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Archivio newsColf e badanti. Contributi previdenziali e busta paga: a cosa prestare attenzione
Scade il prossimo 10 aprile (con la sola eccezione prevista per la “zona rossa”) il termine per il versamento dei contributi previdenziali per colf, badanti e baby sitter. Il pagamento avviene mediante avviso di pagamento pagoPA, in sostituzione del bollettino Mav. Sono stati aggiornati i minimi retributivi, è stato poi rideterminato l’importo dell’indennità di funzione per i lavoratori conviventi e confermato il valore dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio. Rispetto al 2019 il carico contributivo è rimasto pressochè inalterato, pertanto il c.d. netto in busta non subirà grandi variazioni in peius.
I datori di lavoro che intendono procedere all’assunzione di personale addetto al soddisfacimento delle esigenze familiari ovvero di comunità (colf, badanti, baby- sitter) devono fare i conti con l’aggiornamento dei minimi tabellari in vigore dal 1° gennaio 2020 del CCNL del lavoro domestico e con la rideterminazione del minimale contributivo ad opera dell’INPS con circolare n.17/2020 in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
Il termine ordinario per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al rapporto di lavoro subordinato con il personale domestico del primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo) scade il 10 aprile 2020. Tuttavia, anche i datori di lavoro domestico, per via dell’emergenza sanitaria da coronavirus, potranno usufruire della sospensione temporanea dei termini di pagamento.
Quali sono i costi legati ad una eventuale assunzione? Quali i vantaggi a livello economico in busta paga in favore del personale domestico per effetto di questo aggiornamento?
La Commissione composta da Fidaldo, Domina con Federcolf, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, e Uiltucs ha rideterminato (verbale di accordo del 31 gennaio 2020) i minimi tabellari riferiti al personale domestico (colf, badanti, baby sitter) in vigore dal 1° gennaio 2020. L’aggiornamento, derivato dalla variazione del costo della vita e dell’indice ISTAT, ha determinato:
· un aumento dei minimi retributivi (per i livelli di inquadramento da A a DS) rispetto a quanto previsto dalle tabelle retributive in vigore dal 1° gennaio 2019;
· un aumento dell’importo dell’indennità di funzione prevista per i lavoratori conviventi (livello DS e D) da euro 171,04 a euro 171,18;
· un aumento della presenza notturna da euro 668,01 a euro 668,54
· la conferma dell’indennità sostitutiva di vitto e alloggio in euro 5,61 giornalieri (euro 1,96 per ciascun pasto e euro 1,69 per il pernottamento).
A titolo riepilogativo, vengono riportate in seguito le tabelle retributive del CCNL Lavoro Domestico aggiornate al 1° gennaio 2020.
Trattamento retributivo dal 1° gennaio 2020
Categoria | Conviventi | Conviventi (fino a 30 ore settimanali) | Non conviventi (valori orari) | Assistenza notturna |
DS | 1.215,53 | ------ | 8,22 | 1.397,89 |
D | 1.156,72 | ------ | 7,88 | |
CS | 983,22 | ------ | 6,83 | 1.131,60 |
C | 925,40 | 671,43 | 6,48 | |
BS | 867,55 | 607,78 | 6,13 | 998,47 |
B | 809,71 | 578,83 | 5,78 | |
AS | 751,88 | ------ | 5,45 | |
A | 636,20 | ------ | 4,62 |
E’ stato rideterminato, inoltre, l’importo orario previsto per il personale addetto all’assistenza di persone autosufficienti con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari (livelli DS e CS), nella seguenti misure: euro 8,86 (DS); euro 7,35 (CS).
A causa dell’aumento del valore dell’indice ISTAT pari allo 0,7%, l’INPS (circolare n. 17 del 6 febbraio 2020) ha aggiornato gli importi dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in conseguenza dell’assunzione di personale domestico per il periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020.
Per i rapporti di lavoro a tempo determinato nulla differisce in merito all’applicazione del contributo addizionale pari all’1,40% della retribuzione imponibile, salvo per i casi di sostituzione dei lavoratori assenti.
La misura della contribuzione è come di seguito determinata:
Retribuzione oraria | Contributo orario | |
con CUAF | senza CUAF | |
Fino a euro 8,10 (euro 7,17 convenzionale) | 1,43 euro | 1,44 euro |
Fino a euro 9,86 (euro 8,10 convenzionale) | 1,62 euro | 1,63 euro |
Oltre euro 9,86 (euro 9,86 convenzionale) | 1,97 euro | 1,98 euro |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali (euro 5,22 convenzionale) | 1,04 euro | 1,05 euro |
La percentuale contributiva è da considerarsi al netto del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012.
Passati in rassegna gli aggiornamenti relativi al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva di settore e alla misura della contribuzione per l’anno corrente, quali costi è tenuto ad affrontare il datore di lavoro qualora decidesse di procedere all’assunzione di un lavoratore domestico? A tal fine vengono riportate le seguenti casistiche:
Assunzione a tempo indeterminato di un cuoco non convivente con orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria | 6,48 |
Contributi totali | 1,43 |
di cui c/lavoratore | 0,36 |
Costo totale orario | 7,91 |
Assunzione a tempo determinato di un cuoco non convivente con orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
Retribuzione oraria | 6,48 |
Contributi totali | 1,53 |
di cui c/lavoratore | 0,36 |
Costo totale orario | 8,01 |
N.B. Gli esempi sopra riportati sono comprensivi del contributo CUAF obbligatoriamente dovuto salvo i casi di rapporto di lavoro:
· fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento);
· tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.
Pertanto, nel caso in cui si procedesse all’assunzione del coniuge in qualità di cuoco, il datore di lavoro andrebbe a sostenere un costo aggiuntivo pari a 1 centesimo per ogni ora di lavoro. E’ utile inoltre precisare che tale contributo, poiché è esclusivamente a carico del datore di lavoro, non incide in alcun modo sulla retribuzione netta spettante al collaboratore domestico.
Secondo il calendario ordinario delle scadenze previste per l’anno 2020, il 10 aprile 2020 scadrebbe il termine per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al rapporto di lavoro subordinato con il personale domestico del primo trimestre (gennaio, febbraio, marzo). Tuttavia, anche i datori di lavoro di colf, badanti e baby sitter, impegnati a fronteggiare l’emergenza coronavirus, potranno usufruire della sospensione temporanea dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali per effetto dell’entrata in vigore del decreto legge n. 9/2020 in forza del quale è prevista la sospensione dei termini in scadenza dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 per i Comuni della zona rossa. Nello specifico gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020:
· anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo;
· senza applicazione di sanzioni e interessi.
L'INPS, con la circolare n. 37/2020, ha chiarito che la sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’Istituto la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 30 giorni dal ricevimento”.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro 10 giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se ricade entro il 30/04/2020.
Dall’analisi dell’accordo del 31 gennaio relativo al trattamento retributivo del personale domestico e della circolare INPS in merito ai contributi dovuti annessi, si può affermare che l’incidenza di tali aggiornamenti sul costo del lavoro che il datore di lavoro deve affrontare non è di particolare entità.
Inoltre, sotto il profilo degli effetti sulla posizione del lavoratore domestico, il carico contributivo è rimasto inalterato rispetto a quanto stabilito dalle tabelle contributive per l’anno 2019, pertanto il c.d. netto in busta non subirà variazioni in peius (ovvero rimarrà inalterato per i lavoratori non conviventi inquadrati dal livello BS al livello A).
In alternativa ad una ordinaria assunzione di un lavoratore subordinato, in ambito domestico è possibile prendere in considerazione, anche per il 2020, l’attivazione del Libretto Famiglia per i rapporti di collaborazione di breve durata, purchè esso avvenga nel rispetto dei limiti temporali e di compenso previsti dalla legge. A questo proposito si evidenzia che se da un lato il Libretto Famiglia è caratterizzato da una gestione piuttosto complessa, il tradizionale lavoro domestico gode invece di adempimenti molto più agevoli rispetto a quelli necessari per gestire un lavoratore dipendente da un’impresa commerciale.
Da ultimo si ricorda che, come è noto, è non è possibile determinare a priori l’ammontare del trattamento economico netto a favore del collaboratore familiare in quanto il datore di lavoro non ricopre la veste di sostituto d’imposta; il lavoratore è infatti chiamato a determinare e a versare le imposte sui redditi solamente in sede di dichiarazione annuale.
L’INPS, con notizia del 28 febbraio 2020, ha reso noto che nel 2020 il versamento dei contributi per i lavoratori domestici avverrà mediante avviso di pagamento pagoPA, in sostituzione del precedente bollettino Mav, secondo quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale (articolo 5, decreto legislativo 82/2005).
I datori di lavoro possono quindi effettuare il pagamento dei contributi:
· online, tramite il portale dei pagamenti;
· con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei Prestatori di Servizio di Pagamento (PSP) aderenti: agenzie della banca; uffici postali; home banking dei PSP; sportelli ATM abilitati delle banche; punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
· con avviso di pagamento pagoPA, presso i canali dei PSP che non hanno aderito direttamente alla convenzione pagoPA, tramite il circuito CBILL, utilizzando il codice interbancario AAQV6 assegnato a INPS.