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Bandi ISI e sospensione dei termini: quando si applica

Nel decreto Cura Italia è stata prevista la sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi e, in particolare, la non computabilità in tali termini dei periodi intercorsi tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. Per quanto riguarda i bandi ISI, la sospensione si applica sia al termine per acquisire le integrazioni documentali che a tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto, nonché alle fasi di realizzazione e rendicontazione del progetto. La sospensione si applica alle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio 2020 e per le quali non si è ancora concluso l’anno per la realizzazione del progetto.

L’INAIL ha pubblicato in data 26 marzo 2020 le istruzioni utili a recepire il decreto Cura Italia laddove si prevede la non computabilità dei termini ordinatori o perentori relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d’ufficio, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

La sospensione ai applica anche ai bandi Isi, sia per il termine per acquisire le integrazioni documentali che per tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto.

Analogamente, la sospensione dei termini si applica alle fasi di realizzazione e rendicontazione del progetto.

L’Istituto specifica altresì che la sospensione è applicabile in favore delle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio 2020 e per le quali non si è ancora concluso l’anno per la realizzazione del progetto.

Le imprese possono presentare un’istanza motivata per ottenere la proroga del termine della fase esecutiva di un progetto, soprattutto se richiede opere edili o di installazione di impianti, che deve essere concessa in presenza di valide ragioni, anche in modo più ampio rispetto al periodo già considerato dal D.L. n. 18/2020.

I beneficiari dell’anticipazione del finanziamento devono presentare, a copertura dell’ulteriore periodo concesso, un’integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l’anticipazione del finanziamento stesso. È possibile accettare una polizza fideiussoria firmata digitalmente che deve essere trasmessa via Pec dall’indirizzo dell’Istituto assicuratore a quello della sede Inail competente.

INAIL, istruzioni procedurali 27/03/2020

Fonte: https://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/pensioni/quotidiano/2020/03/30/bandi-isi-sospensione-termini-applica

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