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Archivio newsCoronavirus: fino al 31 marzo 2020 sospesi i termini di notificazione dei verbali ispettivi
Nella nota dell’ 11 marzo 2020 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce indicazioni in merito alle misure introdotte dai Decreti Legislativi in materia di "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19" e "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", che hanno effetti sulle attività istituzionali di competenza dell’INL. Rinvio e sospensione dei termini di versamento e pagamento relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. Fino al 31 marzo 2020 è sospeso il decorso del termine per la notificazione dei verbali unici di accertamento e notificazione.
L’ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota dell’11 marzo 2020, esamina le disposizioni contenute negli articoli dei Decreti Legislativi emanati negli ultimi giorni in materia di misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020.
I versamenti riprenderanno dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque
rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per chi ha già provveduto al versamento, non è previsto rimborso.
Le disposizioni trovano applicazione nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020 e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data, avevano la sede legale o operativa nei medesimi comuni.
Dal 1° aprile al 31 maggio i capi degli Uffici Giudiziari possono adottare misure necessarie al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute tra cui, per i procedimenti di competenza:
- il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio nei procedimenti civili che non rientrano nella competenza dell'INL;
- lo svolgimento delle udienze civili che non prevedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai difensori mediante collegamento da remoto oppure mediante lo scambio di note scritte contenenti le istanze e le conclusioni con adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Appare quindi necessario verificare i provvedimenti che adotterà il Capo dell'ufficio Giudiziario di appartenenza dei singoli Uffici per verificare le eventuali modalità di trattazione delle udienze o il loro rinvio.
Qualora i provvedimenti adottati a cura del Capo dell'Ufficio Giudiziario precludano la presentazione della domanda giudiziale, sono sospesi i termini di decadenza e prescrizione per i diritti non altrimenti esercitabili.
Si rammenta che l'obbligo del deposito telematico riguarda esclusivamente i difensori delle parti private, atteso che il medesimo articolo chiarisce che "per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvolgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente".
Ne consegue che l'eventuale adozione di provvedimenti da parte del Capo dell'ufficio giudiziario che impediscano, nel termine di dieci giorni antecedenti la data dell'udienza – non oggetto di rinvio d'ufficio – il deposito cartaceo delle memorie non può comportare il maturarsi delle decadenze processuali.
Analoghe disposizioni, sono, infine, previste per i procedimenti penali, amministrativi e contabili.