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COVID-19 (coronavirus): il decreto “cura Italia”

Sulla G.U. n. 70 del 17/3/2020 è stato pubblicato il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che contiene, tra l’altro, misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Di seguito si riepilogano le principali disposizioni di natura fiscale, finanziaria e amministrativa, ritenute di interesse per i clienti dello Studio.

Sospensione dei termini per versamenti e adempimenti fiscali

Per tutti i contribuenti

• I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, compresi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali ed ai premi Inail, che scadevano il 16 marzo 2020, sono prorogati al 20 marzo 2020.

• Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute per addizionali regionali e comunali, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, sono sospesi e saranno effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Ad esempio, rientrano nel differimento: la dichiarazione annuale Iva del 2019, che scadrebbe il 30/4/2020; la presentazione del modello TR del primo trimestre 2020, con scadenza ordinaria al 30/4/2020; la comunicazione delle liquidazioni periodiche del 1° trimestre 2020, in scadenza il 30/4/2020; il c.d. “esterometro” relativo al 1° trimestre, la cui scadenza ordinaria è fissata al 30/4/2020; i modelli Intrastat dei mesi di febbraio (scadenza 25/3/2020), marzo (scadenza 27/4/2020), aprile (scadenza 25/5/2020), nonché quelli del 1° trimestre (scadenza 27/4/2020. Rimane ferma al 31 marzo 2020, la scadenza della trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle CU 2020.

• Le attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, sono sospese dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

• Il termine per l’accertamento fiscale per l’anno 2015, che scadrebbe il 31/12/2020 è prorogato al 31/12/2022.

• I termini di versamento che scadono nel periodo 8 marzo – 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento esecutivi e dagli avvisi di addebito Inps, sono sospesi e i versamenti devono essere effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo. Si evidenzia la scarsa chiarezza della disposizione, che non richiama anche gli “avvisi bonari” e le rate da dilazione dei ruoli, per cui c’è il dubbio che per tali pagamenti non sia prevista nessuna sospensione.

• E’ differito al 31 maggio 2020 il termine del versamento del 28 febbraio, relativo alla definizione agevolata dei carichi pendenti affidata alla Riscossione dal 2000 al 2017 (c.d. rottamazione-ter).

• Analogo differimento è previsto per i debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della Riscossione fino al 2017.

Per i seguenti contribuenti

- Imprese turistico-ricettive

- Agenzie di viaggio e turismo

- Tour operator

- Associazioni e Società sportive dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori

- Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi

- Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse

- Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, anche di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso

- Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub

- Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali

- Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti

- Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili

- Aziende termali e centri per il benessere fisico

- Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici

- Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali

- Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift

- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare

- Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli

- Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica

- Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale

i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, che essi operano in qualità di sostituti d’imposta e i termini relativi agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sono sospesi fino al 30 aprile 2020; per le sole Associazioni e Società sportive dilettantistiche, la sospensione si protrae fino al 31 maggio 2020. Per i soggetti più sopra elencati, sono inoltre sospesi i versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.

I sopracitate versamenti sospesi, dovranno essere poi effettuati, senza sanzioni né interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (30 giugno 2020, per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche), oppure in un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020 (giugno 2020, per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche).

Si precisa che relativamente alla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, operata dal datore di lavoro, l’INPS ha chiarito che il versamento deve essere effettuato alle ordinarie scadenze.

Per imprese e professionisti con ricavi / compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019

tutti i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi a:

a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e trattenute per addizionali regionali e comunali, operate in qualità di sostituti d’imposta;

b) IVA

c) contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria

sono sospesi e saranno poi effettuati, senza sanzioni né interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti con ricavi / compensi non superiori a 400.000 euro nel 2019

i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/3/2020 (data di entrata in vigore del decreto) e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato e previo rilascio di apposita dichiarazione. L’importo corrispondente alle ritenute d’acconto che il sostituo d’imposta non ha operato, dovranno poi essere versate in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in un massimo di cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

Sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Facilitazioni per l’accesso al Fondo di garanzia

Per la durata di nove mesi, a partire dal 17/3/2020, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di garanzia statale ex Legge 662/1996:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l’importo massimo garantito per singola impresa è raddoppiato e passa da 2,5 a 5 milioni di euro;

c) la percentuale di copertura diretta è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, con importo massimo garantito per singola impresa di 1,5 milioni di euro;

d) sono ammessi alla garanzia del Fondo, finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di nuova finanza in misura almeno pari al 10% dell’importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

e) per le operazioni per le quali le banche hanno accordato la sospensione del pagamento delle rate, ovvero della sola quota capitale, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia è estesa di conseguenza;

f) l’accesso al fondo diventa più semplice, nella misura in cui non si tiene conto della valutazione andamentale, quindi alla crisi contingente, ma la probabilità di inadempimento delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione; resta in ogni caso l’esclusione per le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili”;

g) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

Sostegno finanziario alle PMI

L’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

Per tale ragione sono concesse alle micro, piccole e medie imprese, le seguenti misure di sostegno finanziario:

i. per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 29/2/2019 o, se superiori, a quella di pubblicazione del decreto (17/3/2020), gli importi accordati, sia per la parte utilizzata, sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020;

ii. per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni;

iii. per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Le imprese devono presentare specifica comunicazione alle banche e agli intermediari finanziari, per chiedere di volersi avvalere delle sopracitate misure di sostegno finanziario, allegando l’autocertificazione di avere subito in via temporanea carenze di liquidità, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.

Possono beneficiare delle misure suddette, le imprese che hanno esposizioni debitorie non classificate come esposizioni creditizie deteriorate.

Su richiesta del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto delle sopraindicate misure di sostegno, sono ammesse, senza valutazione, alla copertura fino al 33% di un’apposita sezione del Fondo di garanzia PMI ex Legge 662/1996.

Supporto alla liquidità delle imprese

Al fine di aiutare le imprese colpite dall’emergenza epidemiologica, le banche – con il supporto di Cassa depositi e prestiti – potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori che saranno individuati con apposito decreto ministeriale e che non possono avere accesso al Fondo di garanzia di cui alla Legge 662/1996. La garanzia può arrivare fino al massimo dell’80% dell’esposizione.

Agevolazioni per professionisti e lavoratori autonomi

Ai liberi professionisti con partita Iva e ai collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla gestione separata presso l’Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo, pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito.

Analoga indennità è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali presso l’Inps (artigiani e commercianti).

L’indennità è corrisposta dall’INPS previa apposita domanda: pare si stia pensando ad un click day.

Inoltre, per sostenere il reddito di lavoratori autonomi che, a seguito dell’epidemia hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività è istituito il “Fondo per il reddito di ultima istanza”. Con appositi decreti dei ministeri del Lavoro e dell’Economia, saranno fissate le modalità di accesso al Fondo.

Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari

Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, sono messi a disposizione dall’Inail, 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e altri strumenti di protezione individuale.

Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, alle imprese e ai professionisti è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, sostenute e documentate, fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

Con decreto del ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con quello dell’Economia, saranno stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del suddetto credito.

Credito d’imposta per botteghe e negozi

Alle imprese è riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, per gli immobili di categoria catastale C/1.

Incentivi fiscali per erogazioni liberali per contrastare l’epidemia

Per le erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 dalle persone fisiche, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, spetta una detrazione dall’imposta lorda, ai fini dell’imposta sul reddito, pari al 30% per un importo non superiore a 30.000 euro.

Con le stesse finalità, le erogazioni liberali effettuate nel 2020 da soggetti titolari di reddito d’impresa, sono interamente deducibili dal reddito d’impresa e dalla base imponibile Irap.

Proroga delle assemblee societarie

L’assemblea ordinaria della SPA e delle SRL è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (cioè entro il 28/6/2020), in deroga alle disposizioni civilistiche e statutarie.

L’espressione del voto potrà essere effettuata per via elettronica, per corrispondenza, ovvero tramite collegamento audio e video, anche in deroga alle previsioni statutarie.

Le SRL possono consentire che la deliberazione sia attuata, anche mediante consultazione scritta ovvero consenso espresso per iscritto, seppure tali modalità non siano previste nello statuto.

Siamo ovviamente a disposizione per chiarimenti e approfondimenti.

Studio Associato Marchetti

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