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Archivio newsContributi volontari: importi rivalutati per il 2020
Con la circolare n. 33 del 2020, l’INPS comunica gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2020 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Il documento di prassi fa riferimento, in particolare, ai lavoratori dipendenti e parasubordinati non agricoli, ai lavoratori iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD, al Fondo Volo o Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., ad artigiani e commercia.
L’INPS, con la circolare n. 33 del 6 marzo 2020, ha definito per il 2020 le aliquote di contribuzione da prendere a riferimento per determinare l’importo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori non agricoli, autonomi e iscritti alla gestione separata. I valori sono stati aggiornati sulla base della variazione percentuale nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il periodo gennaio 2018 - dicembre 2018 ed il periodo gennaio 2019 - dicembre 2019, che l’ISTAT ha stimato nella misura dello 0,5%.
La retribuzione minima settimanale è pari a euro 206,23. La prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a euro 47.379,00 e il massimale è pari a euro 103.055,00. L’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
Gli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD (Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI) e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano a versare la stessa aliquota vigente per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.
Per i prosecutori volontari nel Fondo Volo restano invariate le aliquote contributive previgenti, che vanno dal 38% al 40,82% a seconda dell’anzianità.
Il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria nelle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali si determina applicando le aliquote stabilite per il versamento dei contributi obbligatori al reddito medio. La classe di reddito da attribuire a ciascun lavoratore è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore al valore medio mensile dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
L’importo dei contributi volontari degli artigiani e degli esercenti attività commerciali per il corrente anno dovrà essere calcolato con le seguenti aliquote:
- Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni: 24% se artigiani, 24,09 se commercianti;
- Collaboratori di età non superiore ai 21 anni: 21,90% se artigiani, 21,99 se commercianti.
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato applicando all'importo medio dei compensi percepiti nell'anno di contribuzione precedente alla data della domanda, l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2020, al 25% per i professionisti ed al 33% per i collaboratori e figure assimilate.
Poiché nel 2020 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in euro 15.953,00, per il medesimo anno l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari della Gestione separata non potrà essere inferiore a euro 3.988,32 su base annua e euro 332,36 su base mensile per quanto concerne i professionisti e a euro 5.264,52 su base annua e euro 438,71 su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
INPS, circolare 06/03/2020, n. 33