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Coronavirus: sospensione termini contributivi per i Comuni e settori individuati dal Governo

Con la circolare n. 37 del 2020 l’INPS fornisce indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del dettato normativo di cui al decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che ha disposto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative inerenti agli adempimenti e agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate e le indicazioni per la successiva ripresa dei versamenti a partire dal prossimo mese di maggio.

L’INPS, nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020, detta le disposizioni applicative per la sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, a favore dei contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2020, n. 45.

E’ inoltre previsto che per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato siano sospesi i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

La sospensione contributiva, valida fino al 30 aprile 2020, si applica anche alla quota a carico dei lavoratori dipendenti.

Alle posizioni contributive relative alle aziende operanti nel territorio dei comuni oggetto della sospensione sarà attribuito il codice di autorizzazione “7H, mentre le matricole aperte nei confronti delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7L

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, nel flusso Uniemens, sarà necessario compilare l’elemento “CausaleACredito” con i nuovi codici:

- “N966”in caso di contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati dal dpcm;

- “N967” per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

Per i committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata, sono sospesi gli adempimenti e i versamenti dei contributi dovuti relativi ai compensi effettivamente erogati:

- nei mesi di dicembre 2019 e gennaio 2020: risulta sospeso l’invio dei flussi Uniemens;

- nei mesi di febbraio e marzo 2020.

Nel flusso Uniemens è necessario compilare l’elemento “CodCalamita” di “Collaboratore”, con il valore:

- 24 in caso di contribuenti aventi la residenza, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni indicati dal dpcm;

- 25 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator.

La sospensione opera anche con riferimento ai dipendenti di enti con natura giuridica privata, iscritti alla Gestione pubblica, che dovranno continuare a trasmettere la denuncia mensile UNIEMENS- ListaPosPA relativa ai mesi di febbraio e marzo 2020 valorizzando i campi relativi agli imponibili e ai contributi con i relativi importi; i contributi dovuti, sospesi, dovranno essere anche riportati nei rispettivi campi “ContributoSospesoCalam” e “ContributoSospesoPrev”.

Dovrà essere altresì compilato l’elemento “DataFineBeneficioCalamita” con la data 30/04/2020.

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi vengano effettuati, a far data dal 1° maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

La ripresa dei versamenti potrà avvenire anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Entro la stessa decorrenza dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione.

In proposito verranno fornite successive istruzioni.

INPS, circolare 12/03/2020, n. 37

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/03/14/coronavirus-sospensione-termini-contributivi-comuni-settori-individuati-governo

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