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CORONAVIRUS EFFETTI SULLE AZIENDE: MISURE DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE ASSENZE

Circolare del Ministero della Salute n. 3190 del 03.02.200

il D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020;

• il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (misure attuative);

il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 (ulteriori disposizioni attuative);

Regione Marche Ordinanza n. 1 del 25.02.2020.

Stante il rapido diffondersi del Coronavirus e delle conseguenze che da esso possono derivare, si rende necessaria, da parte delle aziende, una valutazione dell’adeguatezza delle misure di prevenzione ad oggi poste in essere, provvedendo tempestivamente alla relativa revisione, laddove non risultassero sufficienti a contenere l’esposizione al rischio di contagio da parte dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Tale valutazione deve essere effettuata tenendo conto della dislocazione territoriale dell’attività svolta, delle caratteristiche di quest’ultima, nonché delle modalità di lavoro adottate e con la collaborazione del medico competente.

In aggiunta a tali obblighi di prevenzione, le aziende potrebbero trovarsi a dover gestire assenze dal lavoro dei propri dipendenti a seguito di contagio da Coronavirus, o connesse all’adozione, da parte del Governo, delle misure straordinarie per contrastarne la diffusione (divieto di allontanamento delle aree “focolaio” e di accesso nelle stesse, sospensione delle attività lavorative, chiusura di uffici, ecc.)

Di seguito, dopo aver fatto il punto sui Comuni interessati dalle misure urgenti per il contenimento del contagio da Cononavirus disposte dal Governo, si illustrano le misure di prevenzione che la generalità dei datori di lavoro sono tenuti ad adottare sui luoghi di lavoro al fine di ridurre il rischio di diffusione del virus, nonché le regole di gestione delle assenze dal lavoro connesse allo stesso.

Il decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 contenente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 23.02.2020 dispone che:

• Nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona, per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio,

• le autorità competenti debbano adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.

COMUNI “FOCOLAIO” E MISURE UGENTI PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO

In attuazione di quanto disposto dal DL 6/2020, è stato pubblicato il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, le cui disposizioni sono entrate in vigore il 23 febbraio 2020 e sono efficaci per 14 giorni, salva diversa successiva disposizione.

I Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio sono i seguenti:

LOMBARDIA:  Bertonico, Casalpursterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Meleo, San Fiorano, Somaglia,

Terranova dei Passerini;

VENETO: Vò

Il DPCM del 23.02.2020 dispone, inoltre, che tutti gli individui che dal 1° febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato in tali Comuni, sono obbligati a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

I dipendenti delle aziende che si trovano nelle aree a rischio contagio da Coronavirus potranno ricorrere alla modalità di lavoro agile (o smart-working) in via automatica, cioè in assenza dell’accordo individuale sottoscritto tra le parti. Il suddetto accordo, che rientra, per legge, tra gli atti da comunicare, in via preventiva, obbligatoriamente al Centro per l’Impiego competente tramite piattaforma informatica, nei casi in esame, è sostituito, nell’ambito della procedura telematica, da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente ad una delle zone a rischio. Tale disposizione consente ai dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato di svolgere la propria attività lavorativa in modalità domiciliare, ovvero in modalità a distanza, e quindi all’esterno dei locali aziendali, per evitare il più possibile contatti prolungati e ravvicinati con persone che potrebbero essere infette.

Con il DPCM 25 febbraio 2020, da ultimo, la possibilità di ricorrere al lavoro agile in via automatica, è stata estesa in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, ad ogni rapporto di lavoro subordinato, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, nonché per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgono attività lavorativa fuori dai suddetti territori.

MISURE DI PREVENZIONE

Ogni azienda (non solo quelle operanti nelle zone in cui si sono verificati casi di contagio da Coronavirus in precedenza indicate) è tenuta ad adottare, misure concrete volte a garantire sui luoghi di lavoro, un livello di sicurezza adeguato a fronte del nuovo contesto caratterizzato dalla progressiva diffusione del virus.

Con la circolre 3/2020 il Ministero della Salute ha fornito chiarimenti sui comportamenti degli operatori che, per ragioni lavorative, vengono a contatto con il pubblico. Il Ministero suggerisce l’adozione delle stesse misure preventive utilizzate per le malattie trasmesse per via respiratoria e, in particolare:

• lavarsi frequentemente le mani;

• porre attenzione all’igiene delle superfici;

• evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;

• adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Oltre a questi chiarimenti, non sono state emanate però ulteriori disposizioni su misure di sicurezza da adottare sui luoghi di lavoro, in riferimento al rischio di contagio da coronavirus. In ogni caso è bene che le aziende, visti l’articolo 2087 del codice civile e il D.Lgs. n. 81/2008, che prevedono l’obbligo del datore di lavoro di tutelare la salute e la sicurezza di lavoratori in azienda, valutino possibili misure per fronteggiare questo momento, laddove non dovessero risultare adeguate ad uno scenario in costante evoluzione e caratterizzato da un progressivo aumento del rischio biologico. Si ritiene opportuno, a riguardo, che ciascuna azienda contatti il proprio medico competente laddove previsto, al fine di farsi assistere nella gestione di questa particolare situazione sanitaria.

Norme igieniche

Il datore di lavoro dovrà provvedere ad una accurata pulizia degli spazi e delle superfici con disinfettanti a base di cloro e alcol. E’ inoltre, consigliabile fornire a tutti i lavoratori informazioni sulle elementari norme igieniche cui attenersi al fine di fronteggiare al meglio il pericolo di contagio.

VEDI OPUSCOLO ALLEGATO.

Laddove possibile, le aziende possono mettere a disposizioni detergenti aggiuntivi per lavarsi le mani e pulire le scrivanie, salviette e, in caso di richiesta lasciare indossare le mascherine. Quest’ultima misura può essere adottata se non compromette l’attività lavorativa e in aggiunta all’eventuale equipaggiamento da indossare per la sicurezza sul lavoro.

A tale riguardo, risultano fondamentali:

• l’igiene delle mani;

• l’adozione di comportamenti di buona educazione igienica in caso di starnuti o colpi di tosse.

Per quanto riguarda l’igiene delle mani, è necessario lavarle di frequente, in particolare dopo avere usato i servizi igienici e prima dei pasti, con acqua e sapone o con soluzioni detergenti a base di alcol (concentrazione 60-90%).

In particolare, nel caso di lavaggio con

• acque e sapone deve essere usata acque calda e le mani insaponate devono essere strofinate per 15-20 secondi, usando poi asciugamani monouso o asciugatori ad aria calda;

• detergenti a base di alcol non va aggiunta acqua e le mani devono essere strofinate tra loro fino a che non ritornato asciutte.

In caso di tosse o starnuti è necessario procedere a:

• copertura della bocca e del naso con un fazzoletto di carta;

• smaltimento immediato del fazzoletto usato nella spazzatura.

Nell’ipotesi di mancanza di fazzoletto e di impossibilità di lavare immediatamente le mani è opportuno coprire la bocca con la manica o il gomito.

Per quanto concerne, invece, le mascherine, ad oggi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ne raccomanda l’uso solo a chi sospetta di aver contratto il Coronavirus e presenta sintomi quali tosse e strarnuti o a chi si prende cura di una persona con sospetta infezione da Coronavirus.

Pertanto, si ritiene he non sussista alcun obbligo, per il datore di lavoro, di fornire ai lavoratori tale dispositivo sanitario.

L’eventuale contagio

Nel caso un dipendente sospetti di aver contratto il coronavirus, il datore di lavoro dovrà informare tempestivamente il medico competente e l’incaricato aziendale RSPP: sarà poi il medico a informare l’autorità sanitaria locale.

Regole di organizzazione interna

Oltre ad assicurare la salubrità dei luoghi di lavoro e a fornire ai lavoratori puntuali indicazioni sulle norme igieniche cui attenersi per fronteggiare al meglio il pericolo di contagio, il datore di lavoro deve anche valutare gli aspetti organizzativi del lavoro, con particolare riguardo a tutti gli spostamenti dei dipendenti (vedi, ad esempio le trasferte) evitando quelli verso le zone a rischio e incentivando, laddove possibile, il ricorso a strumenti digitali (skype, web conference, ecc.) che consentono riunioni, incontri di lavoro, attività formative e addestrative “a distanza”.

Sul fronte dello svolgimento dell’attività lavorativa, il lavoro agile (o smart-working) rappresenta un valido strumento per fronteggiare il pericolo di contagio, come indicato sopra.

GESTIONE DELLE ASSENZE DAL LAVORO

In aggiunta agli obblighi di prevenzione, le aziende potrebbero trovarsi anche a dover gestire assenze dal lavoro dei propri dipendenti a seguito di contagio da Coronavirus o connesse all’adozione, da parte del Governo, delle misure straordinarie per contrastarne la diffusione (divieto di allontanamento dalle aree “focolaio” e di accesso nelle stesse, sospensione delle attività lavorative, chiusura uffici, ecc.). Si fornisce un orientamento per la gestione delle assenze in oggetto in funzione della specifica motivazione.

Gestione delle assenze dal lavoro da parte del dipendente a seguito di:

• impossibilità di lasciare l’abitazione;

• sospensione dell’attività aziendale;

• quarantena obbligatoria;

• quarantena volontaria;

• timore di contagio.

Assenza dal lavoro per impossibilità di lasciare l’abitazione

Nell’ipotesi in cui, a seguito di un’ordinanza dell’Autorità Pubblica, il lavoratore sia impossibilitato ad uscire di casa per recarsi al lavoro, si realizza la sopravvenuta impossibilità a svolgere la prestazione lavorativa per cause indipendenti dalla sua volontà. Il lavoratore ha, dunque, il diritto alla normale retribuzione per le giornate di assenza dettata da un provvedimento d’ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute delle persone.

In tale ipotesi, si è di fronte ad un evento di forza maggiore, improvviso ed imprevisto, non imputabile al datore di lavoro, che può rientrare tra le casistiche per il ricorso alla CIGO o al Fondo di Solidarietà. Peraltro, il Ministero sta valutando ulteriori forme di tutela per aziende e lavoratori, compresa l’estensione della cassa integrazione in deroga per le aziende escluse dal campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria e del Fondo di Solidarietà.

Assenze dal lavoro per sospensione dell’attività aziendale

Nell’ipotesi in cui, a seguito di un’ordinanza dell’Autorità Pubblica, sia disposto il divieto allo svolgimento della normale attività produttiva da parte dell’azienda, si rileva l’assoluta indipendenza della impossibilità della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, il quale, pertanto, durante il periodo di assenza dal lavoro, gode del diritto alla normale retribuzione.

Anche in tale ipotesi, si è di fronte ad un evento di forza maggiore, improvviso e imprevisto, non imputabile al datore di lavoro, che può rientrare tra le casistiche per il ricorso alla CIGO o al Fondo di solidarietà.

Assenza dal lavoro per quarantena obbligatoria

Nell’ipotesi in cui il lavoratore si assenti dal lavoro in quanto posto in osservazione a seguito della manifestazione di sintomi riconducibili al virus, lo stesso deve considerarsi in malattia. Conseguentemente, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni di legge e contrattuali vigenti in materia.

Assenza dal lavoro per quarantena volontaria

Nell’ipotesi di assenza per quarantena volontaria da parte del lavoratore che ha sostato in uno dei Comuni “focolaio” individuati dal DPCM 23 febbraio 2020, ovvero ha avuto contatti con soggetti contagiati dal virus e si trova in attesa di responso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, si ritiene che lo stesso debba, in via provvisoria essere considerato in permesso o in ferie. Qualora il responso sia positivo e, dunque, la quarantena volontaria si trasformi in quarantena obbligatoria, l’assenza sarà considerata fin dall’inizio come malattia.

Assenza dal lavoro per timore di contagio

Da ultimo, nell’ipotesi in cui l’assenza del lavoratore sia dettata esclusivamente dal semplice “timore” di essere contagiato (senza che vi sia alcuno dei presupposti precedentemente esaminati), si ritiene che la stessa possa considerarsi ingiustificata e possa, eventualmente, dar luogo all’avvio di un procedimento disciplinare.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Associato Marchetti

https://www.studiomarchetti.net/public/pdf/coronavirus-10-comportamenti-da-seguire.pdf

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