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Archivio newsCoronavirus: stabilite ulteriori misure restrittive
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, il Ministero della Salute ha ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disponendo il divieto di accesso al pubblico a parchi e giardini, il divieto di svolgere attività ludica all’aperto, la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati in determinati luoghi e il divieto di recarsi presso le abitazioni, diverse dalla residenza principale, nei giorni festivi e prefestivi. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 21 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020 l’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 con cui vengono stabilite ulteriori misure restrittive per il contenimento dell'emergenza applicabili sull'intero territorio nazionale.
In particolare il Ministero della Salute dispone che, a partire dal 21 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020:
- è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.
Ministero della Salute, ordinanza 20/03/2020 (G.U. 20/03/2020 n. 73)