News
Archivio newsPensione anticipata: al via le domande di riconoscimento per i lavori usuranti
Entro il prossimo 1° maggio, i lavoratori notturni o coloro che svolgono lavori particolarmente pesanti e che perfezionano i requisiti pensionistici nel 2021 devono presentare domanda all’INPS per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni usuranti. La domanda va inviata utilizzando il modulo “AP45” e con la documentazione minima richiesta. Lo ricorda l’INPS, con il messaggio n. 763 del 2020. La presentazione tardiva comporta il differimento della decorrenza della pensione da 1 a 3 mesi, in base alla durata del ritardo. Chi può presentare la domanda?
Con messaggio 793 del 28 febbraio 2020 l’INPS spiega le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti ai fini del pensionamento anticipato.
Coloro che perfezionano i prescritti requisiti nell’anno 2021 devono presentare istanza entro il 1° maggio 2020.
La domanda può essere presentata anche dai lavoratori dipendenti del settore privato che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, secondo le regole previste per dette gestioni speciali.
Vediamo di seguito, quali sono le varie categorie interessate alla prestazione in argomento.
I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, i lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena” e i conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire la pensione se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6.
Per i lavoratori notturni a turni bisogna distinguere:
A) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiori a 78 all’anno: quelli che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire la pensione se in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
B) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire la pensione se in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 64 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 100,6.
C) Lavoratori occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: i lavoratori appartenenti a tale categoria, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, conseguono la pensione nel caso in cui siano in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 35 anni (utile per il diritto alla pensione di anzianità) e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6, ovvero, se lavoratori autonomi, di un’età minima di 63 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 99,6.
I lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo, che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, possono conseguire il trattamento pensionistico ove in possesso dei requisiti generali previsti per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente faticose e pesanti.
La domanda di accesso al beneficio previdenziale (articolo 2, comma 1, lett. b-ter), del decreto legislativo n. 67 del 2011) deve essere presentata entro il 1° maggio 2020 per coloro che perfezionano i requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
La domanda deve essere corredata dalla documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto 20 settembre 2011 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, in relazione alle tipologie di attività lavorative di cui all’articolo 1, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo n. 67 del 2011, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto 20 settembre 2017 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo AP45 ve dalla documentazione minima richiesta.
In esito alla domanda di accesso al beneficio, l’INPS comunica al lavoratore interessato:
a) l'accoglimento della domanda, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione, nel caso in cui sia accertato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e sia verificata la sussistenza della relativa copertura finanziaria;
b) l'accertamento del possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, con differimento della decorrenza del trattamento pensionistico in ragione dell'insufficiente copertura finanziaria; in tal caso, la prima data utile per l'accesso al pensionamento viene indicata, con successiva comunicazione, in esito al monitoraggio di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 20 settembre 2011;
c) il rigetto della domanda, se venga accertato il mancato possesso dei requisiti relativi allo svolgimento delle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Agli interessati che presentano domanda entro il 1° maggio 2020 e che perfezionano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, l’Istituto comunicherà l’accoglimento della domanda con riserva in quanto l’efficacia del provvedimento è subordinata all’accertamento dell’effettivo perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2021.
L’accesso anticipato alla pensione è riconosciuto a seguito di presentazione della domanda di pensionamento, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge.
In sede di lavorazione della domanda di pensione, e ai fini dell’accoglimento della stessa, verranno esaminate le domande di accesso al beneficio il cui accoglimento è avvenuto con riserva di accertamento del perfezionamento dei requisiti entro il 31 dicembre 2021. A tal fine, il lavoratore può fornire ulteriore documentazione a integrazione di quella già prodotta a corredo della domanda di accesso al beneficio.
Se, dalla documentazione eventualmente prodotta dall’interessato o dai dati di archivio in possesso dell’Istituto, non risultino perfezionati i requisiti per l’accesso al beneficio in parola, la domanda di pensione con riconoscimento del beneficio di accesso anticipato non può essere accolta.
E’ da sottolineare che, se la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio avviene oltre il termine del 1° maggio 2020, se vi è accertamento positivo dei requisiti, si ha il differimento della decorrenza della pensione pari a:
a. 1 mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese;
b. 2 mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi;
c. 3 mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
In merito al personale del comparto scuola e Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), è da rilevare che il differimento non trova applicazione e la pensione non può avere decorrenza anteriore, rispettivamente, al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti, sempre che a tali date gli interessati risultino in possesso dei prescritti requisiti. Per i citati soggetti, la presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del 1° maggio 2020 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione al 1° settembre e al 1° novembre dell’anno successivo.
Requisiti maturati dal 01.01.2021 al 31.12.2021
Lavori usuranti e notturni con più di 77 notti lavorate nell’anno
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 61 e 7 mesi* | 97,6* | almeno 35 anni | minimo 62 e 7 mesi* | 98,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122/2010 e ss.mm.ii |
Lavori notturni da 72 a 77 notti lavorate nell’anno
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 62 e 7 mesi* | 98,6* | almeno 35 anni | minimo 63 e 7 mesi* | 99,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii. |
Lavori notturni da 64 a 71 notti lavorate nell’anno
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | ||||
Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) | Anzianità contributiva | Requisito anagrafico | Quota (somma età e anzianità contributiva) |
almeno 35 anni | minimo 63 e 7 mesi* | 99,6* | almeno 35 anni | minimo 64 e 7 mesi* | 100,6* |
* Requisiti adeguati all’incremento della speranza di vita per effetto dei decreti interministeriali del 6 dicembre 2011 e del 16 dicembre 2014, in attuazione dell’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 e ss.mm.ii. |