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Coronavirus: modalità di richiesta e fruizione del bonus baby sitting

L’ INPS, con la circolare n. 44 del 2020, disciplina le modalità di richiesta del bonus baby sitting fruibile a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020. Il beneficio riguarda i genitori di figli di età non superiore ai 12 anni per un importo massimo complessivo di 600 euro. Il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia e può arrivare fino a 1.000 euro complessivi, per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, in alternativa al congedo parentale specifico, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-190.

Con la circolare n. 44 del 24 marzo 2020, l’INPS fornisce le istruzioni applicative utili alla richiesta del bonus baby sitting da utilizzare per servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fronte alla grave epidemia derivante dal contagio COVID-19, con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La misura riguarda le medesime tipologie di soggetti destinatari del congedo e pertanto trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:

- dipendenti del settore privato;

- iscritti alla Gestione separata;

- lavoratori autonomi iscritti all’INPS o a casse professionali;

- dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, sicurezza, difesa, soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si tratta di congedi e indennità destinati ai lavoratori dipendenti del settore privato, ai lavoratori iscritti alla Gestione separata nonché ai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, fruibili a decorrere dal 5 marzo. In particolare è. prevista una agevolazione alternativa al congedo destinata a sostenere le famiglie che scelgano di avvalersi, a decorrere dall’entrata in vigore della presente disposizione, per i periodi di sospensione delle attività educative e di istruzione, di un bonus per i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori fino a 12 anni.

Tale prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.

Il bonus spetta nel limite massimo complessivo di 600 euro per la generalità dei lavoratori e 1.000 euro per i lavoratori del settore sanitario, difesa e sicurezza.

Potranno beneficiare del bonus per i servizi di baby-sitting i genitori di minori che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto i 12 anni, purché tali minori alla data del 5 marzo rientrassero tra quelli agevolabili nel rispetto del limite prescritto. Il limite d’età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertaa, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

La domanda potrà essere presentata avvalendosi di una delle seguenti tre modalità:

- il portale dell’Istituto, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” - “Tutti i servizi” - “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” - “Bonus servizi di baby sitting”;

- numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante);

- i patronati.

Il bonus sarà fruibile attraverso il tramite il Libretto Famiglia.

All’atto della registrazione sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori dovranno fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti contributivi connessi.

In particolare, è necessario che il prestatore compili correttamente i campi relativi alle modalità di pagamento delle prestazioni.

Il genitore beneficiario dovrà procedere alla c.d. appropriazione telematica del bonus per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite i canali telematici indicati nella domanda stessa (sms, indirizzo mail o PEC).

Potranno essere remunerate tramite Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020, per tutto il periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici.

Al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus Covid 19” per il pagamento della prestazione e, inoltre, verificare che la procedura riporti correttamente i dati della domanda accolta e la tipologia di attività “Acquisto di servizi di baby-sitting (DL 18/2020 – Misure COVID 19)”.

Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.

INPS, circolare 24/03/2020, n. 44

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/03/25/coronavirus-modalita-richiesta-fruizione-bonus-baby-sitting

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