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Archivio newsDecreto Coronavirus: le prime misure per famiglie, imprese e lavoratori
Il decreto legge voluto dal Governo per il sostengo sostegno di famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tra i principali interventi la sospensione di adempimenti e versamenti fiscali, dei mutui agevolati e delle bollette, il sostegno dell’intero settore turistico-alberghiero prevedendo il rimborso delle spese sostenute e della sopravvenuta impossibilità della prestazione legata all’emergenza sanitaria, l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia, nonché la proroga delle misure di allerta. In materia di lavoro vengono previste misure in materia di cassa integrazione e sostegno del reddito dei lavoratori.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il D.L. n. 9/2020 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).
Le disposizioni sono state introdotte non solo per contrastare la diffusione del virus ma anche per il contenimento degli effetti negativi sul tessuto socio-economico nazionale.
Alcune norme sono state stabilite in favore esclusivo delle zone rosse identificate nell’allegato n. 1 al DPCM del 23 febbraio 2020 (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’). In particolare, è stata disposta la sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a:
- cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione;
- avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi;
- atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali;
- “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio”.
Questi versamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini è prevista anche per:
- i versamenti e gli adempimenti tributari effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale;
- il pagamento di fatture e avvisi di pagamento relativi alle prestazioni di energia elettrica, dell’acqua e del gas;
- il pagamento delle rate dei mutui agevolati, concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, con scadenza non successiva al 31 dicembre.
Il decreto legge prevede la proroga dei termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata al fine di consentire ai professionisti e gli operatori economici, ovunque ubicati sul territorio nazionale, di avere più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.
Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 30 aprile 2020:
- i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (1° giugno in quanto il 31 cade di domenica).
Il decreto prevede tra le cause di sopravvenuta impossibilità della prestazione e quindi oggetto di rimborso, quelle prestazioni dovute in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre stipulati:
- dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;
- dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
- dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate, con riguardo ai contratti di trasporto da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;
- dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti.
I soggetti interessati al rimborso dovranno comunicare al vettore il ricorrere di una delle situazioni previste allegando il titolo di viaggio e la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati.
In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro, per i datori di lavoro che abbiano la sede nella zona rossa o che abbiano unità produttive al di fuori dei Comuni interessati, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, il decreto prevede:
- l’introduzione di procedure semplificate per presentare istanza di CIGO o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa,
- la possibilità di presentare domanda di cassa integrazione ordinaria o la cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
- riconoscimento di un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa iscritti all'AGO, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata, che svolgono la loro attività lavorativa nei comuni della cd. zona rossa, o siano ivi residenti o domiciliati prima dell’entrata in vigore del presente decreto legge.
Il decreto prevede l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI).
La garanzia sarà concessa a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2.500.000 euro, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, in favore delle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni siti nella cd. zona rossa.
La garanzia prevede una percentuale massima di copertura:
- nella misura dell'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, per gli interventi di garanzia diretta;
- nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, per gli interventi di riassicurazione, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento.
Il Fondo di garanzia potrà essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse a disposizione, anche alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle site nella zona rossa, in considerazione del danno eccezionale subìto in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell’appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.
Il decreto legge prevede inoltre la proroga al 15 febbraio 2021 per l’operatività dell’obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati. Nello specifico, si tratta di un posticipo di sei mesi rispetto alla data originaria di entrata in vigore fissata al 15 agosto 2020.
D.L. 2/03/2020, n. 9 (G.U. 02/03/2020, n. 53)