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Cura Italia: sospensione versamenti estesa anche alla quota dipendenti

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con l’approfondimento del 20 marzo 2020, specifica il proprio parere riguardo la rimessione in termini dei versamenti effettuati entro il 20 marzo 2020 e la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. In particolare, in riferimento alla quota di contributi a carico del lavoratore trattenuta in busta paga, alla luce di recenti riferimenti di prassi o giurisprudenziali, si propone una disamina dell’intero quadro normativo e delle pronunce giurisprudenziali in materia.

L’approfondimento del 20 marzo 2020, pubblicato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, affronta la problematica della proroga dei versamenti disposti dal decreto “Cura Italia”, del 17 marzo 2020 con riferimento ai versamenti della quota di contributi a carico del lavoratore trattenuta in busta paga.

Le sospensioni disposte dal Cura Italia riguardano:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 DPR n. 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La disciplina normativa non distingue tra contributi quota carico datore e quota carico lavoratore indicando genericamente la sospensione dei "versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali".

I Consulenti del Lavoro non condividono la posizione assunta dall’Istituto in virtù del fatto che la stessa circolare INPS n. 37 del 12 marzo 2020 prevede che: "La sospensione contributiva fino al 30 aprile 2020 degli adempimenti e dei versamenti contributivi è concessa ai predetti soggetti, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti. Il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore e, pertanto, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a proprio carico, sia quella a carico del lavoratore. Il datore di lavoro o il committente che sospende il versamento della contribuzione, ma che contemporaneamente opera la trattenuta della quota a carico del lavoratore, è tenuto obbligatoriamente a versare quest’ultima alle ordinarie scadenze legali di versamento" delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.

Anche la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che le somme «trattenute» dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e destinate a terzi a vario titolo fanno parte integrante della retribuzione spettante al lavoratore come corrispettivo per la prestazione già resa; tali somme non appartengono più al datore di lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria, posto che esse hanno una destinazione precisa, non modificabile unilateralmente in maniera lecita ma vincolata ad un versamento da effettuare entro un termine previsto a garanzia del terzo e del lavoratore. Ne consegue che commette il reato di appropriazione indebita il datore che scientemente lascia trascorrere il termine per il versamento, manifestando così la volontà di appropriarsi di una somma non sua e di cui solo provvisoriamente dispone.

Si ritiene dunque che gli obblighi contributivi sono differiti integralmente alle nuove date fissate dal legislatore: l’intero debito contributivo (quota a carico datore di lavoro e quota a carico del lavoratore) possa essere differito alle nuove scadenze previste per i versamenti dalla norma in esame a prescindere dalla trattenuta operata da parte del datore di lavoro sulla retribuzione mensile.

Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 20/03/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/21/cura-italia-sospensione-versamenti-estesa-quota-dipendenti

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