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Archivio newsTerzo Settore: l’incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 2088 del 28 febbraio 2020, risponde ad alcuni quesiti sollevati in merito al Codice del Terzo settore, in particolare sulla decorrenza delle disposizioni, sull’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione, ed infine sul regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore dell’ETS. In particolare il Ministero chiarisce che l’assenza dello scopo di lucro, si traduce nell’obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie e strumentali dell’ETS al perseguimento degli scopi istituzionali e che la sussistenza di qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’ETS preclude al lavoratore di svolgere attività di volontariato per il medesimo ETS.
Con nota n. 2088 del 28 febbraio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali risponde ad alcuni quesiti in riferimento al Codice del Terzo settore.Tra i requisiti necessari a definire l’ente del Terzo settore (ETS) vi sono: la natura privatistica dell’ente, l’elemento teleologico del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’assenza dello scopo di lucro, lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
In particolare l’assenza dello scopo di lucro, si traduce nell’obbligo di destinazione esclusiva delle risorse finanziarie e strumentali dell’ETS al perseguimento degli scopi istituzionali. Al fine di evitare ogni possibile aggiramento del vincolo di destinazione, la normativa reca il divieto di distribuzione sia diretta che indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominati, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
I quesiti sollevati attengono alla decorrenza delle disposizioni, all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione e al regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore dell’ETS.
Il Ministero chiarisce che, in tema di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore della medesima organizzazione limitata al solo volontario non occasionale, la disposizione ha una portata ampia e generalizzata, riferibile, da un lato a ”qualsiasi rapporto di lavoro” e, dall’altro, facendo riferimento al volontario sic et simpliciter. Non è stata introdotta alcuna distinzione tra volontario stabile e volontario occasionale, come viene fatto a proposito dell’obbligo di registrazione, limitato alla prima categoria di volontari il che significa che la prescrizione dell’incompatibilità, intende valorizzare la libera scelta del volontario, che esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria o da condizionamenti di alcun tipo e, al contempo assicurare la necessaria tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche dell’azione volontaria. La sussistenza di qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l’ETS preclude al lavoratore di svolgere attività di volontariato per il medesimo ETS.
Il Ministero del Lavoro ritiene che le normative che interessano i lavoratori degli Enti del Terzo Settore sono immediatamente applicabili in quanto non collegate all’istituzione e all’operatività del RUNTS o all’adozione di atti di normazione secondaria. In ossequio al principio di irretroattività della legge, le disposizioni troveranno comunque applicazione ai contratti posti in essere successivamente all’entrata in vigore del Codice. Questo con particolare riferimento al trattamento economico del nuovo rapporto di lavoro che andrà commisurato alla retribuzione più bassa già in essere presso l’ETS.
Il Ministero del Lavoro precisa che, nel periodo transitorio, la normativa inerente il divieto di corrispondere ai lavoratori subordinati o autonomi retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si applicherà alle ODV e alle APS iscritte nei rispettivi registri, per le quali non era finora prevista una disciplina ad hoc con riguardo alle presunzioni in tema di distribuzione indiretta di utili. Per le ONLUS, sempre nel periodo transitorio, continuerà a trovare applicazione la disciplina che fissa la misura differenziale alla soglia del venti per cento.
Il legislatore ritiene derogabile il tetto previsto del quaranta per cento del livello retributivo in presenza della necessità di acquisire specifiche professionalità ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale contemplate dalla norma. Tale deroga deve essere supportata da idonea documentazione giustificativa.
L’applicazione della deroga richiede quale presupposto necessario:
- da un lato che almeno una delle attività siano statutariamente contemplate nell’oggetto sociale dell’ETS, quale attività di interesse generale dell’ETS medesimo;
- dall’altro lato che il superamento del tetto sia da considerarsi legittimo allorquando le professionalità da contrattualizzare siano necessariamente funzionali all’esercizio di tali attività, sia direttamente che indirettamente attraverso prestazioni parimenti connotate dall’elevato profilo di professionalità necessarie, in presenza della particolare complessità del modello organizzativo dell’ente.
Tale rapporto di necessaria funzionalità dovrà essere evidenziato da adeguata documentazione, a partire dal curriculum del lavoratore e dalla relativa deliberazione assunta dal competente organo sociale.
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 28/02/2020, n. 2088