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Archivio newsCrisi d’impresa: la nuova procedura di allerta
L’Accademia Romana di Ragioneria esamina la nuova procedura del meccanismo di allerta, evidenziandone i passaggi, i soggetti coinvolti, e le condizioni per la sua realizzazione. L’obiettivo della nuova procedura è di consentire l’emersione tempestiva della crisi dell'impresa, e la ricerca, con l’ausilio dell'Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), istituito presso le Camere di commercio, di una soluzione extragiudiziale alla crisi, mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale.
L’Accademia Romana di Ragioneria con la Nota Operativa n. 3/2020 avente ad oggetto “Le nuove soluzioni extragiudiziali alla crisi di impresa: il meccanismo di allerta” esamina la nuova procedura del meccanismo di allerta, evidenziandone i passaggi, i soggetti coinvolti, e le condizioni per la sua realizzazione.
La nuova procedura di allerta è una procedura extragiudiziale, il cui obiettivo è consentire l’emersione tempestiva della crisi dell'impresa, e la ricerca, con l’ausilio dell'Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI), istituito presso le Camere di commercio, di una soluzione extragiudiziale alla crisi, mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale.
La procedura di allerta può cominciare:
- per il tramite dei soggetti che sono nella condizione di rendersi conto dei segnali di crisi, come gli organi di controllo dell’impresa in crisi e le Pubbliche amministrazioni (Pa) creditrici e che hanno obblighi di segnalazione degli indizi di crisi;
- a seguit degli obblighi organizzativi posti a carico dell’imprenditore, che consistono nella creazione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, che consenta la rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, e al tempo stesso l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
- su iniziativa dell’impresa in crisi, la quale deve poi fornire dati e informazioni all’OCRI della Camera di commercio territorialmente competente che, prima dell’audizione dell’impresa in crisi nella sua veste di debitore, deve valutare tutti gli elementei.
L’avvio del meccanismo di allerta non costituisce una causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con Pa, né di revoca degli affidamenti bancari concessi, e in caso di patti contrari, questi sono nulli.
Il procedimento di allerta, e quello connesso di composizione assistita della crisi, possono essere utilizzati da tutte le imprese incluse le imprese agricole e le imprese minori. Ne sono escluse:
- le imprese grandi;
- i gruppi di imprese di rilevante dimensione;
- le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante;
- le banche;
- gli intermediari finanziari;
- gli istituti di moneta elettronica, e gli istituti di pagamento;
- le società di intermediazione mobiliare;
- le società di gestione del risparmio, e le società di investimento a capitale variabile e fisso;
- i fondi comuni di investimento, e i gestori esteri di fondi di investimento alternativi;
- le fondazioni bancarie;
- la Cassa depositi e prestiti;
- i fondi pensione;
- le imprese di assicurazione e riassicurazione;
- le società fiduciarie e gli enti di gestione fiduciaria.
Il meccanismo di allerta presuppone il riconoscimento di uno stato di crisi dell’impresa, e questo certo non può essere valutato sulla base di considerazioni di natura soggettiva, dovendosi invece basare su elementi oggettivi, come possono essere i dati di bilancio contabili, i quali possono consentire di dichiarare l’esistenza di una situazione di difficoltà aziendale.
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato il 26 ottobre 2019 un documento, intitolato “Crisi d’impresa: gli indici dell’allerta”, nel quale, dopo una descrizione delle metodologie utilizzate per la messa a punto degli indici, illustra il set di indici, per i quali sono indicate anche delle osservazioni per alcune tipologie di imprese, quali le imprese costituite da meno di 2 anni, le imprese in liquidazione, le start-up innovative, le cooperative e i consorzi. Questi indici sono:
1) patrimonio netto negativo;
2) Debt Service Coverage Ratio (DSCR) a sei mesi inferiore a 1;
3) superamento congiunto delle soglie dei seguenti 5 indici:
a) indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
b) indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
c) indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
d) indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
e) indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
Tali indici saranno legalmente validi solo dopo la loro approvazione con un decreto del Ministero dello sviluppo economico.
La procedura di allerta si conclude con l’audizione dell’impresa in crisi, nella sua condizione di debitore.
La convocazione deve avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione di allerta da parte degli organi di controllo dell’impresa in crisi, o della Pa creditrice, o a seguito dell’istanza dell’impresa in crisi di attivazione del meccanismo di allerta. Effettuata la convocazione, il collegio degli esperti deve scegliere tra i propri componenti il presidente, che nomina relatore se stesso, o un altro componente del collegio.
A seguito del colloquio con il debitore, e sulla base degli esiti dell’analisi dei dati e delle informazioni acquisite dal collegio degli esperti, il collegio degli esperti può archiviare la segnalazione ricevuta oppure riconoscere l’esistenza della crisi. In tal caso deve individuare, insieme all’impresa in crisi, le possibili misure per porvi rimedio, fissando quindi il termine entro il quale l’azienda in difficoltà deve riferire sulla loro attuazione.
Se il debitore non dovesse assumere alcuna iniziativa allo scadere del termine concessogli, il collegio degli esperti informa, con una breve relazione scritta, il referente dell’OCRI, che ne dà immediata comunicazione agli autori della segnalazione di allerta (organi di controllo dell’impresa in crisi, o Pa creditrici).
Può anche accadere che l’impresa in crisi presenti l’istanza di composizione assistita della crisi, sia a seguito dell’audizione, sia successivamente. In tal caso il referente dell’OCRI ne dà notizia agli organi di controllo dell’impresa in crisi, o alle Pa creditrici, che non hanno effettuato la segnalazione, avvertendoli che essi sono esonerati dall’obbligo di segnalazione per tutta la durata del procedimento di composizione assistita della crisi.