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Coronavirus: come gestire aziende e studi professionali

I Consulenti del Lavoro, con la circolare del 6 marzo 2020, analizzano i provvedimenti contenuti nel decreto in vigore da oggi e gli strumenti previsti per la gestione del rapporto di lavoro, con illustrazione di procedure e formulari che consentano di affrontare l’emergenza sanitaria in corso. Al fine di contenere la mobilità delle persone, riducendo così la possibilità di contagio, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando il ricorso al lavoro agile.

Arrivano dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro la sintesi e l’analisi dei provvedimenti del Decreto del Presidente del Consiglio del 9 marzo 2020.

Il c.d. decretoIo resto a casa” viene esteso all’intero territorio nazionale. Precauzioni e comportamenti identici a prescindere dall’area geografica oltre al divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Per quanto riguarda la limitazione agli spostamenti, il Presidente del Consiglio ha chiarito che sarà possibile circolare all’interno del proprio comune per recarsi non solo al lavoro, ma anche per fare la spesa, visitare esercizi commerciali o ristorativi che osservino la distanza interpersonale di un metro, per praticare sport in spazi aperti.

Per ciò che concerne le motivazioni che giustificano gli spostamenti delle persone fisiche per comprovate esigenze lavorative, si chiarisce che:

- le limitazioni introdotte non vietano gli spostamenti nello specifico di transfrontalieri ed autotrasportatori salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus.

Il trasporto delle merci è considerata è considerato come un’esigenza lavorativa;

- è consentito l’esercizio delle attività commerciali a condizione che il gestore garantisca un accesso con modalità idonee a evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro.

Si conferma così la non eccezionalità dello svolgimento di una prestazione lavorativa che richiede la necessità di recarsi sul posto di lavoro, quando non sono applicabili le alternative previste di ferie e permessi e di lavoro agile. Le comprovate esigenze lavorative non devono necessariamente rivestire il carattere dell’eccezionalità, urgenza o indifferibilità, potendole intendere riferite alle ordinarie esigenze richieste dalle modalità attraverso le quali si è tenuti a rendere la prestazione lavorative.

Il Ministero ha diffuso un modello di autodichiarazione utile che dovrà essere resa durante la verifica della legittimità dello spostamento.

La violazione delle disposizioni è punita con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.

All’interno della giustificabilità data dalle predette esigenze sono riconducibili le prestazioni lavorative di qualsiasi qualificazione, sia essa subordinata, autonoma, autonomo-professionale.

Al fine di contenere la mobilità delle persone, riducendo così la possibilità di contagio, si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando il ricorso al lavoro agile.

Per potere legittimamente avviare la prestazione di lavoro agile in modalità emergenziale sarà necessario:

- fornire in modalità telematica, e-mail o Pec, al dipendente e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l’informativa resa disponibile sul portale web dell’Inail;

- depositare la comunicazione obbligatoria e semplificata, con la possibilità di invio di un file massivo excel (formato xls), con i dati obbligatori richiesti dalla procedura di comunicazione, attraverso il portale ministeriale. La scadenza per la comunicazione andrà rispettata entro 5 giorni dall’avvio della prestazione, intesa quale trasformazione del rapporto di lavoro subordinato.

Vige la sanzione compresa fra 100 e 500 euro per ciascun lavoratore.

Si segnala che il governo ha promosso un’iniziativa secondo la quale numerosi provider di telefonia, servizi informatici e formazione IT mettono a disposizione connessioni internet, webinar e piattaforme di call conference, in modo gratuito, per agevolare la promozione del lavoro agile e della formazione in remoto.

Inoltre, il soggetto ospitante può autorizzare il tirocinante a svolgere la propria attività in smart working, fornendo le attrezzature necessarie e il supporto telefonico/mail e assicurando il costante rapporto di tutoraggio a distanza. In tal caso, la nuova modalità di lavoro deve essere definita fra le parti e sottoscritta come addendum al piano formativo e alla convenzione di tirocinio.

Il portale telematico consentirà l’accesso con SPID o credenziali Cliclavoro.gov.it.

Una volta aggiornata l’anagrafica aziendale, selezionando l’opzione ‘Compila’, il portale proporrà il caricamento del file xls compilato. Portata a termine, la procedura di deposito non produce alcuna ricevuta.

Appare fortemente opportuno, inoltre, fornire una informativa pratica da inviare ai lavoratori coinvolti.

A prescindere dal ricorso alle misure ordinarie, straordinarie e derogatorie degli ammortizzatori sociali come Cassa integrazione, FIS e Cassa in deroga, il datore di lavoro potrà legittimamente affiancare al lavoro agile il collocamento unilaterale in ferie, con specifica comunicazione scritta, per i lavoratori che dispongono di un accantonamento feriale di notevole entità.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/11/coronavirus-gestire-aziende-studi-professionali

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