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Coronavirus: disposta la chiusura delle attività commerciali non essenziali

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto contenente misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID19 e che disciplina: le misure che potranno essere adottate su territori specifici e, all’occorrenza, su tutto il territorio nazionale tenendo conto dell’andamento dell’epidemia; le nuove sanzioni e controlli per chi viola le misure di contenimento previste.

E’ in vigore da oggi 26 marzo 2020 il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 recanti le nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020.

Nel decreto viene stabilito che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, le misure previste nello stesso decreto possono essere per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, modulandone l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus.

Oltre alle limitazioni previste per i cittadini, il decreto dispone limitazione per le attività produttive:

- la limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

- limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;

- limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;

Nei casi di svolgimento delle attività consentite è previsto che debbano essere svolte previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, dovranno essere adottati protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento previste dal decreto, individuate e applicate con i provvedimenti adottati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

Se necessario, al fine di impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

I decreti di attuazione potranno essere adottati anche su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti devono essere adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile.

In casi di estrema necessità e urgenza per situazioni sopravvenute le misure possono essere adottate dal Ministro della salute.

Inoltre le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

Decreto legge 25/03/2019, n. 19 (Gazzetta Ufficiale 25/03/2020, n. 79)

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/03/26/coronavirus-disposta-chiusura-attivita-commerciali-non-essenziali

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