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Archivio newsTFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a gennaio 2020
Con riferimento al mese di gennaio 2020 è pari a 0,271341 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 21 febbraio 2020, che ha stabilito in 102,7 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di gennaio 2020 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.
Con il comunicato ISTAT del 21 febbraio 2020, che ha stabilito in 102,7 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di gennaio 2020 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.
Il Codice Civile prevede che il fondo per il trattamento di fine rapporto deve essere rivalutato, al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base di un coefficiente che si compone di:
- un tasso fisso, pari all’1,5 per cento
- e una quota variabile in ragione dell’oscillazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, periodicamente accertato dall’ISTAT, e determinata in misura pari al 75% dell’aumento registrato da tale indice rispetto a quello riscontrato per il mese di dicembre dell’anno precedente.
Trattandosi di un elemento retributivo che viene erogato in maniera differita, cioè all’atto della cessazione del rapporto di lavoro o comunque in un periodo di paga non coincidente con quello mensile di maturazione, è necessario che il datore di lavoro, qualora sia tenuto ad accantonare tali somme per conto del lavoratore, operi la rivalutazione delle somme maturate per mantenere la corretta indicizzazione delle stesse al costo della vita.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, la rivalutazione deve essere operata considerando sulla base dell’incremento dell’ìndice ISTAT registrato per il mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello accertato per il mese di dicembre dell’anno precedente.
La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all'anno precedente, per cui al TFR maturato nell'ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.
L’imposta sostitutiva è dovuta in misura pari al 17 per cento e viene versata in acconto entro il 18 dicembre dell’anno di riferimento e a saldo entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
All’atto dell’erogazione del TFR, il datore di lavoro provvede ad applicare la tassazione separata sugli importi maturati al netto delle rivalutazioni già assoggettate all’imposta sostitutiva, che sono da considerarsi non imponibili.
Di seguito la tabella riepilogativa dei valori relativi al mese di gennaio 2020:
Mese | Periodo | Indice Istat | Delta % indice | Rateo 1,5 | 75% delta indice | Coefficiente rivalutazione |
Gennaio 2020 | dal 15.01 al 14.02 | 102,7 | 0,195122 | 0,125 | 0,146341 | 0,271341 |
· TFR
· Crediti di lavoro
ISTAT, comunicato 21/02/2020