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Archivio newsCongedo Covid-19: esposizione a conguaglio in Uniemens, Lista PosPA e DMAG
L’ INPS ha pubblicato la circolare n. 45 del 2020, con cui fornisce le indicazioni operative utili al conguaglio, a partire dal mese di competenza marzo, dei periodi di congedo per emergenza COVID-19 fruiti dai lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei pubblici dipendenti. Vengono dunque fornite in dettaglio le codifiche da utilizzare nelle denunce contributive Uniemens, Lista PosPA e DMAG.
L’INPS, con la circolare n. 45 del 25 marzo 2020, prende in esame il congedo indennizzato introdotto dal decreto Cura Italia per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.
Il congedo, della durata di 15 giorni, è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata, dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.
In alternativa al menzionato congedo è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di richiedere un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età.
Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale.
La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile e, nello specifico:
- ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia previsti dalla specifica normativa sul congedo parentale;
- ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.
I datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEmens, indicando i seguenti codici evento:
- MV2 in caso di figli di età non superiore a dodici anni;
- MV3 in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata;
- MV4 estensione di cui all’articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L. n. 104/92; il codice identifica la fruizione giornaliera;
- MV5 estensione di cui all’articolo 24 del DL n. 18 del 17/03/2020 dei giorni di permesso previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della L 104/92; il codice identifica la fruizione oraria.
Per tutti gli eventi richiamati è prevista la compilazione dell’elemento “InfoAggEvento” in cui va precisato il codice fiscale del soggetto per cui si fruisce il congedo.
Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate relative agli eventi introdotti dovrà essere valorizzato l’elemento “CausaleRecMat” di “MatACredAltre” mediate l’utilizzazione dei seguenti codici causale:
- “L072” (evento MV2) avente il significato di “congedo COVID 19 ai sensi dell’art 23, co. 1 DL 18/2020;
- “L073” (evento MV3) avente il significato di “congedo COVID 19 ai sensi dell’art 23, co. 5 - DL 18/2020 relativo a genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età”;
- “L074” (evento MV4) avente il significato di “estensione permessi retribuiti COVID 19 ai sensi dell’art 24 DL 18/2020; fruizione in modalità giornaliera”;
“L075” (evento MV5) avente il significato di “indennità di congedo fruito su base oraria in caso di congedo di cui art 24 DL 18/ 2020; fruizione in modalità oraria”.
Tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite. A partire dalle denunce del mese di Marzo 2020, i datori di lavoro che hanno alle dipendenze lavoratori assunti con contratto di natura privatistica, e che hanno altresì lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, dovranno comunicare per questi ultimi con Unimens Lista PosPA i periodi di congedo ed aspettativa.
Nella compilazione della Lista PosPA relativa all’IVS, i Tipo Servizio dovranno essere indicati nell’elemento V1 Causale 7 Codice Motivo Utilizzo 8:
- 89: Congedo parentale per emergenza COVID-19 (Art. 23 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- 90: Congedo parentale per figlio disabile per emergenza COVID-19 (Art. 23 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- 91: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in fruizione giornaliera, per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112;
- 92: Estensione durata permessi retribuiti ex articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per emergenza COVID-19 (Art. 24 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), in fruizione oraria, per i dipendenti delle aziende di cui all'articolo 20, comma 2, del D.L. 25 giugno 2008 n. 112.
Il congedo COVID-19 riconosce ai genitori richiedenti il congedo per figli fino ai 12 anni di età, sempre per un massimo di 15 giorni e nel solo periodo emergenziale, un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità. È stata dunque ampliata la tutela riconosciuta in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, consistente nel riconoscimento di un’indennità pari al 30% di 1/365 del reddito per i figli fino a 3 anni di età.
Analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, cui viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età. Viene, dunque, ampliata la tutela prevista in caso di fruizione di congedo parentale ordinario, costituita da un’indennità pari al 30% e solo per i figli fino a 1 anno di età.
In favore dei genitori lavoratori dipendenti è previsto il diritto a fruire, per ogni figlio con disabilità in situazione di gravità accertata, del prolungamento del congedo parentale per un periodo massimo di tre anni, comprensivi del congedo parentale ordinario, entro il compimento del dodicesimo anno di età o entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
Per tutto il periodo di prolungamento del congedo è prevista un’indennità pari al 30% della retribuzione.
Per i lavoratori a tempo indeterminato che utilizzano i congedi eccezionali introdotti dal decreto-legge n. 18/2020 nel DMAG, ovvero nel flusso “PosAgri” del flusso Uniemens, è necessario valorizzare gli elementi di seguito specificati in relazione alle diverse fattispecie:
- congedo parentale eccezionale introdotto dal D.L. n. 18/2020
- elemento “CodiceRetribuzione” con il codice “1” che assume il significato di “congedo parentale di cui all’articolo 23, comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 per i figli di età non superiore a dodici anni”;
- elemento “CodiceRetribuzione” con il codice “2” che assume il significato di “congedo parentale di cui all’art. 23, comma 5, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 - figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale”.
Si evidenzia che nel DMAG, a differenza del PosAgri, i nuovi codici “1” e “2” devono essere valorizzati nel campo TIPORETRIBUZIONE.
INPS, circolare 25/03/2020, n. 45