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Archivio newsCrisi d’impresa: proroga dell’allerta a sostegno delle “nano imprese”
Estesa la proroga al 15 febbraio 2021 degli obblighi di segnalazione di tutte le “nano imprese” e non solo di quelle collocate nelle zone più colpite dal Coronavirus. È quanto previsto dal D.L. n. 9/2020. L’intervento del Governo prevede così una gradualità nell’avvio del sistema delle segnalazioni, da parte degli organi di controllo interno e dei revisori contabili, all’organismo di composizione della crisi, esonerando dall’assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, tutte le micro e piccole imprese che, anche a fronte dei danni economici derivanti dall’emergenza sanitaria, possano avere difficoltà a dotarsi degli strumenti necessari per rilevare i sintomi della crisi e per mettere in atto le azioni indispensabili per arginarla.
Tra le varie misure di aiuto, previste dal D.L. 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus, vi sono quelle in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria, tra cui le imprese per le quali è prevista la proroga dell’entrata in vigore del sistema dell’allerta.
Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa al decreto legge la norma in commento contiene una previsione di regime transitorio differendo al 15 febbraio 2021 l’operatività dell’obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, previsti, rispettivamente, dall’articolo 14, comma 2, secondo periodo e terzo periodo (introdotto dal decreto correttivo) e dall’articolo 15 del D.Lgs n. 14/2019.
Si tratta della segnalazione che ha per destinatari l’OCRI ed i medesimi organi di controllo societario non solo delle imprese collocate nelle zone più colpite dal virus, ma anche di tutte le micro, piccole e medie imprese (complessivamente definite PMI) come individuate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 aprile 2005, ovverosia le imprese che hanno:
1) un totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 43 milioni di euro;
2) un fatturato annuo: 50 milioni di euro;
3) 250 dipendenti.
Detta previsione si fa carico della preoccupazione segnalata da più parti di consentire una gestione efficiente delle procedure di allerta da parte degli OCRI. A questo fine si prevede una gradualità nell’avvio del sistema delle segnalazioni all’organismo, esonerando dall’assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, tutte le PMI che, anche a fronte dei danni economici derivanti dall’emergenza sanitaria, possano avere difficoltà ad implementare la norma.
Si ricorda che il decreto correttivo al Codice della crisi, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2020 e attualmente all’esame delle commissioni parlamentari, all’art. 41 disponeva che:
“l’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, secondo e terzo periodo e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità”.
Il decreto legge in esame amplia quindi la proroga al 15 febbraio 2021 degli obblighi di segnalazione da parte degli organi di controllo interno alle società (ove nominati) o da parte dei creditori pubblici qualificati, estendendo tale rinvio ad una platea di società più ampia, ovvero a tutte quelle società che, dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi e dell’insolvenza, non hanno superato negli ultimi due esercizi nessuno dei limiti dimensionali sopra citati.
Il decreto legge esonera le PMI dall’assoggettamento a tale obbligo di segnalazione per i primi sei mesi dall’entrata in vigore del Codice della crisi (15 agosto 2020/15 febbraio 2021), indipendentemente dall’obbligo di dotarsi dell’organo di controllo ai sensi del nuovo art. 2477 c.c.
In concreto la proroga di sei mesi è riferita agli enti pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate ed Agenzia della riscossione) ed agli organi di controllo interno (se presenti) che potrebbero attivare la procedura di allerta nei confronti delle cosiddette “piccole e medie imprese”.
Per quanto riguarda la responsabilità dell’organo di controllo, nella relazione accompagnatoria al decreto correttivo veniva specificato che il differimento dell’obbligo ex art. 14, comma 2, comportava anche il differimento dell’operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma successivo, la quale, oltre all’avviso all’organo amministrativo, presupponeva anche la tempestiva segnalazione all’OCRI. Si ipotizza che tale differimento venga esteso a tutte le società oggetto della proroga.
Pertanto, l'allerta viene rinviata, ferma restando la responsabilità degli organi di controllo, per i quali viene rinviato esclusivamente l’onere ad eseguire le segnalazioni all’OCRI per i sei mesi successivi al 15 agosto 2020 (15 febbraio 2021), data di entrata in vigore del Codice della crisi.
Tale rinvio concederà alle piccole imprese, che rappresentano la stragrande maggioranza delle aziende italiane, un maggior termine per effettuare gli opportuni interventi per dotare l’impresa degli strumenti necessari a rilevare i sintomi della crisi e, laddove la crisi sia già presente, per mettere in atto in questo maggiore arco temporale le azioni indispensabili per arginarla.