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Archivio newsCoronavirus: chiuse le attività commerciali non essenziali
Il Presidente del Consiglio dispone, fino al 25 marzo 2020 la chiusura degli esercizi commerciali ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Chiuse inoltre le attività dei servizi di ristorazione e le attività inerenti i servizi alla persona. Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, le attività professionali e i trasporti. Nelle attività produttive consigliato il ricorso, ove possibile, al lavoro agile e a ferie e permessi retribuiti.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Coronavirus (COVID-19), sull'intero territorio nazionale, il Governo fa un ulteriore passo disponendo tra l’altro, da oggi 12 marzo e fino al 25 marzo 2020, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020. Di seguito si elencano nel dettaglio le disposizioni in vigore.
La sospensione delle attività commerciali al dettaglio è stabilita sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.
Sono inoltre chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta i mercati, salvo quelle dirette alla vendita di soli generi alimentari.
Fanno eccezione le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità che sono indicate nel dettaglio nell’allegato 1 al decreto.
Restano aperte:
- le edicole,
- i tabaccai,
- le farmacie,
- le parafarmacie.
Nei casi di attività commerciali aperte deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Il decreto dispone la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Disposta infine la sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 al decreto.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Con riferimento ai trasporti il decreto dispone che, con ordinanza del Presidente della Regione, possa essere disposta la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
Con riferimento alle attività produttive e a quelle professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio adottando eventualmente gli strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Per le sole attività produttive il decreto raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni, mentre per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
DPCM 11/03/2020 (Gazzetta Ufficiale 11/03/2020, n. 64)