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Archivio newsCU, 730 e assistenza fiscale: slittano le scadenze nel 2020
Nuovo calendario per l’assistenza fiscale 2020 per effetto del coronavirus. E’ una delle disposizioni applicabili sull’intero territorio nazionale, contenute nel decreto legge n. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo. Prorogato al 31 marzo il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU (le certificazioni uniche). Previste inoltre modifiche al calendario per la trasmissione del modello 730 precompilato, con l’aggiunta della nuova finestra del 30 settembre. Restano invece ferme le altre scadenze. In caso di trasmissione a settembre del prospetto di liquidazione, slitteranno conseguentemente i conguagli a debito o a credito.
L’entrata in vigore del nuovo calendario dell’assistenza fiscale è anticipata dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020. In tal senso l’articolo 1 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19”, che sostituisce all’articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole “1° gennaio 2021” con le parole “1° gennaio 2020”.
Per il solo anno 2020, però, i nuovi termini del 16 marzo di cui all’articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo di detto anno, in considerazione delle difficoltà che i datori di lavoro possono incontrare a seguito delle limitazioni imposte dalle misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia da coronavirus.
I commi sopracitati si riferiscono alla consegna della certificazione unica (CU) ai soggetti sostituiti (comma 6-quater, già prevista al 31 marzo) e alla trasmissione telematica, delle certificazioni stesse, all’Agenzia delle Entrate che avrebbero dovuto essere trasmesse il 9 marzo (il 7 marzo quest’anno cade di domenica).
A regime, dal prossimo anno, entrambi questi adempimenti dovranno essere assolti entro il 16 marzo. Rimane ferma la possibilità di trasmettere in via telematica le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta entro il 31 ottobre (salvo modifiche).
Già dal 2020 sono, invece, a regime le nuove scadenze stabilite dall’articolo 16-bis del decreto fiscale 124/2019. Pertanto, i titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilato potranno adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione mod.730:
a) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;
b) entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo».
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, debbono concludere le attività di loro competenza entro:
a) il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
b) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 20 giugno;
c) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
d) il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
e) il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
Conseguentemente, i sostituti di imposta tratterranno le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni. Analogamente, il rimborso delle somme a credito sarà effettuato con la prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
Gli enti previdenziali provvederanno ai conguagli a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione.
Art. 1 (Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020), DL n. 9/2020 1. All'articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020». 2. Per l'anno 2020, il termine del 16 marzo di cui all'articolo 16, comma 4-bis, lettera b), quarto periodo, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, è prorogato al 31 marzo. 3. Per l'anno 2020, i termini del 16 marzo di cui all'articolo 4, commi 6-quater e 6-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono prorogati al 31 marzo. 4. Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è prorogato al 5 maggio. 5. Per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo. 6. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6-sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applicano a decorrere dal 2021. |
Art. 4, DPR 322/1998 (6-quater e 6 quinquies) 6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati ((entro il 16 marzo)) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puo' essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, ((entro il 16 marzo)) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonchè quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1. |