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Coronavirus: quali attività restano aperte?

Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha previsto nuove e più stringenti limitazioni alle attività economiche che possono continuare ad operare. La regola generale è chiudere, sul territorio italiano, tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle appositamente indicate nell’allegato al decreto. Restano comunque aperti gli studi professionali; confermate anche le aperture previste dal precedente D.P.C.M. 11 marzo 2020. In questa videosintesi cerchiamo di chiarire chi continua a restare aperto e chi, invece, deve chiudere l’attività dal 22 marzo al 3 aprile 2020.

 

Chiusura totale delle attività economiche e produttive dal 23 marzo al 3 aprile 2020, con alcune eccezioni: è questa la sintesi del D.P.C.M. del 22 marzo 2020 con il quale il Governo cerca di rendere ancora più stringenti le regole sulle attività economiche che possono ancora operare in questo periodo di crisi epidemiologia da Coronavirus

Ma è davvero così?

A dire il vero, il nuovo decreto da una parte conferma le precedenti limitazioni che prevedevano l’apertura di alcune tipologie di esercizi di commercio al dettaglio (sostanzialmente esercizi di vendita di generi alimentari e di prima necessità, quali farmacie e parafarmacie).

Dall’altra, invece, riporta un nuovo elenco di attività produttive che possono continuare a restare in attività, perché ritenute di importanza strategica per la Nazione.

Nelle more della pubblicazione del decreto, si erano susseguite voci in merito alla esclusione (o meno) dall’elenco delle attività ammesse di quelle professionali e, in particolare, di quelle economiche giuridiche. Dubbi che erano diventati ancora più fondati leggendo alcune ordinanze regionali (nello specifico delle Regioni Lombardia e Piemonte) che vietavano tali attività.

Il D.P.C.M. - che, essendo fonte di diritto di grado superiore alle ordinanze regionali, dovrebbe prevalere - ha sgombrato ogni dubbio riportando tra i codici ATECO ammessi anche il 69 che contraddistingue chi fornisce servizi legali e contabili.

È evidente che, pur potendo rimare aperti, gli studi professionali sono invitati, ove possibile, all’utilizzo dello smart working e, se proprio non è possibile, al rispetto di tutte le misure di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.

Da precisare, inoltre, che sono consentite tutte le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività autorizzate ad operare.

Resta inteso che:

- le attività economiche e produttive “costrette” a chiudere possono continuare ad operare se adottano la forma dello smart working;

- chi deve chiudere può, entro il 25 marzo, completare le commesse aperte (ad esempio, spedire prodotti in giacenza).

Infine, si ricorda che il decreto ha anche vietato lo spostamento:

- dal luogo in cui ci si trova (salvo applicare la regola generale e cioè che si tratti spostamento dovuto a comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità, da autocertificare);

- verso le seconde case durante i festivi, prefestivi e i giorni immediatamente precedenti e seguenti.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/marchi-e-brevetti/quotidiano/2020/03/24/coronavirus-attivita-restano-aperte

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