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Coronavirus, viaggi e vacanze cancellati: rimborso o voucher?

Al via le misure del Governo per arginare le ricadute dell’emergenza Coronavirus sul turismo. In merito ai contratti di viaggio, per i destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione, o nel caso di soggiorni nelle aree interessate dal contagio, il D.L. n. 9/2020 prevede il rimborso del prezzo versato, oppure l’emissione di un voucher di importo pari alla somma rimborsabile. Con riferimento ai pacchetti turistici è consentito, invece, il diritto di recesso. L’organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, il rimborso integrale o l’emissione di un voucher.

Viaggi e pacchetti turistici al bivio del rimborso o del voucher. I limiti alla mobilità delle persone, imposti ex lege, quali misure per evitare il diffondersi del Coronavirus, provocano immediate ricadute sui contratti di viaggio, sui pacchetti turistici e sulle gite scolastiche.

La regolamentazione di questi effetti è l’obiettivo dell’articolo 28 del D.L. n. 9/2020 recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Come sintetizzato dalla relazione tecnica di accompagnamento, il decreto legge prevede il rimborso per il corrispettivo versato per viaggio o pacchetti turistici oppure l’emissione di un voucher di pari importo.

Vediamo i dettagli del provvedimento.

La disciplina è dichiarata di “applicazione necessaria”: a tale scopo vengono richiamate alcune fonti, e cioè l'articolo 17 della l. n. 218/1995 (norme di diritto internazionale privato) e l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2008/2008 (regolamento sulle obbligazioni contrattuali).

Il senso della dichiarazione è affermare la prevalenza del diritto interno rispetto a disposizioni di diritto internazionale. Ciò è coerente peraltro con le disposizioni europee a proposito dei casi in cui ricorrono situazioni di emergenza.

Scatta, dunque, la prevalenza della legge italiana, in quanto il rispetto della stessa deve essere ritenuto per l’Italia “cruciale per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto” (citato articolo 9 del Reg. 2008/593).

Il decreto legge si occupa, innanzi tutto, di contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre (commi da 1 a 4).

In materia, la disciplina d’urgenza dichiara ex lege la sopravvenuta impossibilità della prestazione, e ciò ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile: questo comporta la risoluzione del contratto.

Secondo la relazione al decreto legge, il rimedio della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta meglio risponde all'esigenza di salvaguardare l'interesse del creditore, a fronte di circostanze che ne comportino il venire meno in ragione della sopravvenuta impossibilità di utilizzazione della prestazione non imputabile al creditore stesso, benché astrattamente eseguibile, determinando l'estinzione del rapporto obbligatorio alla luce di sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del rapporto.

Le norme in questione stabiliscono ambito soggettivo e oggettivo della disciplina, procedimento e natura del rimborso.

Quanto all’ambito soggettivo, possono beneficiare della norma:

1) coloro i quali sono destinatari di provvedimenti limitativi della libera circolazione (quarantena, permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ricovero, divieto di allontanamento);

2) coloro che hanno programmato viaggi, soggiorni, partecipazioni a concorsi o eventi nelle aree interessate dal contagio;

3) titolari di biglietto che non possano partire o raggiungere il luogo di destinazione in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

Quanto all’ambito oggettivo il decreto prevede due possibilità:

a) il rimborso del prezzo versato per il titolo di viaggio acquistato da utilizzare nel periodo di vigenza della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 oppure nel periodo di vigenza del provvedimento limitativo della libera circolazione;

2) emissione di un voucher di importo pari alla somma rimborsabile e da utilizzare entro un anno dal rilascio.

Quanto al procedimento di rimborso, il decreto prevede che l’interessato invii una richiesta entro trenta giorni decorrenti rispettivamente (in relazione alle diverse circostanze) dalla:

1) cessazione dei provvedimenti limitativo della possibilità di circolare;

2) dal provvedimento di annullamento di concorsi, manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso;

3) dalla data prevista per la partenza verso destinazioni non più raggiungibili.

Alla richiesta l’interessato deve allegare il titolo di viaggio di cui si chiede il rimborso e, nell'ipotesi di mancata partecipazione a concorsi, manifestazioni o eventi, anche la documentazione attestante l'iscrizione al concorso ovvero la partecipazione a manifestazioni o eventi.

La medesima disciplina sia applica anche nel caso di acquisto del titolo di viaggio per il tramite di un'agenzia di viaggio.

Il decreto si occupa, poi, di “pacchetti turistici” e, a tale proposito, prescrive che le persone, ristrette nella possibilità di circolare, possono profittare dell’articolo 41 del D.Lgs. n. 79/2011 (Codice del turismo).

L’articolo 41 prevede il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico, senza pagamento di spese di recesso e con diritto ai rimborsi.

Il decreto in esame stabilisce, dunque, la possibilità di recedere dai pacchetti da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva oppure di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio (sono individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 6/2020).

Il decreto aggiunge che l'organizzatore:

a) può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;

b) può procedere al rimborso integrale, senza spese e senza ulteriori indennizzi;

c) può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

La scelta non potrà che essere rimessa al cliente.

Sempre in materia di pacchetti, poiché dal recesso deriva la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi, il decreto in esame aggiunge che il vettore (ad esempio la compagnia aerea) proceda al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio in favore dell'organizzatore del pacchetto oppure all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Il decreto legge si occupa, infine, dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione.

La disciplina d’urgenza prescrive che, applicandosi il citato articolo 41 del codice del turismo, oltre al rimborso del prezzo versato, il rimborso può essere effettuato mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

La relazione tecnica al decreto legge sottolinea che la norma consente di avere il pieno rimborso delle somme già corrisposte, a titolo di caparra o di anticipo alle agenzie di viaggio e che, conseguentemente le scuole potranno a loro volta rimborsare le famiglie, senza dover sostenere l’onere coi loro bilanci.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/05/coronavirus-viaggi-vacanze-cancellati-rimborso-voucher

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