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CIG e assegno ordinario: chi ne ha diritto e come fare domanda

Via libera alla CIG e all’assegno ordinario del FIS con la nuova causale “COVID-19 nazionale" per le imprese che, a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus, hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa del personale dipendente. Lo comunica l'INPS, con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, aprendo i canali telematici da utilizzare per l'invio delle domande. Le richieste possono essere presentate per i periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane. La procedura non richiede nessuna altra documentazione probatoria in aggiunta all’elenco dei lavoratori beneficiari.

Sbloccata la Cassa integrazione COVID-19 prevista dal decreto Cura Italia. Le imprese o i loro intermediari possono richiederla con la nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.

A evidenziarlo è l'INPS che, con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, per venire incontro alle imprese in difficoltà per via dell'emergenza Coronavirus, avvia le procedure di richiesta del trattamento di integrazione salariale in attesa della prossima pubblicazione di una circolare che fornirà le istruzioni amministrative.

Ad oggi, il quadro regolatorio della CIGO e dell'assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale" è così composto:

- disciplina normativa: articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020 (decreto Cura Italia)

- prassi: messaggio INPS 20 marzo 2020, n. 1287 (prime istruzioni) e messaggio INPS 23 marzo 2020 n. 1321 (modalità di presentazione delle domande).

Cassa integrazione ordinaria

Possono richiedere la Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”:

· imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;

· cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;

· imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

· cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

· imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

· imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

· imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

· imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

· imprese addette all'armamento ferroviario;

· imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

· imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

· imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

· imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Inoltre, le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie e avvalendosi delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.

E' una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

Sono beneficiari dell'assegno ordinario COVID-19:

Fondo di integrazione salariale (FIS)Fondi di solidarietà di settore
Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti (1)Lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività

(1) L’articolo 19, comma 5, del decreto legge n. 18/2020 prevede che l'assegno ordinario COVID-19 possa essere concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti

L'articolo 19 del decreto legge n. 18/2020 introduce alcune semplificazioni procedurali per i datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per la CIGO o l'assegno ordinario tali datori di lavoro sono dispensati

- dal procedimento di informazione e consultazione sindacale richiesto, in via generale, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva e in base al quale l’impresa è tenuta a comunicare preventivamente, alle rappresentanze sindacali, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati (ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015), fermi restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta;

- dei limiti temporali previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale, che va presentata entro 15 giorni dall’inizio della sospensione, o per quella di assegno ordinario, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata (ex artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).

- dal pagamento del contributo addizionale.

In aggiunta non si tiene conto dei seguenti limiti:

Cassa integrazioneAssegno ordinario
52 settimane nel biennio mobile 52 settimane nel biennio mobile
24 mesi nel quinquennio mobile (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo)26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS)
1/3 delle ore lavorabili24 mesi nel quinquennio mobile
1/3 delle ore lavorabili
Tetto contributivo aziendale (per l'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale)

Per entrambe le prestazioni, i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste, e non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

L'INPS, con il messaggio n. 1321 del 2020, ha reso noto che le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale" sono disponibili:

· nel portale INPS, www.inps.it, nei Servizi online accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.

· nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.

Per la CIGO: nella domanda va selezionata la causale “COVID-19 nazionale” ed allegato solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. Le aziende non devono, infatti, fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica.Per l'assegno ordinario: con l'inserimento della causale denominata “COVID-19 nazionale” il sistema richiederà di allegare solo l’elenco dei lavoratori beneficiari e nessuna altra documentazione probatoria.

I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’INPS provvede ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande relativamente ai periodi sovrapposti.

N.B. Manca un riferimento specifico alle domande di CIGO e di assegno ordinario presentate per le aziende con unità produttive situate nella zona rossa (Comuni di Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo') e per lavoratori ivi residenti o domiciliati (artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020, INPS, con il messaggio n. 1118 del 12 marzo 2020). Ma secondo quanto evidenziato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro con l’approfondimento del 23 marzo 2020, “l’INPS, con il messaggio n. 1287/2020, ha precisato che le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. La rettifica sembra quindi possibile ove riferita ad una domanda diversa rispetto a quella legata al Covid-19. In tale senso, se la domanda fosse stata presentata sulla base delle disposizioni del D.L. n. 9/2020 risponderebbe alle regole imposte da tali disposizioni secondo il principio del tempus regit actum”.

Le domande vanno inviate telematicamente

- entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa;

- per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;

- per una durata massima di 9 settimane.

ll termine di presentazione delle domande decorre:

· dal 23 marzo 2020, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 23 marzo (data di pubblicazione del messaggio in commento).

· dalla data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal 24 marzo 2020.

Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2020/03/24/cig-assegno-ordinario-diritto-domanda

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