rinnovo 10 dicembre 2019 ha istituito un elemento retributivo di garanzia pari a euro 30, che sarà esigibile se entro il 31 dicembre 2021 interverrà un accordo di 2° livello su modalità e tempi di erogazione.
L'elemento è distinto in due quote mensili:
- quota A: euro 20;
- quota B: euro 10.
L'elemento sarà erogato fino alla scadenza del suddetto accordo e comunque non oltre la firma del prossimo rinnovo del CCNL: in tal caso una quota parte pari a euro 20 sarà consolidata nei minimi retributivi.
Qualora l'accordo scada tra il 1° gennaio 2022 e la firma del prossimo rinnovo del CCNL, la quota di euro 20 andrà ad incrementare i minimi retributivi, contestualmente alla scadenza.
Se al 31 dicembre 2021 l'accordo di 2° livello non sarà intervenuto, la quota di euro 20 andrà ad incrementare i minimi retributivi, a tale data.
Il CCNL in parola stabilisce che qualora non intervenga un accordo di 2° livello entro il 31 dicembre 2021, dal 1° gennaio 2022 la quota A pari a euro 20 costituirà incremento dei minimi come da tabelle che segue:
Livello | Importi |
Q | 1.863,82 |
1 | 1.752,87 |
2 | 1.653,03 |
3S | 1.530,98 |
3 | 1.475,51 |
4S | 1.397,86 |
4 | 1.353,49 |
5S | 1.331,32 |
5 | 1.298,01 |
6S | 1.264,74 |
6 | 1.231,45 |
7 | 1.142,69 |
Il periodo di prova è così ridefinito, in relazione al livello di inquadramento contrattuale:
Livelli | Durata/giorni |
Quadri e 1º | 120 |
2º e 3º S | 90 |
dal 3º al 6º S | 60 |
6º | 45 |
7º | 30 |
In caso di malattia sopravvenuta durante il periodo di prova, al lavoratore sarà consentito di completare il periodo di prova stesso.
Il ricorso al lavoro temporaneo e/o alla somministrazione di lavoro a tempo determinato è soggetto alla disciplina di legge vigente.
I lavoratori somministrati hanno diritto allo stesso trattamento retributivo dei lavoratori delle aziende utilizzatrici a parità di mansioni ed orario.
Le eventuali erogazioni economiche derivanti dalla contrattazione aziendale sono estese ai lavoratori somministrati nei termini definiti in tale ambito.
L'assunzione di personale con contratto a termine e di somministrazione non può complessivamente superare il 30% del personale in servizio a tempo indeterminato.
Percentuali superiori possono essere stabilite dalla contrattazione decentrata.
Fanno eccezione ai suddetti limiti i contratti a termine per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto, le attività stagionali (case per ferie, villaggi-vacanze, soggiorni climatici, ecc.), nonché le ulteriori esclusioni previste dalla normativa vigente.
Vengono richiamate le ipotesi di diritto alla trasformazione previste dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015,
E' riconosciuta la priorità nella trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per il lavoratore con figlio convivente di età non superiore a 13 anni o con figlio convivente portatore di handicap a norma dell'art. 3 l. n. 104/1992. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale o viceversa ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria rispetto a quelle oggetto del rapporto a tempo parziale.
Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale, la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale entro i limiti del congedo ancora spettante, con una riduzione di orario non superiore al 50%.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno.
Al di fuori dei casi di cui sopra, l'Istituzione al momento in cui procederà a nuove conversioni di rapporti da tempo pieno a part time, terrà in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino nella condizione di:
- assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la patria potestà;
- lavoratrici al rientro della maternità fino al compimento di 3 anni del bambino;
- lavoratore con figlio di età non superiore a 10 anni, laddove manchi l'altro genitore a causa di vedovanza, separazione, divorzio, o assenza di vincolo matrimoniale senza convivenza di fatto;
- lavoratore con figlio di età non superiore ai 3 anni;
- dipendenti che frequentano corsi di studio legalmente riconosciuti, per un periodo pari alla durata legale del corso medesimo; lavoratore con esigenze di carattere personale e familiare;
- coloro che debbano seguire terapie mediche continuative o di recupero per tossicodipendenza, alcoldipendenza e disturbi alimentari per la durata del recupero.
CCNL UNEBA 20/01/2020
CCNL UNEBA 20/01/2020
CCNL UNEBA 20/01/2020
CCNL UNEBA 20/01/2020
CCNL UNEBA 20/01/2020