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Archivio newsCoronavirus: smart working senza accordo scritto in tutto il territorio nazionale
Le modalità semplificate per l'attivazione dello smart working possono essere applicate dai datori di lavoro (imprese e professionisti) a ogni rapporto di lavoro subordinato, sull'intero territorio nazionale e per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19, ossia per sei mesi. Lo prevede il DPCM del 1° marzo 2020, in vigore da oggi 2 marzo, che regola in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure da attuare per far fronte all'emergenza epidemiologica da coronavirus, disponendo la cessazione della vigenza delle misure precedentemente adottate.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2020 il DPCM di pari data recante ulteriori disposizioni urgenti attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus (COVID-19). Il provvedimento contiene, tra le altre misure emergenziali, nuove disposizioni in merito allo smart working.
Il decreto che, entra in vigore dal 2 marzo 2020, regola in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure da attuare per far fronte all'emergenza epidemiologica da coronavirus, disponendo la cessazione dell'efficacia delle misure precedentemente adottate.
In concreto, si prevedono:
- Articolo1: misure urgenti di contenimento del contagio nei Comuni della cosiddetta zona rossa, ossia:
· nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini;
· nella Regione Veneto: Vo'.
- Articolo 2: misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni Emilia-Romagna; Lombardia; Veneto e nelle province di Pesaro e Urbino, Savona, Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona.
- Articoli 3 e 4: misure sull'intero territorio nazionale, tra cui anche l'estensione delle modalità di lavoro agile semplificate a tutto il territorio nazionale.
Si prevede inoltre che dal 2 marzo (data di entrata in vigore del DPCM in esame) cessino di avere efficacia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 e che cessi altresì di produrre effetto ogni ulteriore misura, anche di carattere contingibile e urgente, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
L'art. 4 citato del DPCM del 1° marzo torna quindi sulle modalità semplificate di lavoro agile ampliando l'ambito applicativo della precedente disciplina emergenziale a tutto il territorio nazionale e per sei mesi.
Ma andiamo con ordine e analizziamo le novità nel dettaglio.
Sullo smart working Il Governo era inizialmente intervenuto con il DPCM del 23 febbraio 2020, per rendere più immediato il ricorso all’istituto nelle aree considerate a maggiore rischio per l'emergenza coronavirus, ossia i Comuni della zona rossa. In tali aree, per favorire il normale svolgimento dell'attività lavorativa, il Governo aveva consentito, in via straordinaria, l'attivazione dello smart working anche in assenza dell'accordo individuale.
Il Ministero del lavoro, con successiva nota del 24 febbraio 2020, aveva chiarito che (ma, con espresso riferimento al DPCM citato) nella procedura telematica l'accordo individuale dovesse essere sostituito da un'autocertificazione che il lavoro agile si riferisse ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio e che nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo", dovesse essere inserita la data di inizio dello smart working.
Successivamente, con il DPCM del 25 febbraio 2020 si era prevista l'estensione del ricorso al lavoro agile semplificato (ossia anche in assenza di accordi individuali) a ogni rapporto di lavoro subordinato fino al 15 marzo 2020 per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori (art. 2). Il Ministero del lavoro, con successiva nota del 26 febbraio 2020, dimenticato qualsiasi richiamo all'autocertificazione precedentemente richiesta, si limitava a chiarire che gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile nei confronti dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dovessero essere assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.
Con il DPCM del 1° marzo si prevede che la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 possa essere applicata, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti
- per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, ossia per la durata di 6 mesi
- dai datori di lavoro (imprese e professionisti)
- a ogni rapporto di lavoro subordinato
- sull'intero territorio nazionale.
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Tale disciplina, come in precedenza evidenziato, sostituisce le disposizioni di cui ai DPCM 23 febbraio 2020 e 25 febbraio 2020, che cessano di avere efficacia dal 2 marzo.
Alla luce di quanto illustrato, dal 2 marzo 2020 e per la durata di 6 mesi i datori di lavoro potranno attivare sull'intero territorio nazionale lo smart working anche in assenza degli accordi individuali assolvendo, in via telematica, agli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza.
Pertanto, con la procedura semplificata, imprese e professionisti potranno disporre lo svolgimento del lavoro agile anche senza sottoscrivere un accordo scritto con il dipendente.
Resta fermo per datore di lavoro e lavoratore l'obbligo di rispettare la disciplina dello smart working di cui alla legge 81/2017 con riguardo per esempio all'orario di lavoro, all'esercizio del potere organizzativo e di controllo del datore di lavoro, al diritto alla disconnessione, ecc. per le quali, anche in assenza di accordo scritto, è consigliabile una apposita comunicazione al lavoratore.
DPCM 01/03/2020 (G.U. 01/03/2020, n. 52)