News
Archivio newsFIS e fondi di solidarietà: quando spetta l’assegno ordinario per Coronavirus
Le imprese e i professionisti in difficoltà economica per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus possono fare ricorso ai Fondi di solidarietà (bilaterali o bilaterali alternativi) e al Fondo di integrazione salariale (FIS) per assicurare ai lavoratori un sostegno al reddito nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, con il riconoscimento di un assegno ordinario. Il decreto Cura Italia agevola i datori di lavoro che fanno ricorso a tali Fondi, esonerandoli dal versamento del contributo addizionale e consentendo di optare per il pagamento diretto ai lavoratori.
Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha introdotto diverse misure a sostegno del reddito di lavoratori per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.
Per i datori di lavoro che ne hanno diritto, il trattamento di integrazione salariale va richiesto al Fondo di integrazione salariale (FIS) e ai Fondi di solidarietà (bilaterali o bilaterali alternativi) deputati al riconoscimento dell’assegno ordinario nei casi di interruzione dell’attività lavorativa non dipendenti dalla volontà dei soggetti sottoscriventi il contratto di lavoro.
Il Fondo di integrazione salariale comprende tutti i datori di lavoro (anche non organizzati in forma d’impresa), che occupano mediamente più di 5 dipendenti che:
· non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria
· appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.
Il FIS mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (a eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale.
Di regola, il FIS eroga
- l'assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro.
-l'assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività.
La misura della prestazione è fissata nell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
Per il 2020 la misura massima mensile della prestazione, erogabile al netto della riduzione del 5,84% che rimane nella disponibilità del Fondo, è pari a 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro. |
A fronte dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (articolo 19) prevede che, per i datori di lavoro che già versano la quota di contribuzione al Fondo di Integrazione Salariale presso l’INPS, sarà possibile presentare domanda di accesso all’assegno ordinario con specifica causale collegata all’emergenza COVID-19. In tal caso, in via eccezionale, l’assegno ordinario potrebbe essere previsto, oltre che per i datori che occupano più di 15 dipendenti, anche per i datori di lavoro iscritti al FIS che occupano più di 5 dipendenti.
Su istanza del datore di lavoro, tale trattamento può essere corrisposto direttamente dall’INPS. Inoltre, limitatamente all’anno 2020, all’assegno ordinario non si applica il “tetto aziendale”, ovvero il limite economico entro cui le prestazioni del FIS sono determinate per ciascun datore di lavoro.
Fondi di solidarietà
I Fondi di solidarietà bilaterali assicurano ai lavoratori tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le medesime causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ed inoltre:
- assicurano ai lavoratori prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, rispetto a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;- prevedono assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- contribuiscono al finanziamento di programmi formativi dell'Unione Europea.
L'istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
In alternativa, per i settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale hanno adeguato, sulla base di quanto disposto dal Jobs Act, le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali alla previsione di misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa. Al fine di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti dove non trova applicazione la normativa in materia di integrazione salariale, è stata infatti prevista l'istituzione, oltre che dei Fondi di Solidarietà Bilaterali, anche dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro, in considerazione dell'operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze di tali settori.
I fondi di solidarietà ad oggi istituiti sono i seguenti:
- Fondo di solidarietà del settore dell'artigianato;
- Fondo di solidarietà del settore delle assicurazioni;
- Fondo di solidarietà per le attività professionali;
- Fondo di solidarietà per il settore del credito;
- Fondo di solidarietà della provincia di Bolzano-Alto Adige;
- Fondo di solidarietà per il settore del credito cooperativo;
- Fondo di solidarietà del Gruppo Ferrovie dello Stato;
- Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione;
- Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani;
- Fondo di solidarietà per il Gruppo Poste Italiane;
- Fondo di solidarietà del settore marittimo Solimare;
- Fondo di solidarietà della provincia di Trento;
- Fondo di solidarietà del trasporto pubblico;
- Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali;
- Fondo di solidarietà per il settore dei servizi ambientali.
A questi si aggiunge il Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui si è detto prima.
I Fondi di solidarietà forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale.
L’assegno ordinario è appunto una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.
La platea dei beneficiari è stata così definita dal legislatore: lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.
Il decreto Cura Italia, per garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, ha introdotto una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
- non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
- non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS), del limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile e del limite di 1/3 delle ore lavorabili;
- i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
- non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
- il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 ed esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando con la nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale” (messaggio INPS n. 1321/2020).
La domanda è anche disponibile nel portale “Servizi per le aziende ed i consulenti”, con le consuete modalità.
Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.
Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda.
Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
N.B. Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS (messaggio n. 1287/2020). |
Modalità di pagamento
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.