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Archivio newsCura Italia: dai Consulenti del Lavoro proposte di modifiche per la conversione in legge
E’ stato presentato in Commissione Bilancio del Senato, dove è partito l’iter di conversione in legge del D.L. n. 18/2020 "Cura Italia", il documento del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro contenente 30 proposte di emendamenti. Tra queste un passo fondamentale per la Categoria, ma difficile da mettere in atto per la presenza di un numero alto di imprese e lavoratori ancora a lavoro, la chiusura almeno per un mese del Paese con il rinvio di qualsiasi pagamento e scadenza. Concrete e attuabili le proposte di modifica riguardanti le procedure di cassa integrazione e la proroga della sospensione dei versamenti.
Arriva dai Consulenti del Lavoro una serie di proposte rilevanti, presentate il 25 marzo 2020 in Commissione Bilancio del Senato, per quanto riguarda la conversione in legge del decreto n.18/2020 “Cura Italia”. Per il Consiglio Nazionale dell’Ordine “in questo momento straordinario servono interventi altrettanto straordinari e non si può pensare di utilizzare le farraginose procedure che la ritualità italiana propone”.
In materia di ammortizzatori sociali, i Consulenti del lavoro osservano che il Decreto Cura Italia, entrato in vigore il 17 marzo 2020, riconosce l’accesso alla cigo emergenziale con riferimento a sospensione o riduzione dell’attività per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020. In tal caso risulta però impossibile provvedere alla comunicazione, “preventiva” alle organizzazioni sindacali.
La previsione del passaggio sindacale appare in ogni caso superflua, in considerazione della causale specifica individuata dalla legge e l’urgenza delle provvidenze richieste.
La proposta avanzata è pertanto quella di considerare la superfluità del momento di consultazione sindacale e consentirne l’omissione, perlomeno per i casi di sospensione o riduzione dell’attività ai quali sia possibile riconoscere una evidente riconducibilità all’evento epidemiologico di cui al D.L. n. 18/2020, nei quali è esclusa qualsiasi discrezionalità per il datore di lavoro.
Anche la previsione, senza alternative, dell’anticipazione della misura da parte datoriale, si scontra con le ragionevolmente presumibili condizioni di difficoltà di disponibilità di liquidità da parte dei datori di lavoro tenuti all’anticipazione.
Si propone pertanto la previsione della possibilità di prevedere, come già per l’assegno ordinario, il pagamento diretto del trattamento Cigo da parte dell’INPS.
Per quanto riguarda l’ambito applicativo soggettivo il requisito in base al quale è richiesto che “i lavoratori destinatari delle norme debbano risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 lascia privi di tutela emergenziale tutti i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 16 marzo.
Appare perciò ragionevole modificare tale spettro temporale applicativo, riconducendolo all’entrata in vigore del suddetto dpcm, prevedendo quindi la possibilità di ritenere applicabili le misure emergenziali ai lavoratori in forza al 12 marzo 2020.
Con riferimento ai Fondi di solidarietà, Nell’ottica di un possibile nuovo intervento normativo sarebbe opportuno specificare l’applicazione della stessa procedura semplificata di informazione e consultazione sindacale con durata massima di tre giorni anche laddove i fondi prevedano ordinariamente iter sindacali più lunghi.
Si richiede inoltre di prevedere che l’accesso ai fondi, in particolare alternativi, non possa essere condizionato dalla contemporanea iscrizione di per sé libera ad ente bilaterale (così come l’appartenenza o meno ad associazione sindacale), sottolineando la garanzia delle prestazioni di integrazione salariale per emergenza Covid- 19, del tutto slegata da qualsiasi iscrizione ad ente bilaterale.
Anche in merito alla sospensione dei termini di licenziamento, si propone di prevedere specifiche condizioni di ammissibilità semplificata alla fruizione degli ammortizzatori sociali emergenziali per quei lavoratori destinatari di licenziamenti ex art. 3 l.n. 604/66, quando questi siano manifestamente giustificati da ragioni incontrovertibili, individuate ad esempio nella necessità di provvedere alla chiusura dell’azienda; o alla fine lavori in edilizia; oppure ancora la conclusione di un appalto cui i lavoratori erano specificamente destinati.
Occorre prevedere la sospensione generalizzata del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria e dei correlati adempimenti e procedimenti amministrativi in corso alla data del 23 febbraio 2020 e che scadono fino al mese di giugno 2020, dovuti sia in autoliquidazione che oggetto di dilazione, diffida, note di rettifica e per qualsiasi altra richiesta anche dell’ente.
La sospensione deve riguardare anche i versamenti a conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai lavoratori autonomi oggetto di rateazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate a seguito del controllo della dichiarazione fiscale ai sensi dell’articolo 36 bis del D.P.R. n. 600/1973.
I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese di settembre 2020 in unica soluzione o in sei rate mensili con il pagamento degli interessi legali.
Le ragioni della richiesta, derivano dalla grave situazione economica, ma anche di spostamenti e chiusura o comunque di limitazione sia delle attività che degli uffici pubblici e privati, determinata dell’emergenza epidemiologica.
Si richiede che, ai professionisti iscritti agli ordini professionali che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse professionali privatizzate, venga riconosciuta una detrazione di 600 euro, medesimo importo previsto per gli altri lavoratori autonomi, che abbatta le imposte dovute all’erario in sede di dichiarazione dei redditi.
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, documento presentato al Senato 25/03/2020