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Archivio newsCIG in deroga: iter più veloce per i datori di lavoro. Con qualche ostacolo
E' una Cassa integrazione in deroga speciale quella prevista dal decreto legge n. 18 del 2020 per tutte le aziende in difficoltà sull'intero territorio nazionale. Ad essa infatti non si applicano le disposizioni generali relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro e il contributo addizionale. Lo chiarisce l'INPS nel messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 anticipando i contenuti di una circolare di prossima emanazione. Nulla si dice invece in merito alla necessità della preventiva fruizione delle ferie. E' consentito esclusivamente il pagamento diretto con modello telematico SR41 e le domande vanno presentate alle Regioni e Province autonome.
L'INPS, con il messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020, ha fornito una prima sintetica illustrazione sulla cassa integrazione ordinaria, sull'assegno ordinario e sulla cassa integrazione in deroga per l’emergenza Coronavirus (articoli 19-22 del decreto legge n. 18/2020, il cosiddetto Cura Italia, in vigore dalla scorso 17 marzo).
Si fa presente che il disegno di legge n. 1766, di conversione in legge del decreto in commento, è attualmente all'esame della Commissione Bilancio del Senato. Con ogni probabilità in esso confluiranno il decreto-legge n. 9/2020 (con anche norme speciali per le aziende site nei Comuni della prima zona rossa e per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) e il decreto-legge n. 11/2020 (con la sospensione dell'attività giudiziaria.
La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno delle imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari.
A chi spetta Ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi (salvo specifiche eccezioni) alla data di inizio del periodo di intervento. Da quali aziende può essere chiesto Dalle imprese (ex articolo 2082 del codice civile), dai piccoli imprenditori (articolo 2083 del codice civile) (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali (legge 8 novembre 1991, n. 381) per i soci lavoratori. Quando può essere erogata Per lavoratori sospesi dal lavoro o che effettuano un orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva a causa di: · situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai lavoratori; · situazioni aziendali determinate da condizioni temporanee di mercato; · crisi aziendali; · ristrutturazione o riorganizzazione. Non può essere concessa per cessazione dell'attività dell'impresa o di parte della stessa. Da chi viene concessa Dalla regione o provincia autonoma sulla base delle risorse stanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. I criteri generali sono contenuti nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 che richiede, tra gli altri requisiti, anche la preventiva fruizione delle ferie. N.B. Le aziende che utilizzano la CIGD sono (di norma) obbligate al versamento del contributo addizionale. |
L'art. 22 del decreto legge n. 18/2020 prevede la concessione della CIGD quale forma di tutela residuale applicabile ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele ordinarie.
Si consente alle regioni e province autonome di riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (e nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020) trattamenti di integrazione salariale in deroga per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.
N.B. Le risorse sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. |
Dall’ambito di applicazione della CIGD COVID-19 sono esclusi i datori di lavoro domestico, mentre sono esplicitamente compresi (ove ricorra la circostanza di assenza di altre tutele) quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Per i soli datori con più di 5 dipendenti, il trattamento è subordinato alla conclusione di un accordo che può essere concluso anche in via telematica tra la regione (o la provincia autonoma) e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Il trattamento decorre (retroattivamente) dal 23 febbraio 2020 e riguarda solo i dipendenti in forza al 23 febbraio 2020.
I trattamenti sono concessi con decreto della regione (o della provincia autonoma), da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro 48 ore dall’adozione insieme con la lista dei beneficiari.
L’INPS provvede ad erogare le prestazioni con pagamento diretto ai beneficiari.
N.B. A tal proposito, nel dossier illustrativo redatto dal Senato, si richiede ai datori di lavoro di inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento diretto dell'integrazione salariale. Trascorso inutilmente il termine posto per tale invio, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. |
Le domande sono presentate alla regione o alla provincia autonoma, che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione.
L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e province autonome. Qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto - anche in via prospettica - il limite di spesa, le regioni e le province autonome non possono emettere altri provvedimenti concessori.
Le risorse in esame destinate alle province autonome (di Trento e di Bolzano) sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali che autorizzano le prestazioni.
A differenza di quanto è previsto per la CIGO, per la CIGD è esclusa l’applicazione degli obblighi di informazione, consultazione ed esame congiunto.
Cosa dice l'INPS
L'INPS con il messaggio n. 1287/2020 aggiunge qualche utile indicazione, anticipando in parte i contenuti di una circolare più dettagliata di prossima emanazione.
Di seguito uno schema delle prime istruzioni fornite dall'Istituto.
Beneficiari | Esclusi | Durata | Prestazione | Requisiti | Semplificazioni |
Tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti | Datori di lavoro domestico | Periodo non superiore a 9 settimane | E' aggiuntiva rispetto a quella prevista per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la “zona rossa” (2). | Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo regionale, concluso anche in via telematica. | Non si applicano: le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro; il contributo addizionale; la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga. |
Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie (per esempio, le aziende del settore commercio e turismo con oltre 50 addetti o le agenzie di viaggio e turismo. Su questo tema si attende però un intervento chiarificatore) | Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà | Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF). | |||
Lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 | Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020 (1). | Per i lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. |
(1) Questi lavoratori potrebbero eventualmente ricorrere al Fondo per il reddito di ultima istanza.
(2) Il messaggio INPS in esame non si esprime su come le prestazioni CIGD potrebbero coordinarsi tra loro con riferimento alle diverse tutele previste in merito alla durata della prestazione e al computo della medesima ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. Un aspetto che andrà valutato, come sottolineato anche nel dossier del Senato.
Le domande vanno presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettuano l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate che verificano la sussistenza dei requisiti di legge.
Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B” il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193” e la lista dei beneficiari.
E' consentito esclusivamente il pagamento diretto per il quale il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.
Si segnala che nella lettera indirizzata al Presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato alcune osservazioni, tra le quali la necessità di "prevedere la semplificazione della procedura telematica di pagamento diretto’ con modello telematico SR41 che attualmente richiede la compilazione di file xls con una guida che consta di ben 24 pagine e decine di campi per ogni dipendente".
Accordi regionali
Di seguito l'elenco degli accordi quadro stipulati al 21 marzo 2020 per l’attivazione della CIG in deroga prevista dal DL 18/2020.
Tabella aggiornata al 21 marzo 2020
Regioni | Accordo | Note |
Abruzzo | In via di definizione | |
Basilicata | In via di definizione | |
Calabria | Con comunicato stampa del 23 marzo 2020 è stato reso noto che è pronto. Il testo non è ancora ufficializzato | |
Campania | Accordo 19 marzo 2020 | |
Emilia-Romagna | Accordo 20 marzo 2020 | L'accordo integra quello sottoscritto il 6 marzo per la cassa integrazione in deroga di cui al dl n. 9/2020. |
Friuli Venezia Giulia | In via di definizione | |
Lazio | Avviato un primo confronto con le Parti Sociali | Per la stipula si attende il decreto ministeriale per il riparto delle risorse alle Regioni |
Liguria | Accordo 20 marzo 2020 | |
Lombardia | In via di definizione | L'accordo per la cassa integrazione in deroga di cui al dl n. 9/2020 è stato sottoscritto l'11 marzo. |
Marche | Accordo 20 marzo 2020 | |
Molise | In via di definizione | Le imprese fino a 5 dipendenti possono già presentare domanda |
Piemonte | In via di definizione | |
Puglia | Accordo 20 marzo 2020 | |
Sardegna | In via di definizione | |
Sicilia | In via di definizione | |
Toscana | Accordo 18 marzo 2020 | Per l’operatività si attende il decreto interministeriale di riparto delle risorse assegnate a livello nazionale. |
Umbria | In via di definizione | |
Valle D’Aosta | In via di definizione | |
Veneto | In via di definizione | L'accordo per la cassa integrazione in deroga di cui al dl n. 9/2020 è stato sottoscritto il 10 marzo |
Provincia Autonoma Di Trento | In via di definizione | |
Provincia Autonoma Di Bolzano | In via di definizione |