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Coronavirus: quali attività economiche possono proseguire

Quali sono le attività produttive, industriali e commerciali davvero sospese per l’emergenza da Coronavirus? Come capire in concreto se l’attività è sospesa? Per saper cosa fare, per prima cosa si deve ricercare il proprio codice di attività ATECO, organizzato per macro-gruppi nell’allegato 1 al D.P.C.M. 22 marzo 2020, ora tuttavia modificato dal D.M. 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo economico. Già su questo tema è sorto un inaspettato equivoco, con la conseguenza che sono state sospese sul territorio molte attività che ben potevano proseguire, pur con le massime cautele possibili. Il rischio della confusione è, purtroppo, ancora possibile anche dopo l’aggiornamento con il quale il Ministero dello Sviluppo economico ha modificato l’elenco delle attività economiche per le quali l’attività risulta ancora consentita.

Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha sospeso tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate in un apposito allegato. Purtroppo, in questi giorni in cui le norme vengono interpretate e applicate anche da funzionari di autorità amministrative privi di dimestichezza professionale con aspetti anche operativi della materia da trattare, è accaduto che alcune attività siano state sospese non già dalla legge, ma dalla confusione o da un eccesso di prudenza. Quali sono, allora, le attività davvero sospese? Come capire in concreto se l’attività è sospesa?

Per saper cosa fare si deve prendere in mano il predetto allegato 1 al D.P.C.M., alla luce delle modificazioni intervenute con il D.M. 25 marzo 2020 del Ministero dello Sviluppo economico, e ricercare all’interno il proprio codice di attività ATECO ed è già qui che è nato un inaspettato equivoco.

Infatti, per ragioni di razionale economia di scrittura, l'allegato fa spesso riferimento solo a macro-gruppi e attività autorizzate sono, ad esempio, quelle del gruppo 10 (Industrie alimentari), ma ciò equivale ad affermare che si ritiene consentito l'esercizio dell'attività anche del codice ATECO 10.71.10 - Produzione di prodotti di panetteria freschi. Non diversamente, poiché l'allegato afferma di non voler sospendere le attività ricomprese nel gruppo/classe 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni), devono considerarsi autorizzati all'esercizio dell'attività non solamente gli elettricisti e gli idraulici (43.21 e 43.22), ma anche altri artigiani operanti nel settore dei lavori edilizi (ad esempio, operanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni - codice ATECO 43.29.02).

Quello che sembrava banale, purtroppo non è stato recepito come ovvio da interpretazioni locali che hanno sospeso sul territorio molte attività che ben potevano proseguire ancorché, ovviamente, in conformità a tutte le disposizioni legislative e sanitarie in materia di lavoro e organizzandosi per contenere il contagio da Coronavirus con le massime cautele possibili.

Peraltro, il rischio della confusione rischia di non diminuire in quanto la produzione normativa legata all’emergenza sanitaria sta continuando e in quanto, con il D.M. 25 marzo 2020, il Ministero dello Sviluppo economico ha nuovamente aggiornato l’individuazione delle attività economiche per le quali l’attività risulta ancora consentita, sostituendo il predetto allegato 1.

Cerchiamo, allora, di fare un ulteriore punto di chiarezza, nell’auspicio che anche gli organi di polizia amministrativa locale tengano in considerazione almeno le risposte alle domande più frequenti (FAQ) pubblicate sul sito del Governo sui casi dubbi segnalati da cittadini e stakeholders.

In tema di individuazione delle attività ammesse, il nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo economico, dopo un confronto con le parti sociali, ha ora ridefinito le attività consentite, introducendo alcune specificazioni negli ATECO per escluderne la possibilità di esercizio (come, ad esempio per il 22.1 fabbricazione di articoli in gomma, 23.13 fabbricazione di vetro cavo, etc.).

In altri casi, la categoria è stata confermata, ma ora vengono meglio specificate le attività permesse tramite esclusione di alcuni codici all’interno del raggruppamento (per fare un esempio, nella categoria 22.2 fabbricazione di articoli in materie plastiche, ora sono esclusi i codici 22.29.01 e 22.29.02).

All’interno del nuovo decreto del Mise, oltre all’aggiornamento dell’elenco delle attività produttive ammesse, si è altresì provveduto a specificare le modalità di esercizio di alcune di queste e, ad esempio, le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo/interinale (codice ATECO 78.2) sono ora consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività ammesse, le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di call center in entrata (per la gestione di ordinativi, assistenza clienti, etc.) e solo con riferimento alle attività ammesse, mentre le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Ovviamente, se alle imprese le cui attività sono state sospese per effetto del D.P.C.M. 22 marzo 2020 è stato accordato un termine per completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo scorso, alle attività sospese con decreto del Mise del 25 marzo 2020 viene analogamente accordata la possibilità di completare la propria attività entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

I negozi e gli altri esercizi di commercio al dettaglio che vendono prodotti diversi da quelli alimentari o di prima necessità (e che quindi sono temporaneamente chiusi al pubblico) possono proseguire le vendite effettuando consegne a domicilio?

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali ora sospese, che effettuavano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere), possono consegnare a domicilio?

Con buona pace di tutti gli organi di controllo, che inopinatamente in questi giorni stanno affermando che per tali consegne sarebbe necessaria un’autorizzazione amministrativa specifica o che sarebbe possibile solo tramite una specifica “piattaforma delivery”, per tali attività la consegna dei prodotti a domicilio è stata consentita dalla legislazione di emergenza e potrà, quindi, essere direttamente effettuata sempre nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto dei prodotti ed evitando che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro.

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/impresa/rischi-dimpresa/quotidiano/2020/03/28/coronavirus-attivita-economiche-possono-proseguire

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