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RC auto familiare: i chiarimenti del MISE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti, in Commissione Finanze, in merito alle difficoltà interpretative da parte dei consumatori, a seguito dell'adozione delle modifiche normative all'articolo 134 del Codice delle assicurazioni private, in merito alla nuova RC auto familiare, che consente di poter avere la classe di merito più favorevole tra quelle della famiglia, così come risulta dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, anche in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati in precedenza con riferimento a veicoli anche di diversa tipologia.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha risposto in Commissione Finanze (VI) in riferimento ai dubbi sull’applicazione della normativa sulla cosiddetta «RCA familiare» da parte delle compagnie assicuratrici.

Numerosi cittadini hanno infatti riscontrato difficoltà interpretative a seguito dell'adozione delle modifiche normative all'articolo 134 del Codice delle assicurazioni private che consente di poter avere la classe di merito più favorevole tra quelle della famiglia, così come risulta dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, anche in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati in precedenza con riferimento a veicoli anche di diversa tipologia.

Il Codice delle assicurazioni è stato recentemente modificato, estendendo i benefici già concessi agli assicurati virtuosi in attuazione del cosiddetto bonus familiare. In particolare, oggi, il vantaggio della miglior classe di merito è così riconosciuto:

“l'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto”.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 16 febbraio 2020.

Con il regolamento n.95 del 14 febbraio 2020, l'Istituto di vigilanza ha apportato le dovute modifiche tecniche ai procedimenti operativi di gestione delle classi di merito, volti a garantire un passaggio corretto al nuovo sistema di assegnazione delle classi di maggior favore.

L'IVASS, ha recentemente confermato la piena applicabilità delle disposizioni in caso di rinnovo, sia con la medesima compagnia, sia con una diversa impresa di assicurazioni.

Dall’analisi della normativa emerge dunque che l’applicabilità della stessa sembrerebbe guardare al solo assicurato che stipula (ovvero, che rinnova la propria copertura) e non anche alla identità della controparte assicurativa è ciò è confermato dal fatto che il sistema RC auto non prevede il tacito rinnovo dei contratti, che sono sempre inquadrabili, nella sostanza, sempre come polizze nuove.

Un ulteriore quesito giunto al Ministero riguarda l’eventuale obbligo di acquisto di un nuovo veicolo per godere dei vantaggi in parola.

Il Ministero ritiene di non poter condividere l'interpretazione secondo cui sarebbe necessario un nuovo acquisto di veicolo ai fini dell'applicazione della norma, il cui impatto rischierebbe di vanificare nella gran parte delle fattispecie concrete l'obiettivo del Governo, teso invece ad assegnare un premio di polizza calmierato in tutti i casi di rinnovo di polizze anche su veicoli già in possesso dei cittadini assicurati.

Sempre nell'ottica di garantire la massima tutela del consumatore, il Ministero interpreta favorevolmente l'applicazione della disposizione nella parte in cui chiede l'assenza di sinistri negli ultimi cinque anni «sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio». In questo caso, è evidente che la disposizione di vantaggio vada applicata anche in favore dei neo-assicurati che non dispongono, all'atto della stipula, di un pregresso attestato di rischio.

Nel caso in cui l'interessato dispone di un attestato di rischio, riferito quindi al veicolo di diversa tipologia a cui si intende attribuire la miglior classe disponibile nel nucleo familiare, di una durata inferiore a 5 anni, l'impresa assicurativa dovrà verificare l'assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria nei limiti degli anni di attestato di rischio disponibili ed attribuire al veicolo interessato la migliore classe disponibile nel nucleo familiare nell'ipotesi di assenza dei suddetti sinistri.

Vista le continue le richieste di chiarimenti da parte dei consumatori al Contact Center Consumatori, il Ministero ha incontrato rappresentanti dell'ANIA e del gruppo Unipol per acquisire informazioni sulle modalità applicative della nuova disposizione ed è stato rilevato quanto segue:

- la maggioranza degli operatori (imprese e distributori) sta dando istruzioni alla rete distributiva per applicare il nuovo beneficio in modo ampio, consentendone la fruizione sia nei casi di nuovo contratto, sia nei casi di rinnovo con la medesima compagnia;

- le imprese tendono a estendere il beneficio ai casi di «rinnovo con altra compagnia»;

- l'applicazione del beneficio nei casi di rinnovo non sarebbe riconosciuta a chi non sia in grado di esibire un attestato di rischio relativo al veicolo per il quale si intende fruire del beneficio che rechi evidenza dell'assenza di sinistri per ciascuno dei 5 anni.

Il Ministero dello sviluppo economico al termine dell’interrogazione parlamentare, ha garantito, nei limiti delle proprie competenze, di fornire un'interpretazione della nuova normativa quanto più favorevole ai consumatori/assicurati, anche valutando possibili e futuri interventi normativi.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/assicurazioni/quotidiano/2020/03/06/rca-familiare-chiarimenti-mise

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