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Archivio newsRicongiunzione periodi assicurativi: tabelle aggiornate per rateazioni dei liberi professionisti
L’INPS ha reso pubbliche le tabelle relative ai piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione, relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2020. Si tratta dei parametri di riferimento che devono essere utilizzati per il calcolo delle rate, aggiornate in base ai coefficienti di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
L’INPS, con la circolare n. 30 del 21 febbraio 2020, fornisce le tabelle dei coefficienti da utilizzare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso dell’anno medesimo, aggiornate in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per l’anno precedente a quello di riferimento. Il pagamento dell’onere di ricongiunzione può essere effettuato anche a rate, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
Per la predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno 2020, le relative tabelle sono state aggiornate in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2019, pari allo 0,5%.
L’Istituto fornisce dunque l’ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dello 0,5% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità e la tabella II/2020, relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell’estinzione del debito al tasso annuo dello 0,5%.
INPS, circolare 21/02/2020, n. 30